01994A0103(01) — IT — 14.12.2019 — 017.007


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►B

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

  L 1

572

3.1.1994

►M2

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 2/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

64

30.3.1994

►M3

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

65

30.3.1994

 M4

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

66

30.3.1994

 M5

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

71

30.3.1994

 M6

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 6/94 dell'8 marzo 1994

  L 95

22

14.4.1994

►M7

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 7/94 del 21 marzo 1994

  L 160

1

28.6.1994

►M8

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 8/94 del 7 giugno 1994

  L 198

142

30.7.1994

►M9

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/94 del 12 agosto 1994

  L 253

32

29.9.1994

►M10

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 11/94 del 12 agosto 1994

  L 253

34

29.9.1994

 M11

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 1/95 del 27 gennaio 1995

  L 47

19

2.3.1995

►M12

DECISIONE DEL CONSIGLIO SEE N. 1/95 del 10 marzo 1995

  L 86

58

20.4.1995

►M13

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 35/95 del 19 maggio 1995

  L 205

39

31.8.1995

►M14

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 36/95 del 19 maggio 1995

  L 205

45

31.8.1995

 M15

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/96 del 29 febbraio 1996

  L 102

45

25.4.1996

 M16

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/96 del 19 luglio 1996

  L 291

38

14.11.1996

►M17

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 54/96 del 4 ottobre 1996

  L 21

9

23.1.1997

 M18

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/96 del 22 novembre 1996

  L 21

12

23.1.1997

►M19

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 56/96 del 28 ottobre 1996

  L 58

50

27.2.1997

►M20

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/96 del 29 novembre 1996

  L 71

43

13.3.1997

►M21

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/96 del 20 dicembre 1996

  L 71

44

13.3.1997

►M22

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 55/96 del 28 ottobre 1996

  L 85

64

27.3.1997

►M23

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 83/96 del 13 dicembre 1996

  L 145

52

5.6.1997

 M24

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/97 del 14 marzo 1997

  L 182

44

10.7.1997

 M25

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/97 del 10 luglio 1997

  L 290

24

23.10.1997

 M26

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/97 del 27 giugno 1997

  L 290

26

23.10.1997

 M27

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 41/97 del 10 luglio 1997

  L 290

27

23.10.1997

 M28

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 42/97 del 10 luglio 1997

  L 290

28

23.10.1997

 M29

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 43/97 del 10 luglio 1997

  L 290

29

23.10.1997

 M30

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 44/97 del 10 luglio 1997

  L 290

30

23.10.1997

 M31

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/97 del 10 luglio 1997

  L 290

31

23.10.1997

 M32

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 46/97 dell'11 luglio 1997

  L 290

32

23.10.1997

►M33

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 37/97 del 27 giugno 1997

  L 160

38

4.6.1998

►M34

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/97 del 27 giugno 1997

  L 160

39

4.6.1998

 M35

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/97 del 4 ottobre 1997

  L 193

39

9.7.1998

►M36

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 86/97 del 31 ottobre 1997

  L 193

40

9.7.1998

►M37

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 98/97 del 12 dicembre 1997

  L 193

55

9.7.1998

 M38

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/97 del 9 dicembre 1997

  L 193

59

9.7.1998

 M39

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/97 del 15 dicembre 1997

  L 193

62

9.7.1998

 M40

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/98 del 6 marzo 1998

  L 272

18

8.10.1998

►M41

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/98 del 6 marzo 1998

  L 272

31

8.10.1998

►M42

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 54/98 del 3 giugno 1998

  L 30

57

4.2.1999

►M43

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/98 del 31 luglio 1998

  L 172

56

8.7.1999

 M44

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/98 del 17 luglio 1998

  L 172

57

8.7.1999

 M45

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/98 del 17 luglio 1998

  L 172

58

8.7.1999

 M46

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/98 del 31 luglio 1998

  L 172

59

8.7.1999

 M47

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 81/98 del 31 luglio 1998

  L 172

60

8.7.1999

 M48

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/98 del 25 settembre 1998

  L 189

73

22.7.1999

 M49

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 114/98 del 27 novembre 1998

  L 277

51

28.10.1999

 M50

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 35/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

62

15.6.2000

►M51

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 36/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

64

15.6.2000

 M52

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 37/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

65

15.6.2000

►M53

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 38/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

66

15.6.2000

►M54

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 39/2000 dell'11 aprile 2000

  L 141

67

15.6.2000

►M55

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 40/2000 dell'11 aprile 2000

  L 141

68

15.6.2000

►M56

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 22/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

47

22.6.2000

►M57

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 23/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

48

22.6.2000

►M58

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 24/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

49

22.6.2000

 M59

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 25/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

51

22.6.2000

 M60

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 26/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

53

22.6.2000

►M61

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 27/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

54

22.6.2000

 M62

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 44/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

55

13.7.2000

►M63

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 45/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

57

13.7.2000

►M64

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 46/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

58

13.7.2000

►M65

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 47/2000 del 22 maggio 2000

  L 174

59

13.7.2000

 M66

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 64/2000 del 28 giugno 2000

  L 237

83

21.9.2000

►M67

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 70/2000 del 2 agosto 2000

  L 250

53

5.10.2000

 M68

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 38/1999 del 30 marzo 1999

  L 266

27

19.10.2000

 M69

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 45/1999 del 26 marzo 1999

  L 266

53

19.10.2000

►M70

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/1999 del 30 aprile 1999

  L 284

38

9.11.2000

►M71

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 69/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

55

9.11.2000

►M72

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

57

9.11.2000

►M73

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

59

9.11.2000

►M74

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/1999 del 15 giugno 1999

  L 284

61

9.11.2000

 M75

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/1999 del 28 maggio 1999

  L 284

63

9.11.2000

►M76

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/1999 del 28 maggio 1999

  L 284

65

9.11.2000

 M77

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

39

23.11.2000

►M78

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

41

23.11.2000

►M79

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 89/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

51

23.11.2000

►M80

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 90/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

53

23.11.2000

►M81

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/1999 del 30 luglio 1999

  L 296

78

23.11.2000

►M82

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/1999 del 30 luglio 1999

  L 296

79

23.11.2000

►M83

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 82/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

26

14.12.2000

 M84

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 83/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

28

14.12.2000

►M85

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 84/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

30

14.12.2000

 M86

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 85/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

32

14.12.2000

►M87

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 99/2000 del 27 ottobre 2000

  L 7

29

11.1.2001

►M88

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 100/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

32

11.1.2001

►M89

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 101/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

36

11.1.2001

►M90

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 102/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

38

11.1.2001

►M91

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 112/2000 del 15 dicembre 2000

  L 52

37

22.2.2001

 M92

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 114/2000 del 22 dicembre 2000

  L 52

40

22.2.2001

►M93

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 172/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

31

1.3.2001

►M94

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 173/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

33

1.3.2001

 M95

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 174/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

35

1.3.2001

 M96

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 187/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

18

15.3.2001

 M97

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 188/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

20

15.3.2001

►M98

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 192/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

32

15.3.2001

►M99

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 17/2000 del 28 gennaio 2000

  L 103

34

12.4.2001

►M100

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 24/2000 del 25 febbraio 2000

  L 103

51

12.4.2001

►M101

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 58/2001 del 18 maggio 2001

  L 165

64

21.6.2001

►M102

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 59/2001 del 18 maggio 2001

  L 165

65

21.6.2001

►M103

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 87/2001 del 19 giugno 2001

  L 238

41

6.9.2001

►M104

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 88/2001 del 19 giugno 2001

  L 238

43

6.9.2001

 M105

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 98/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

25

20.9.2001

►M106

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 99/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

26

20.9.2001

 M107

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 100/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

27

20.9.2001

►M108

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 140/2001 del 23 novembre 2001

  L 22

34

24.1.2002

►M109

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 164/2001 dell'11 dicembre 2001

  L 65

46

7.3.2002

►M110

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 165/2001 dell'11 dicembre 2001

  L 65

48

7.3.2002

►M111

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 46/2002 del 19 aprile 2002

  L 154

34

13.6.2002

►M112

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 66/2002 del 31 maggio 2002

  L 238

38

5.9.2002

 M113

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 67/2002 del 31 maggio 2002

  L 238

40

5.9.2002

►M114

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 94/2002 del 25 giugno 2002

  L 266

71

3.10.2002

►M115

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 111/2002 del 12 luglio 2002

