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Document 11972B/DEC/KSG
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, DECISION OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OF 22 JANUARY 1972 CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND TO THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 22 GENNAIO 1972, RELATIVA ALL' AMMISSIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 22 GENNAIO 1972, RELATIVA ALL' AMMISSIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO
GU L 73 del 27.3.1972, p. 12–13
(DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL, NO)
In force
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 22 GENNAIO 1972, RELATIVA ALL' AMMISSIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0012
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del Carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , considerando che il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio , visto il parere della Commissione , considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati , DECIDE : Articolo 1 1 . Il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo , alle condizioni previste dalla presente decisione , al trattato che istituisce tale Comunità , quale è stato modificato e completato . 2 . Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , da questa determinati , sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione . Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione . 3 . Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri , nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità , quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1 , si applicano nei confronti della presente decisione . Articolo 2 Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 * gennaio 1973 . L'adesione prende effetto il 1 * gennaio 1973 , a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data . Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica , l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti . In tal caso il Consiglio delle Comunità europee , deliberando all'unanimità , decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12 , 13 , 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 142 , 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ; il Consiglio , deliberando all'unanimità , può ugualmente dichiarate caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica . Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti . Articolo 3 La presente decisione redatta in lingua danese , in lingua francese , in lingua inglese , in lingua irlandese , in lingua italiana , in lingua norvegese , in lingua olandese e in lingua tedesca , gli otto testi facenti tutti ugualmente fede , è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , al Regno di Danimarca , all'Irlanda , al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . Fatto a Bruxelles , addì 22 gennaio 1972 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN