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Document 11972B/DEC/KSG

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 22 GENNAIO 1972, RELATIVA ALL' AMMISSIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

GU L 73 del 27.3.1972, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL, NO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/327(2)/oj

11972B/DEC/KSG

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 22 GENNAIO 1972, RELATIVA ALL' AMMISSIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA, DEL REGNO DI NORVEGIA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1972 pag. 0012


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DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

del 22 gennaio 1972

relativa all'adesione del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del Carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

considerando che il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

visto il parere della Commissione ,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo , alle condizioni previste dalla presente decisione , al trattato che istituisce tale Comunità , quale è stato modificato e completato .

2 . Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio , da questa determinati , sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione . Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione .

3 . Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri , nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità , quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1 , si applicano nei confronti della presente decisione .

Articolo 2

Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca , dell'Irlanda , del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 * gennaio 1973 .

L'adesione prende effetto il 1 * gennaio 1973 , a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data .

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica , l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti . In tal caso il Consiglio delle Comunità europee , deliberando all'unanimità , decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12 , 13 , 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 142 , 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ; il Consiglio , deliberando all'unanimità , può ugualmente dichiarate caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica .

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti .

Articolo 3

La presente decisione redatta in lingua danese , in lingua francese , in lingua inglese , in lingua irlandese , in lingua italiana , in lingua norvegese , in lingua olandese e in lingua tedesca , gli otto testi facenti tutti ugualmente fede , è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , al Regno di Danimarca , all'Irlanda , al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .

Fatto a Bruxelles , addì 22 gennaio 1972 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

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