  L 298

37

31.10.2002

►M116

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 135/2002 del 27 settembre 2002

  L 336

36

12.12.2002

►M117

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 140/2002 dell'8 novembre 2002

  L 19

5

23.1.2003

►M118

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 154/2002 dell'8 novembre 2002

  L 19

52

23.1.2003

►M119

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 18/2003 del 31 gennaio 2003

  L 94

78

10.4.2003

►M120

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 19/2003 del 31 gennaio 2003

  L 94

80

10.4.2003

►M121

PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

  L 107

17

30.4.2003

►M122

PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

  L 107

40

30.4.2003

►M123

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 32/2003 del 14 marzo 2003

  L 137

32

5.6.2003

 M124

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 38/2003 del 14 marzo 2003

  L 137

46

5.6.2003

►M125

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 64/2003 del 16 maggio 2003

  L 193

54

31.7.2003

►M126

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 85/2003 del 20 giugno 2003

  L 257

42

9.10.2003

►M127

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 86/2003 del 20 giugno 2003

  L 257

44

9.10.2003

►M128

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 96/2003 dell'11 luglio 2003

  L 272

34

23.10.2003

 M129

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 163/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

64

12.2.2004

►M130

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 164/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

67

12.2.2004

►M131

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 165/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

69

12.2.2004

►M132

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 181/2003 del 5 dicembre 2003

  L 88

63

25.3.2004

►M133

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 9/2004 del 6 febbraio 2004

  L 116

56

22.4.2004

 M134

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 10/2004 del 6 febbraio 2004

  L 116

58

22.4.2004

►M135

ACCORDO sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo

  L 130

11

29.4.2004

►M136

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2004 dell’8 giugno 2004

  L 219

13

19.6.2004

►M137

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/2004 dell’8 giugno 2004

  L 219

24

19.6.2004

►M138

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 58/2004 del 23 aprile 2004

  L 277

29

26.8.2004

 M139

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 65/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

182

26.8.2004

►M140

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 66/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

183

26.8.2004

►M141

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 67/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

185

26.8.2004

►M142

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 138/2004 del 29 ottobre 2004

  L 342

30

18.11.2004

►M143

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 87/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

48

25.11.2004

 M144

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 88/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

49

25.11.2004

►M145

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 89/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

51

25.11.2004

►M146

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 90/2004, dell’8 giugno 2004,

  L 349

52

25.11.2004

►M147

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 115/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

1

10.3.2005

►M148

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 116/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

3

10.3.2005

►M149

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 117/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

5

10.3.2005

►M150

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 130/2004, del 24 settembre 2004,

  L 64

57

10.3.2005

►M151

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 137/2004, del 24 settembre 2004,

  L 64

80

10.3.2005

►M152

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 160/2004, del 29 ottobre 2004,

  L 102

45

21.4.2005

►M153

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 177/2004 del 3 dicembre 2004

  L 133

33

26.5.2005

►M154

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004

  L 133

35

26.5.2005

►M155

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 180/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

42

26.5.2005

►M156

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 181/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

44

26.5.2005

►M157

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 182/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

46

26.5.2005

►M158

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

48

26.5.2005

►M159

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 23/2005, dell'8 febbraio 2005,

  L 161

52

23.6.2005

►M160

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2005 dell'11 marzo 2005

  L 198

38

28.7.2005

►M161

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005

  L 198

45

28.7.2005

►M162

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

64

15.9.2005

►M163

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

66

15.9.2005

 M164

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

67

15.9.2005

►M165

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

68

15.9.2005

►M166

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2005 del 10 giugno 2005

  L 268

24

13.10.2005

►M167

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 89/2005 del 10 giugno 2005

  L 268

25

13.10.2005

►M168

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005

  L 306

45

24.11.2005

 M169

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 136/2005 del 21 ottobre 2005

  L 321

1

8.12.2005

►M170

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005

  L 339

32

22.12.2005

►M171

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 129/2005 del 30 settembre 2005

  L 339

55

22.12.2005

►M172

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 135/2005 del 21 ottobre 2005

  L 14

24

19.1.2006

►M173

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 17/2006 del 27 gennaio 2006

  L 92

46

30.3.2006

►M174

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

58

1.6.2006

►M175

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

61

1.6.2006

►M176

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

63

1.6.2006

►M177

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 41/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

64

1.6.2006

►M178

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

44

7.9.2006

►M179

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 74/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

45

7.9.2006

►M180

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

46

7.9.2006

►M181

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2006 del 7 luglio 2006

  L 289

50

19.10.2006

 M182

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 128/2006 del 22 settembre 2006

  L 333

60

30.11.2006

►M183

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 138/2006 del 27 ottobre 2006

  L 366

83

21.12.2006

►M184

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 139/2006 del 27 ottobre 2006

  L 366

85

21.12.2006

►M185

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 153/2006 dell'8 dicembre 2006

  L 89

25

29.3.2007

 M186

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 161/2006 dell'8 dicembre 2006

  L 89

40

29.3.2007

►M187

ACCORDO sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo

  L 221

15

25.8.2007

►M188

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

43

22.11.2007

►M189

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

45

22.11.2007

►M190

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

47

22.11.2007

►M191

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

49

22.11.2007

►M192

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

51

22.11.2007

►M193

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

52

22.11.2007

►M194

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 69/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

53

22.11.2007

►M195

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

54

22.11.2007

 M196

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

56

22.11.2007

►M197

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 96/2007 del 27 luglio 2007

  L 47

1

21.2.2008

►M198

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

3

21.2.2008

►M199

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

36

21.2.2008

►M200

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 131/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

67

21.2.2008

►M201

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

1

10.4.2008

►M202

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 142/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

70

10.4.2008

►M203

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 147/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

99

10.4.2008

►M204

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 19/2008 del 1o febbraio 2008

  L 154

38

12.6.2008

►M205

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 20/2008 del 1o febbraio 2008

  L 154

40

12.6.2008

►M206

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 39/2008 del 14 marzo 2008

  L 182

42

10.7.2008

►M207

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

41

25.9.2008

►M208

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

45

25.9.2008

►M209

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

46

25.9.2008

►M210

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

47

25.9.2008

►M211

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 81/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

12

23.10.2008

►M212

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 93/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

34

23.10.2008

►M213

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 94/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

36

23.10.2008

 M214

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2008 del 26 settembre 2008

  L 309

39

20.11.2008

►M215

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 110/2008 del 5 novembre 2008

  L 339

93

18.12.2008

►M216

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2009 del 17 marzo 2009

  L 130

36

28.5.2009

►M217

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 61/2009 del 29 maggio 2009

  L 232

13

3.9.2009

►M218

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 75/2009 del 29 maggio 2009

  L 232

39

3.9.2009

►M219

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEN. 76/2009 del 30 giugno 2009

  L 232

40

3.9.2009

►M220

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 90/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

43

22.10.2009

►M221

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

45

22.10.2009

►M222

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

47

22.10.2009

 M223

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 93/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

49

22.10.2009

►M224

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 94/2009 dell'8 luglio 2009

  L 277

50

22.10.2009

►M225

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 117/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

20

17.12.2009

►M226

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 118/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

22

17.12.2009

►M227

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 119/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

23

17.12.2009

►M228

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 153/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

56

11.3.2010

►M229

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 159/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

65

11.3.2010

►M230

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 160/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

67

11.3.2010

►M231

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 16/2010 del 29 gennaio 2010

  L 101

26

22.4.2010

►M232

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2010 del 30 aprile 2010

  L 181

26

15.7.2010

►M233

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2010 del 30 aprile 2010

  L 181

27

15.7.2010

►M234

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

37

16.9.2010

►M235

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

39

16.9.2010

►M236

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

41

16.9.2010

►M237

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2010 del 2 luglio 2010

  L 277

46

21.10.2010

 M238

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 96/2010 del 2 luglio 2010

  L 277

53

21.10.2010

►M239

ACCORDO tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

  L 291

4

9.11.2010

 M240

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2011 dell’11 febbraio 2011

  L 117

1

5.5.2011

 M241

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 50/2011 del 20 maggio 2011

  L 196

29

28.7.2011

►M242

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2011 del 1o luglio 2011

  L 262

33

6.10.2011

 M243

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2011 del 19 luglio 2011

  L 262

63

6.10.2011

►M244

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2011 del 19 luglio 2011

  L 262

64

6.10.2011

 M245

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 104/2011 del 30 settembre 2011

  L 318

42

1.12.2011

►M246

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2012 del 30 marzo 2012

  L 207

41

2.8.2012

►M247

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2012 del 30 aprile 2012

  L 248

39

13.9.2012

►M248

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2012 del 30 aprile 2012

  L 248

40

13.9.2012

►M249

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

31

4.10.2012

►M250

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

44

4.10.2012

►M251

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 122/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

46

4.10.2012

►M252

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 139/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

21

8.11.2012

►M253

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

23

8.11.2012

►M254

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

25

8.11.2012

 M255

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 142/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

26

8.11.2012

►M256

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 143/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

27

8.11.2012

►M257

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2012 del 28 settembre 2012

  L 341

44

13.12.2012

►M258

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 204/2012 del 26 ottobre 2012

  L 21

57

24.1.2013

►M259

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 233/2012 del 7 dicembre 2012

  L 81

35

21.3.2013

►M260

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/2013 del 1o febbraio 2013

  L 144

23

30.5.2013

►M261

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2013 del 3 maggio 2013

  L 291

67

31.10.2013

►M262

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 118/2013 del 14 giugno 2013

  L 318

20

28.11.2013

 M263

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 132/2013 del 14 giugno 2013

  L 318

34

28.11.2013

►M264

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 133/2013 dell’8 luglio 2013

  L 345

1

19.12.2013

►M265

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 134/2013 dell’8 luglio 2013

  L 345

2

19.12.2013

►M266

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 211/2013 dell’8 novembre 2013

  L 92

37

27.3.2014

►M267

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 212/2013 dell’8 novembre 2013

  L 92

38

27.3.2014

►M268

ACCORDO sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati

  L 170

5

11.6.2014

►M269

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

80

30.10.2014

►M270

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 110/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

82

30.10.2014

►M271

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 111/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

83

30.10.2014

►M272

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 112/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

84

30.10.2014

►M273

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 146/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

55

27.11.2014

►M274

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 147/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

56

27.11.2014

►M275

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 148/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

58

27.11.2014

►M276

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 149/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

59

27.11.2014

►M277

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 150/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

60

27.11.2014

►M278

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 151/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

61

27.11.2014

►M279

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 157/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

85

22.1.2015

►M280

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 158/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

86

22.1.2015

►M281

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 159/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

87

22.1.2015

►M282

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 192/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

44

30.7.2015

►M283

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 201/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

55

30.7.2015

►M284

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 202/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

56

30.7.2015

►M285

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 244/2014 del 24 ottobre 2014

  L 230

52

3.9.2015

►M286

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 247/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

36

8.10.2015

►M287

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 248/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

38

8.10.2015

►M288

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 249/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

40

8.10.2015

►M289

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 250/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

42

8.10.2015

►M290

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

44

8.10.2015

►M291

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 252/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

46

8.10.2015

►M292

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

47

8.10.2015

►M293

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 300/2014 del 12 dicembre 2014

  L 311

55

26.11.2015

►M294

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 301/2014 del 12 dicembre 2014

  L 311

56

26.11.2015

►M295

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 32/2015 del 25 febbraio 2015

  L 93

49

7.4.2016

►M296

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 33/2015 del 25 febbraio 2015

  L 93

50

7.4.2016

 M297

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

54

19.5.2016

►M298

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

56

19.5.2016

►M299

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 72/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

85

19.5.2016

►M300

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

87

19.5.2016

►M301

ACCORDO tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021

  L 141

3

28.5.2016

►M302

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

55

4.8.2016

►M303

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 105/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

60

4.8.2016

►M304

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 129/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

90

4.8.2016

►M305

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 172/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

73

15.12.2016

►M306

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 173/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

74

15.12.2016

►M307

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 174/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

75

15.12.2016

►M308

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 196/2015 del 10 luglio 2015

  L 8

33

12.1.2017

►M309

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 280/2015 del 30 ottobre 2015

  L 161

68

22.6.2017

►M310

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2016 del 5 febbraio 2016

  L 189

60

20.7.2017

►M311

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

34

19.10.2017

►M312

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

35

19.10.2017

►M313

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

36

19.10.2017

►M314

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 132/2016 del 3 giugno 2016

  L 308

39

23.11.2017

►M315

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 133/2016 del 3 giugno 2016

  L 308

40

23.11.2017

►M316

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 160/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

34

15.3.2018

►M317

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 161/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

35

15.3.2018

►M318

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 162/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

36

15.3.2018

►M319

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 197/2016 del 23 settembre 2016

  L 80

42

22.3.2018

►M320

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 115/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

13

7.6.2018

►M321

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 116/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

39

7.6.2018

►M322

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 117/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

40

7.6.2018

►M323

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 154/2018 del 6 luglio 2018

  L 183

23

19.7.2018

►M324

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 254/2016

  L 215

52

23.8.2018

►M325

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 255/2016

  L 215

53

23.8.2018

►M326

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2017

  L 297

51

22.11.2018

►M327

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2017

  L 36

63

7.2.2019

►M328

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 103/2017

  L 36

65

7.2.2019

►M329

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 149/2017

  L 128

50

16.5.2019

►M330

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 150/2017 del 28 agosto 2017

  L 174

1

27.6.2019

►M331

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 208/2017 del 27 ottobre 2017

  L 219

22

22.8.2019

►M332

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2017 del 15 dicembre 2017

  L 254

74

3.10.2019

►M333

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 32/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

63

12.12.2019

►M334

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 33/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

65

12.12.2019

►M335

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 34/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

67

12.12.2019

►M336

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2018

  L 26

75

30.1.2020

►M337

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 302/2019

  L 68

46

5.3.2020

►M338

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2019 del 29 marzo 2019

  L 210

84

2.7.2020

►M339

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 29/2019 dell’8 febbraio 2019

  L 228

44

16.7.2020

►M340

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2018 del 27 aprile 2018

  L 340

39

15.10.2020

►M341

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 119/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

20

5.11.2020

►M342

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 120/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

21

5.11.2020

 M343

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

22

5.11.2020

►M344

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 122/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

23

5.11.2020

►M345

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 169/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

65

25.2.2021

►M346

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 170/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

67

25.2.2021

►M347

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 171/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

69

25.2.2021

►M348

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 172/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

70

25.2.2021

►M349

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 221/2018 del 26 ottobre 2018

  L 105

20

25.3.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 349, 25.11.2004, pag.  70 (78/2004)

►C2

Rettifica, GU L 198, 28.7.2005, pag.  65 (182/2004)

►C3

Rettifica, GU L 053, 23.2.2006, pag.  65 (89/2005)

 C4

Rettifica, GU L 047, 21.2.2008, pag.  69 (131/2007)

 C5

Rettifica, GU L 247, 13.9.2012, pag.  16 (104/2011)

►C6

Rettifica, GU L 211, 17.7.2014, pag.  49 (121/2012)

 C7

Rettifica, GU L 209, 20.8.2018, pag.  29  (2014/611)




▼B

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

INDICE

PREAMBOLO

PARTE I

OBIETTIVI E PRINCIPI

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Capo 1

Principi fondamentali

Capo 2

Prodotti agricoli e della pesca

Capo 3

Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi

Capo 4

Altre norme in materia di libera circolazione delle merci

Capo 5

Prodotti carbosiderurgici

PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Capo 1

Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi

Capo 2

Diritto di stabilimento

Capo 3

Servizi

Capo 4

Capitali

Capo 5

Cooperazione in materia di politica economica e monetaria

Capo 6

Trasporti

PARTE IV

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

Capo 1

Regole applicabili alle imprese

Capo 2

Aiuti di Stato

Capo 3

Altre norme comuni

PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

Capo 1

Politica sociale

Capo 2

Protezione dei consumatori

Capo 3

Ambiente

Capo 4

Statistiche

Capo 5

Diritto societario

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ.

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Capo 1

Struttura dell’associazione

Capo 2

Procedura decisionale

Capo 3

Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie

Capo 4

Misure di salvaguardia

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PROTOCOLLI

ALLEGATI.

ATTO FINALE



PREAMBOLO

▼M187

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

▼M268

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

▼M187

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

►M268  ————— ◄ UNGHERIA,

►M268  LA REPUBBLICA DI ◄ MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

LA REPUBBLICA D’ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

▼B

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un’Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell’uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull’identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell’ambito di un’economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l’obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l’attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all’intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l’esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev’essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell’ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell’importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell’ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un’interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l’autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:



PARTE I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1.  
Il presente accordo di associazione persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
2.  

Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

a) 

la libera circolazione delle merci,

b) 

la libera circolazione delle persone,

c) 

la libera circolazione dei servizi,

d) 

la libera circolazione dei capitali,

e) 

l’istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché

f) 

una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) 

«accordo»: il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

b) 

►M135  «Stati AELS (EFTA)»: l' ►M187  ————— ◄ Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia; ◄

c) 

«Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l’espressione ha nei singoli casi dev’essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell’accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ ;

▼M135

d) 

«Atto di adesione del 16 aprile 2003»: l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003;

▼M187

e) 

«atto di adesione del 25 aprile 2005»: l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

▼M268 —————

▼M268

f) 

con «atto di adesione del 9 dicembre 2011» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

▼B

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all’articolo 92, paragrafo 2 e all’articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

a) 

un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell’ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;

b) 

un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.



PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



CAPO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1.  
La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2.  
Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3.  

Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

a) 

ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

b) 

ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1.  
Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2.  
Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3.  
Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1.  
Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento ed agli sbocchi.
2.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.



CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L’allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all’articolo 17 e all’articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L’articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1.  
Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2.  
Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3.  
A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4.  
Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell’Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell’ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.



CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 21

1.  
Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3.  
Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l’obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4.  
Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l’applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.



CAPO 4

ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

a) 

nel protocollo 12 e nell’allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;

b) 

nel protocollo 47 per quanto concerne l’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;

c) 

nell’allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L’allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

a) 

la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all’esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o

b) 

una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest’ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all’articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.



CAPO 5

PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.



PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI



CAPO 1

LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1.  
È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2.  
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3.  

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

a) 

di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) 

di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);

c) 

di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;

d) 

di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.

4.  
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5.  
L’allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell’allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

a) 

il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;

b) 

il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 30

Al fine di agevolare l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell’allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l’accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.



CAPO 2

DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1.  
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all’apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l’accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2.  
Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell’articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.



CAPO 3

SERVIZI

Articolo 36

1.  
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
2.  
Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) 

attività di carattere industriale,

b) 

attività di carattere commerciale,

c) 

attività artigiane,

d) 

attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.



CAPO 4

CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1.  
Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
2.  
I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1.  
Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all’interno del territorio delle Parti contraenti previsti all’articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.
2.  
Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
3.  
Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.
4.  
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall’altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1.  
Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all’articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
2.  
Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell’ambito del Comitato misto SEE.
3.  
Nella situazione di cui all’articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
4.  
Nella situazione di cui all’articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell’accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
5.  
Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell’entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.



CAPO 5

COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l’attuazione del presente accordo e gli effetti dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.



CAPO 6

TRASPORTI

Articolo 47

1.  
Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
2.  
L’allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1.  
Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
2.  
La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1.  
Nel traffico all’interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d’origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2.  
L’autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1.  
È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall’autorità competente di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
2.  
L’autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall’altra, all’incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L’autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.



PARTE IV

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI



CAPO 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1.  

Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) 

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) 

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) 

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) 

applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) 

subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2.  
Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3.  

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

— 
a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
— 
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— 
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di

a) 

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) 

dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) 

nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

b) 

nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

c) 

nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) 

nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1.  
Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell’allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall’articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall’articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell’ambito del territorio in questione o dell’altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L’organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell’ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l’altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l’esistenza di un’infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2.  
Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l’organo di vigilanza competente constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all’altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1.  

Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall’articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) 

i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

b) 

fatto salvo il disposto della lettera c), l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell’allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;

c) 

la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell’allegato XIV.

2.  
Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall’articolo 54 sono di competenza dell’organo di vigilanza nel cui territorio si constata l’esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e e) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
3.  
Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4.  
I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1.  
Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
2.  

Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:

a) 

dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell’allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;

b) 

dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell’allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all’allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell’intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un’omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1.  
Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall’articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
2.  
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
3.  
La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell’ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L’allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.



CAPO 2

AIUTI DI STATO

Articolo 61

1.  
Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.  

Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) 

gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) 

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) 

gli aiuti concessi all’economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.

3.  

Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) 

gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) 

gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);

c) 

gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) 

le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1.  

Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l’articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

a) 

per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell’articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) 

per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall’accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.

2.  
Ai fini di assicurare l’attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L’allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1.  
Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l’applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell’altro organo di vigilanza non sia conforme all’esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l’autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un’incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.



CAPO 3

ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1.  
L’allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
2.  
Il protocollo 28 e l’allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.



PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ



CAPO 1

POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1.  
Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell’ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
2.  
L’allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell’allegato XVIII.

Articolo 69

1.  
Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) 

che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) 

che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2.  
L’allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell’allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.



CAPO 2

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L’allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.



CAPO 3

AMBIENTE

Articolo 73

1.  

L’azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l’obiettivo:

a) 

di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;

b) 

di contribuire alla protezione della salute umana;

c) 

di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2.  
L’azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell’azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L’allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell’articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all’articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.



CAPO 4

STATISTICHE

Articolo 76

1.  
Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
2.  
A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l’attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l’esigenza della riservatezza statistica.
3.  
L’allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4.  
Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.



CAPO 5

DIRITTO SOCIETARIO

Articolo 77

L’allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.



PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

— 
ricerca e sviluppo tecnologico,
— 
servizi di informazione,
— 
ambiente,
— 
istruzione, formazione professionale e giovani,
— 
politica sociale,
— 
protezione dei consumatori,
— 
piccole e medie imprese,
— 
turismo,
— 
settore audiovisivo, e
— 
protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1.  
Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunVnei settori di cui all’articolo 78.
2.  
Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all’articolo 78.
3.  
La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all’articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

— 
partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
— 
definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
— 
scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
— 
sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
— 
legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
— 
coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

a) 

gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;

b) 

nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un’attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

c) 

le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un’altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all’attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all’articolo 86;

d) 

a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l’attività in questione;

e) 

gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;

f) 

le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1.  

Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

a) 

il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

— 
agli stanziamenti d’impegno e
— 
agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L’importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d’impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell’entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione — nonché i pagamenti che vi sono connessi — non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

b) 

il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;

c) 

il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2.  
Le disposizioni particolareggiate per l’applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l’obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all’articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31,

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l’applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l’altro, l’integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l’adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell’articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell’articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell’articolo 78 con l’aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.



PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI



CAPO 1

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE



Sezione 1

Il Consiglio SEE

Articolo 89

1.  
È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l’impulso politico nell’attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d’azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell’accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell’accordo.

2.  
Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
3.  
Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1.  
Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2.  
Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall’altra,

Articolo 91

1.  
La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
2.  
Il Consiglio SEE è convocato due volte all’anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.



Sezione 2

Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1.  
È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un’efficace attuazione e funzionamento dell’accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
2.  
Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all’accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
3.  
Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1.  
Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2.  
Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall’altra.

Articolo 94

1.  
La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
2.  
Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
3.  
Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell’esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
4.  
Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.



Sezione 3

Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1.  
È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall’altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
2.  
Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
3.  
Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l’intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell’ambito del presente accordo.
4.  
Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell’articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
5.  
Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
6.  
Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.



Sezione 4

Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1.  
I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
2.  
A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall’altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
3.  
Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.



CAPO 2

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

— 
se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell’accordo, o
— 
se le procedure di cui all’articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell’articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1.  
Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l’elaborazione delle proprie proposte.
2.  
Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3.  
Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.
4.  
Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l’adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1.  
Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall’articolo 81 o dall’articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2.  
Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37,

Articolo 102

1.  
Al fine di garantire la certezza giuridica e l’omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all’adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l’applicazione simultanea di quest’ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.
2.  
La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.
3.  
Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un’intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4.  
Qualora, nonostante l’applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un’intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell’equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.
5.  
Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell’allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.
6.  
Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1.  
Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l’adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

2.  
Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all’articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l’attuazione ed applicazione.



CAPO 3

OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE



Sezione 1

Omogeneità

Articolo 105

1.  
Per la realizzazione dell’obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un’interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell’accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.
2.  
Il Comitato misto SEE segue regolarmente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall’articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l’omogeneità di interpretazione del presente accordo.
3.  
Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l’omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all’articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un’interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

a) 

la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull’interpretazione e sull’applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall’altra;

b) 

la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;

c) 

la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione di determinate norme SEE.



Sezione 2

Procedura di vigilanza

Articolo 108

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)].

La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all’applicazione del presente accordo, in particolare:

a) 

sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);

b) 

sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall’Autorità di vigilanza AELS(EFTA);

c) 

sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1.  
L’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall’altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ e del presente accordo.
2.  
Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell’intero SEE, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questióni di politica di vigilanza e su casi specifici.
3.  
I reclami riguardanti l’applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.
4.  
Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all’altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest’ultimo.
5.  
In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all’esito dell’esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell’articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L’esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L’ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell’autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest’ultima può procedere all’esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l’autorità competente.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte, di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell’esecuzione.



Sezione 3

Composizione delle controversie

Articolo 111

1.  
La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
2.  
Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell’accordo.
3.  
Qualora una controversia riguardi l’interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

— 
adottare misure di salvaguardia, conformemente all’articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all’articolo 113, ovvero
— 
applicare l’articolo 102, mutatis mutandis.
4.  
Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell’articolo 111, paragrafo 3 o dell’articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell’articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l’interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.



CAPO 4

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1.  
Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all’articolo 113.
2.  
Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3.  
Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1.  
La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
2.  
Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata impediscano l’esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4.  
La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
5.  
Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d’applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1.  
Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
2.  
È applicabile la procedura prevista all’articolo 113.



PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell’intento di consolidare in maniera continua ed equiibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all’articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l’agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell’ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 115.

Articolo 117

▼M301

Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter e nel protocollo 38 quater.

▼B



PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1.  
La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest’ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2.  
Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai ►M1  protocolli 41 e 43 ◄ , le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall’altro, nella misura in cui l’aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

a) 

nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;

b) 

nel quadro dell’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l’applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

▼M135 —————

▼B

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell’ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

a) 

che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) 

che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) 

che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all’articolo 34, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1.  
Il presente accordo si applica ai territori in cui ►M135  si applica ◄ il trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ , alle condizioni ►M135  in esso indicate ◄ , e ai territori ►M135  dell' ►M187  ————— ◄ Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia ◄ .
2.  

In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Àland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all’atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) 

le disposizioni del presente accordo non ostano all’applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Àland in materia di:

i) 

restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Àland senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

ii) 

restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

b) 

i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Àland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

c) 

le autorità delle Isole Àland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all’accordo.

Articolo 128

►M1

 

Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell’AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

 ◄

2.  
Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1.  
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

▼M268

A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

2.  
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

▼M1

3.  
Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo.

▼B

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmäktigade undertegnet denne avtal.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

'Εγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

signatory

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

Fyrir Lýðveldið Ísland

signatory

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

For Kongeriket Norge

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

PROTOCOLLI



PROTOCOLLO 1

sugli adattamenti orizzontali



Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

1.   PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell’accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell’accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2.   DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell’accordo, e del protocollo 31.

3.   DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L’ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell’accordo.

4.   PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

▼M2

a) 

Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che le trasmette al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni dev’essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità europea, dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.

▼B

b) 

Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

c) 

Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.

d) 

Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell’ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest’ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

5.   PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

6.   PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

a) 

Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell’ambito dell’accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.

b) 

Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE ( 3 ) della Gazzetta ufficiale stessa.

7.   DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

8.   RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo.

9.   RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

10.   RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

11.   ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all’entrata in vigore o all’attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo non sono pertinenti ai fini dell’accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l’attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano ►M1  dalla data di entrata in vigore ◄ dell’accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

12.   DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell’accordo.

▼M108

PROTOCOLLO 2

sui prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)



Voce SA

Designazione delle merci

 

 

3502

 

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

 

– Ovoalbumina:

ex 11

– – essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

ex 19

– – Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

ex 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

3823

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

ex 11

– – Acido stearico per l'alimentazione degli animali

ex 12

– – Acido oleico per l'alimentazione degli animali

ex 13

– – Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali

ex 19

– – altri per l'alimentazione degli animali

ex 70

– Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali

PROTOCOLLO 3

sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo





Articolo 1

1.  
Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.
2.  
Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein prima del ►M153   ◄ .

Articolo 2

1.  
I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.

▼M320

I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.

▼M108

2.  
Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali. Essi possono essere adeguati dal Comitato misto in base all'andamento dei costi dei prodotti agricoli di base fra le parti contraenti e/o in seguito a concessioni reciproche.

Articolo 3

1.  
Il presente protocollo non impedisce ad una parte contraente di applicare il proprio regime di restituzioni all'esportazione per i beni elencati nella tabella I, considerando l'impatto delle differenze di prezzo fra il mercato mondiale e i mercati delle parti contraenti relativamente ai prodotti agricoli di base.
2.  
Qualora siano concesse restituzioni alla produzione o sovvenzioni dirette per quanto riguarda i prodotti agricoli di base utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati, la restituzione all'esportazione viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 4

Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.

Articolo 5

1.  
Le parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali o tasse di effetto equivalente sulle importazioni o concedere restituzioni sulle esportazioni dei prodotti elencati nella tabella II.
2.  
Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 6

Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.

Articolo 7

1.  
Le parti contraenti notificano al Comitato misto SEE le modalità di applicazione adottate per l'applicazione del presente protocollo.
2.  
Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sul funzionamento del presente protocollo.



TABELLA I

Numero della voce SA

Designazione delle merci

 

 

0403

 

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

10

– Iogurt:

ex 10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

90

– altri:

ex 90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0501

 

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

 

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

 

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

 

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0507

 

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

 

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509

 

Spugne naturali di origine animale

0510

 

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

 

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

1302

 

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

– Succhi ed estratti vegetali:

14

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

19

– – altri:

ex 19

– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

ex 19

– – – Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia

20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex 20

– – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

1401

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

 

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

90

– altri

1517

 

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:

10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

90

– altre:

ex 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

ex 90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1520

 

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose:

ex 00

a scopo alimentare (1)

1522

 

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

ex 00

– Degras a scopo alimentare (1)

1702

 

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50

– Fruttosio chimicamente puro

90

– altri, compreso lo zucchero invertito:

ex 90

– – Maltosio chimicamente puro

1704

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

 

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

11

– – contenenti uova

19

– – altre

20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

ex 20

– – diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami, di carni, di frattaglie o di sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

30

– altre paste alimentari

40

– Cuscus

1903

 

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

 

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

 

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

– altri:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2004

 

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

10

– Patate:

ex 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

 

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

20

– Patate:

ex 20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

 

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):

ex 2006

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

 

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

11

– – Arachidi:

ex 11

– – – Burro di arachidi

ex 11

– – – Arachidi, tostate

 

– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19 :

ex 91

– – Cuori di palma a scopo alimentare (1)

99

– – altre

ex 99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex 12

– – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola

20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

ex 20

– – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola

30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

ex 30

– – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

2102

 

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2103

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex 30

– – Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

90

– altri:

ex 90

– – diversi dal «Chutney» di mango liquido

2104

 

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

 

Gelati, anche contenenti cacao (2)

2106

 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (3)

ex 2106

– diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202

 

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203

 

Birra di malto

2205

 

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

20

– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

40

– Rum e tafia

50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

60

– Vodka

70

– Liquori:

ex 70

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %

90

– altri:

ex 90

– – Aquavit

2209

 

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2402

 

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

 

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

 

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

– altri polialcoli:

43

– – Mannitolo

44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

3302

 

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

3501

 

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3505

 

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809

 

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

10

– a base di sostanze amidacee

3824

 

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

(1)   

Questa ripartizione si applica unicamente alla Norvegia.

(2)   

Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni di cui al protocollo n. 3 non si applicano ai prodotti compresi alla voce 2105.

(3)   

Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del protocollo n. 3 non si applicano a preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, aventi tenore, in peso, superiore a 15 % di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte classificate nella sottovoce 2106 90 .

ALLEGATO I DELLA TABELLA I

Regime di importazione comunitario

1. I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

— 
Cereali (grano tenero, grano duro, segale, orzo e granturco): 7,583 EUR/100 kg
— 
Riso semigreggio a grani lunghi: 25,610 EUR/100 kg
— 
Latte intero in polvere: 126,488 EUR/100 kg
— 
Latte scremato in polvere: 115,236 EUR/100 kg
— 
Burro: 183,912 EUR/100 kg
— 
Zucchero: 40,640 EUR/100 kg
— 
Melassi: 0,34 EUR/100 kg

2. La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.

3. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

▼M142

4. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:



Codice NC

Dazio applicato

Osservazioni

0501 00 00

Zero

 

0502 10 00

Zero

 

0502 90 00

Zero

 

0503 00 00

Zero

 

0505 10 10

Zero

 

0505 10 90

Zero

 

0505 90 00

Zero

 

0507 10 00

Zero

 

0507 90 00

Zero

 

0508 00 00

Zero

 

0509 00 10

Zero

 

0509 00 90

Zero

 

0510 00 00

Zero

 

1302 14 00

Zero

 

1302 19 30

Zero

 

1302 19 91

Zero

 

ex 1302 20 10

18,6 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

10,9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1401 10 00

Zero

 

1401 20 00

Zero

 

1401 90 00

Zero

 

1402 00 00

Zero

 

1403 00 00

Zero

 

1404 10 00

Zero

 

1404 90 00

Zero

 

1517 10 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 93

Zero

 

1702 50 00

Zero

 

1702 90 10

Zero

 

1704 90 10

Zero

 

1806 10 15

Zero

 

1901 90 91

Zero

 

1902 20 10

8,2 %

 

2001 90 60

Zero

 

ex 2006 00 38

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 10 91

13,14 %

 

2007 10 99

15,15 %

 

2007 91 10

11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 91 30

11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 91 90

18,90 %

 

2007 99 10

19,53 %

 

2007 99 20

13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

 

2007 99 31

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 33

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 35

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 39

7 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 55

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

ex 2007 99 57

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di castagne

ex 2007 99 57

7 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne

2007 99 91

20,97 %

 

2007 99 93

13,14 %

 

2007 99 98

16,31 %

 

2008 11 10

Zero

 

2008 11 92

Zero

 

2008 11 96

Zero

 

2102 10 10

Zero

 

2102 10 90

Zero

 

2102 20 11

Zero

 

2102 20 19

Zero

 

2102 20 90

Zero

 

2102 30 00

Zero

 

2103 20 00

Zero

 

ex 2103 30 90

Zero

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2103 90 30

Zero

 

2103 90 90

Zero

 

2104 10 10

Zero

 

2104 10 90

Zero

 

2104 20 00

Zero

 

2106 10 20

12,4 %

 

2106 90 10

24,25 EUR/100 kg

 

2106 90 20

16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl

 

2106 90 92

Zero

 

2202 10 00

Zero (1)

 

2202 90 10

Zero (1)

 

2203 00 01

Zero

 

2203 00 09

Zero

 

2203 00 10

Zero

 

2205 10 10

Zero

 

2205 10 90

Zero

 

2205 90 10

Zero

 

2205 90 90

Zero

 

2207 20 00

9,9 EUR/hl

 

2208 40 11

Zero

 

2208 40 31

Zero

 

2208 40 39

Zero

 

2208 40 51

Zero

 

2208 40 91

Zero

 

2208 40 99

Zero

 

2208 50 11

Zero

 

2208 50 19

Zero

 

2208 50 91

Zero

 

2208 50 99

Zero

 

2208 60 11

Zero

 

2208 60 19

Zero

 

2208 60 91

Zero

 

2208 60 99

Zero

 

2208701011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208709011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208905610

Zero

Aquavit

2208907710

Zero

Aquavit

2209 00 11

3,10 EUR/hl

 

2209 00 19

2,33 EUR/hl

 

2209 00 91

2,49 EUR/hl

 

2209 00 99

1,50 EUR/hl

 

2402 10 00

12,60 %

 

2402 20 10

Zero

 

2402 20 90

27,95 %

 

2402 90 00

27,95 %

 

2403 10 10

36,35 %

 

2403 10 90

36,35 %

 

2403 91 00

8,05 %

 

2403 99 10

20,2 %

 

2403 99 90

Zero

 

3302 10 21

5,8 %

 

3501 10 10

Zero

 

3501105010

Zero

Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %

3501105090

2,9 %

Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 %

3501 10 90

8,7 %

 

3501 90 10

8,1 %

 

3501 90 90

6,2 %

 

3505 10 50

7,5 %

 

(1)   

L’aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l’Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità.

▼M320

bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:



Codice NC

Osservazioni

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

tostate

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 12 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

▼M142

5. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

0403 10 51 -0403 10 59
0403 10 91 -0403 10 99
0403 90 71 -0403 90 79
0403 90 91 -0403 90 99
0710 40 00
0711 90 30
1704 10
1704 90 30 -1704 90 99
1806 10 20 -1806 10 90
1806 20 10 -1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90 11 -1806 90 50
1806 90 60 10
1806 90 60 90
1806 90 70 10
1806 90 70 90
1806 90 90 11
1806 90 90 19
1806 90 90 91
1806 90 90 99
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99
1902 11 00
1902 19
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00
1904
1905
2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
2101 12 98 91
2101 20 98 90
2101 30 19
2101 30 99
2105 00
2106 10 80
2106 90 98
2202 90 91 -2202 90 99
3302 10 29
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809 10 .

6. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

2905 44
3824 60 .

▼M108

7. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:

2905 43 00 .

▼M320

8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

Appendice

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte

(in % sul peso)

Proteine del latte

(in % sul peso)

Latte scremato in polvere

(kg)

Latte intero in polvere

(kg)

Burro

(kg)

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce

Da applicare

Zucchero bianco (kg)

Frumento (grano) tenero (kg)

Granturco (kg)

Saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio

0–5

0

 

 

5–30

24

 

 

30–50

45

 

 

50–70

65

 

 

70->

93

 

 

Amido/glucosio

0–5

 

0

0

5–25

 

22

22

25–70

 

47

47

50–75

 

74

74

75->

 

101

101



Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC

Frumento (grano) tenero

Frumento (grano) duro

Segala

Orzo

Granturco

Riso

Zucchero bianco

Melassi

Latte scremato in polvere

Latte intero in polvere

Burro

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0403 10 51

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 10 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0710 40 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

1704 10 11

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 19

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 91

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 10 99

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90 30

 

 

 

 

 

 

15

 

 

20

 

1806 10 20

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 32 90  (2)

 

 

 

 

 

 

50

 

 

20

 

1901 90 11

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10  (3)

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90  (4)

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20 91

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90 10

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

►M142  19049080  ◄

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

1905 90 10

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 10

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2005 80 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

2105 00 91

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

 

 

 

 

 

 

20

 

 

35

 

2202 90 91

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905 43 00

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

2905 44 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3505 10 10

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

3824 60 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

(1)   

Per 100 kg di patate dolci sgocciolate o granturco.

(2)   

Per i beni aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore o uguale al 3%, ma inferiore al 6%, si applica il codice aggiuntivo 6920.

(3)   

Per frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6921.

(4)   

Per i beni appartenenti a questa sottovoce diversi da frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6922.

ALLEGATO II DELLA TABELLA I

Regime di importazione islandese

1.

 



Codice tariffario islandese

Designazione delle merci

Dazio applicato

(ISK/kg)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403.1011

– Iogurt addizionati di cacao

53

0403.1012

– Iogurt addizionati di frutta

53

0403.1013

– Iogurt aromatizzati, n.c.a.

53

0403.1021

– Iogurt come bevande addizionate di cacao

51

0403.1022

– Iogurt come bevande addizionate di frutta

51

ex 0403.1029

– Iogurt come bevande, aromatizzate, n.c.a.

51

0403.9011

– altri addizionati di cacao

45

0403.9012

– altri addizionati di frutta

45

0403.9013

– altri, aromatizzati, n.c.a.

45

0403.9021

– altri come bevande addizionate di cacao

45

0403.9022

– altri come bevande addizionate di frutta

45

ex 0403.9029

– altri come bevande, aromatizzate, n.c.a.

45

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

1517.1001

– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

88

1517.1001

– Diverse dalla margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

88

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806.2003

– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

109

1806.2004

– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

39

1806.2005

– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %

109

1806.2006

– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %

39

 

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

1806.3101

– – Cioccolata ripiena in barre o bastoncini

51

1806.3109

– – altre ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini

51

1806.3202

– – Cioccolata non ripiena addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini

47

1806.3203

– – Surrogato di cioccolata non ripieno, in barre o bastoncini

39

1806.3209

– – altre, non ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini

21

 

– altre:

– – Sostanze per la fabbricazione di bevande:

 

1806.9011

– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

22

 

– – diversi dalle sostanze per la fabbricazione di bevande:

 

1806.9022

– – – Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici

18

1806.9023

– – – Uova di Pasqua

48

1806.9024

– – – Sciroppi e creme per guarnire gelati

39

1806.9025

– – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali

«soffiati»

, liquirizia, caramelli e gelatine

53

1806.9026

– – – Creme a base di cioccolato (konfekt)

48

1806.9028

– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

118

1806.9029

– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

43

1806.9039

– – – altri

47

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905, aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne:

 

1901.2012

– – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

25

1901.2013

– – per la preparazione di biscotti con dolcificanti e simili delle voci 1905.3011 e 1905.3029

17

1901.2014

– – per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021

29

1901.2015

– – per la preparazione di cialde e cialdini della voce 1905.3030

10

1901.2016

– – per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

15

1901.2017

– – per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari

39

1901.2018

– – per la preparazione di pane della voce 1905.9019

5

1901.2019

– – per la preparazione di biscotti semplici della voce 1905.9020

5

1901.2022

– – per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040

33

1901.2023

– – Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

97

1901.2024

– – Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

53

1901.2029

– – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090

43

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

1902.1100

– Paste alimentari (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova

8

 

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

1902.2022

– – farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti, contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1902.2031

– – farcite contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio

35

1902.2041

– – farcite contenenti più di 20 %, in peso, di carne e formaggio

142

1902.2042

– – farcite contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio

41

 

– altre paste alimentari:

 

1902.3021

– – contenenti, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1902.3031

– – contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio

35

1902.3041

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio

41

1902.4021

– Cuscus contenente, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

 

1903.0001

– in imballaggi da 5 kg o meno

Zero

1903.0009

– diversi da quelli in imballaggi da 5 kg o meno

Zero

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

– altri:

 

1904.9001

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

42

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905.2000

– Pane con spezie (panpepato)

83

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:

 

1905.3011

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

17

1905.3019

– – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti

16

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini non rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

 

1905.3021

– – – Biscotti allo zenzero

31

1905.3022

– – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero

23

1905.3029

– – – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

19

1905.3030

– – altri

11

1905.4000

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

16

 

– altri:

– – Pane:

 

1905.9011

– – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)

39

1905.9019

– – – altro

5

1905.9020

– – Biscotti semplici

5

1905.9040

– – Dolci e pasticceria

35

 

– – Pasticci, compresa la pizza:

 

1905.9051

– – – contenenti carne

97

1905.9059

– – – altri

53

1905.9090

– – altri

45

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

– diverse dalla salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e altra senapa preparata:

 

2103.9020

– – Maionese

19

2103.9030

– – Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade )

19

2103.9051

– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

97

2103.9052

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

52

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

2104.1001

– – Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

3

2104.1002

– – altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più

31

2104.1003

– – zuppe di pesce in scatola

27

 

– – altre zuppe:

 

2104.1011

– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

78

2104.1012

– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

44

2104.1019

– – – altre

21

 

– – altri:

 

2104.1021

– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

78

2104.1022

– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

44

2104.1029

– – – altri

21

 

– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104.2001

– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

97

2104.2002

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

51

2104.2003

– – contenenti pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici

24

2104.2009

– – altre

24

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

– – Farine per fare dessert:

 

2106.9041

– – – in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

67

2106.9048

– – – altre contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

80

2106.9049

– – – altre non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

67

2106.9064

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

41

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

– altre:

– – di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino, in peso, 75 % o più, esclusi gli imballaggi:

 

2202.9011

– – – in imballaggi di cartone

41

2202.9012

– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciao

41

2202.9013

– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

41

2202.9014

– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

41

2202.9015

– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

41

2202.9016

– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

41

2202.9017

– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

41

2202.9019

– – – altre

41

▼M320

bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:



Codice tariffario islandese

Designazione delle merci

0501.0000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0502.1000

–  Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502.9000

–  altri

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

 

–  Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

0505.1001

– –  Piume e penne

0505.1002

– –  Calugine di edredone, pulita

0505.1003

– –  Altra calugine

0505.1009

– –  altre

0505.9000

–  altri

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

–  Avorio; polveri e cascami d'avorio

0507.1001

– –  Denti di balena

0507.1009

– –  altri

 

–  altri

0507.9001

– –  Fanoni di balena

0507.9002

– –  Artigli di uccelli

0507.9003

– –  Corna di ovini

0507,9004

– –  Corna di bovini

0507.9009

– –  altri

0508.0000

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510.0000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

ex 0710

Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

0710.4000

–  Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

0711.9002

– –  Granturco dolce

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar—agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

–  Succhi ed estratti vegetali

 

– –  altri

1302.1901

– – –  per preparazioni alimentari

1302.1909

– – –  altri

 

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1302.2001

– –  contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1401.1000

–  Bambù

1401.2000

–  Canne d'India

1401.9000

–  altre

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1404.2000

–  Linters di cotone

 

–  altri

1404.9001

– –  Capolini di cardo

1404.9009

– –  altri

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

–  Margarina, esclusa la margarina liquida

1517.1001

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

–  altre

1517.9002

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517.9005

– –  Miscele o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sformatura

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702.5000

–  Fruttosio chimicamente puro

 

–  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702.9004

– –  Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1704.1000

–  Gomme da masticare (chewing—gum), anche rivestite di zucchero

 

–  altri

1704.9001

– –  Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg

1704.9002

– –  Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg

1704.9003

– –  Zucchero sagomato per decorazioni

1704.9004

– –  Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia

1704.9005

– –  Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a.

1704.9006

– –  Zuccheri e melassi caramellati

1704.9007

– –  Preparazioni a base di gomma arabica

1704.9008

– –  Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1704.9009

– –  altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.1001

– –  per la fabbricazione di bevande

1806.1009

– –  altro

 

–  Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.2010

– –  Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg

1806.2020

– –  Polvere per dessert

 

– –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.2031

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.2039

– – –  altro

 

– –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.2041

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.2049

– – –  altro

 

– –  altro

1806.2050

– – –  Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %

1806.2060

– – –  Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %

1806.2090

– – –  altro

 

–  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

– –  ripiene

1806.3101

– – –  Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini

1806.3109

– – –  altre

 

– –  non ripiene

1806.3201

– – –  Cioccolata composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini

1806.3202

– – –  Cioccolata addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini

1806.3203

– – –  Surrogato di cioccolata, in barre o bastoncini

1806.3209

– – –  altre

 

–  altre

 

– –  Sostanze per la fabbricazione di bevande

1806.9011

– – –  Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1806.9012

– – –  Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

1806.9019

– – –  altre

 

– –  altre

1806.9021

– – –  Polvere per dessert, budini e zuppe

1806.9022

– – –  Alimenti specialmente preparati per lattanti e bambini e a scopi dietetici

1806.9023

– – –  Uova di Pasqua

1806.9024

– – –  Sciroppi e creme per guarnire gelati

1806.9025

– – –  Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine

1806.9026

– – –  Creme a base di cioccolato (konfekt)

1806.9027

– – –  Cereali da prima colazione

 

– – –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.9041

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9049

– – – –  altro

 

– – –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.9051

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9059

– – – –  altro

 

– – –  altre

1806.9091

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9099

– – – –  altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1901.1000

–  Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

 

– –  aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne

1901.2011

– – –  per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2012

– – –  per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2051

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2052

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2053

– – –  per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2054

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2055

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2056

– – –  per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2057

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari

1901.2058

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2059

– – –  per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2061

– – –  per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2062

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2063

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2064

– – –  Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2065

– – –  Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2066

– – –  per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2067

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091

1901.2068

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

– –  altri

1901.2071

– – –  per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2072

– – –  per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2073

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2074

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2075

– – –  per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2076

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209

1901.2077

– – –  per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2078

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari

1901.2079

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2081

– – –  per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2082

– – –  per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2083

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041

1901.2084

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049

1901.2085

– – –  Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2086

– – –  Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2087

– – –  per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2088

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.2089

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

–  altri

 

– –  Sostanze per la fabbricazione di bevande

1901.9021

– – –  Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1901.9029

– – –  Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a.

1901.9031

– – –  Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.9039

– – –  Altre sostanze per bevande

1901.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1901.9099

– – –  altre

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

1902.1100

– –  contenenti uova

1902.1900

– –  altre

 

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

– –  farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

1902.2011

– – –  in percentuale superiore al 20 %, in peso

1902.2019

– – –  altre

 

– –  farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti

1902.2022

– – –  contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

1902.2029

– – –  altre

 

– –  farcite con formaggio

1902.2031

– – –  contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio

1902.2039

– – –  altre

 

– –  farcite con carne e formaggio

1902.2041

– – –  contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2042

– – –  contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2049

– – –  altre

1902.2050

– –  altre

 

–  Altre paste alimentari

1902.3010

– –  contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –  contenenti salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti

1902.3021

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1902.3029

– – –  altre

 

– –  contenenti formaggio

1902.3031

– – –  in percentuale superiore al 3 %, in peso

1902.3039

– – –  altre

 

– –  contenenti carne e formaggio

1902.3041

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale

1902.3049

– – –  altre

1902.3050

– –  altre

 

–  Cuscus

1902.4010

– –  contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –  contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti

1902.4021

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1902.4029

– – –  altro

1902.4030

– –  altro

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1903.0001

–  in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg

1903.0009

–  altri

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

1904.1001

– –  Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1904.1003

– –  Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 %

1904.1004

– –  Altri cereali da prima colazione

1904.1009

– –  altri

 

–  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904.2001

– –  a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali

1904.2009

– –  altre

 

–  Bulgur di grano:

1904.3001

– –  contenente carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.3009

– –  altro

 

–  altri

1904.9001

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.9009

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili

1905.1000

–  Pane croccante detto «knäckebrot»

1905.2000

–  Pane con spezie (panpepato)

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine

 

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905.3110

– – –  rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3120

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

 

– – –  altri

1905.3131

– – – –  Biscotti allo zenzero

1905.3132

– – – –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero

1905.3139

– – – –  Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

– –  Cialde e cialdine

1905.3201

– – –  rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3209

– – –  altre

1905.4000

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

–  altri

 

– –  Pane

1905.9011

– – –  con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero—caseari (ad esempio, burro all'aglio)

1905.9019

– – –  altro

 

– –  Biscotti semplici

1905.9021

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9029

– – –  altri

1905.9030

– –  Biscotti salati e aromatizzati

 

– –  Dolci e pasticceria

1905.9041

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9049

– – –  altri

 

– –  Pasticci, inclusa la pizza

1905.9051

– – –  contenenti carne

1905.9059

– – –  altri

1905.9060

– –  Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

 

– –  altri

1905.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1905.9099

– – –  altri

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

–  altri

2001.9001

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2001.9009

– –  altri, contenenti cuori di palma

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

 

–  Patate

2004.1001

– –  farina, semolino o fiocchi

 

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2004.9001

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

 

–  Patate

2005.2001

– –  farina, semolino o fiocchi

2005.8000

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006

Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

 

–  Ortaggi e legumi congelati

2006.0011

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

–  Altri ortaggi e legumi

2006.0021

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007.1000

– –  Preparazioni omogeneizzate

 

– –  altre

2007.9100

–  di agrumi

2007.9900

– –  altre

ex 2008

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

– – –  Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

 

– – –  Arachidi

2008.1101

–  Burro di arachidi

ex 2008.1109

– –  altre, tostate

 

– –  altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19

2008.9100

– – –  Cuori di palma

 

–  altre

2008.9902

– –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

– – –  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

–  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

2101.1201

– –  aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

2101.2001

– –  aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

–  cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2101.3001

– –  Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati

 

–  Lieviti vivi

2102.1001

– –  diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali

2102.1009

– –  altri

 

–  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102.2001

– –  Lieviti morti

2102.2002

– –  Alghe monocellulari morte

2102.2003

– –  utilizzati negli alimenti per animali

2102.2009

– –  altri

 

–  Lieviti in polvere preparati

2102.3001

– –  in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg

2102.3009

– –  altri

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

2103.2000

–  Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro

 

–  Farina di senape e senape preparata

2103.3001

– –  Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

 

–  altri

2103.9010

– –  Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2103.9020

– –  Maionese

2103.9030

– –  Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade)

 

– –  contenenti carne

2103.9051

– – –  in percentuale superiore al 20 %, in peso

2103.9052

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2103.9059

– – –  altri

 

– –  altri

2103.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2103.9099

– – –  altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

–  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2104.1001

– –  Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2104.1002

– –  Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più

2104.1003

– –  Zuppe di pesce in scatola

 

– –  Altre zuppe

2104.1011

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1012

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1019

– – –  altre

 

– –  altre

2104.1021

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1022

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1029

– – –  altre

 

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2104.2001

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.2002

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.2003

– –  contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici

2104.2009

– – –  altre

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106.1000

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

–  altre

 

– –  Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009

2106.9011

– – –  non fermentati, senza aggiunta di zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg

2106.9012

– – –  Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2106.9013

– – –  altri, in altri recipienti

 

– –  Preparazioni per la fabbricazione di bevande

2106.9023

– – –  Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante

2106.9024

– – –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2106.9025

– – –  Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

2106.9026

– – –  Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio

2106.9027

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti

2106.9028

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero

2106.9029

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti

 

– – –  Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande

2106.9031

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2106.9032

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol

2106.9033

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino ad un massimo di 22 % vol

2106.9034

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino ad un massimo di 32 % vol

2106.9035

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino ad un massimo di 40 % vol

2106.9036

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino ad un massimo di 50 % vol

2106.9037

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino ad un massimo di 60 % vol

2106.9038

– – – –  altre

2106.9039

– – –  altre

 

– –  Farine per fare dessert

2106.9041

– – –  in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9042

– – –  in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9048

– – –  altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9049

– – –  altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9051

– –  Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti

2106.9062

– –  Zuppe di frutta e porridge

2106.9064

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2106.9065

– –  Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a.

2106.9066

– –  Integratori alimentari, n.c.a.

2106.9067

– –  Panna vegetariana

2106.9068

– –  Formaggio vegetariano

 

– –  Caramelle non contenenti zucchero né cacao

2106.9071

– – –  Gomme da masticare (chewing gum)

2106.9072

– – –  altre

2106.9079

– –  altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

 

–  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

 

– –  Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti

2202.1011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1019

– – –  altre

 

– –  Bevande addizionate di anidride carbonica, senza aggiunta di zucchero o di dolcificanti

2202.1031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1039

– – –  altre

 

– –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2202.1041

– – –  in imballaggi di cartone

2202.1042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1047

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1049

– – –  altre

 

– –  altre

2202.1091

– – –  in imballaggi di cartone

2202.1092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1097

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1099

– – –  altre

 

–  altre

 

– –  a base di prodotti lattiero—caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero—caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio

2202.9011

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9017

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9019

– – –  altre

 

– –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2202.9021

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9027

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9029

– – –  altre

 

– –  Bevande a base di fave di soia

2202.9031

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9037

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9039

– – –  altre

 

– –  Bevande a base di riso e/o di mandorle

2202.9041

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9047

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9049

– – –  altre

 

– –  altre

2202.9091

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9097

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9099

– – –  altre

2203

Birra di malto

 

–  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol

2203.0011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2203.0015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0019

– –  altra

 

–  altra

2203.0091

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0092

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0093

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0094

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2203.0095

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0096

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0099

– –  altra

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2205.1011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1019

– – –  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione

2205.1021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1029

– – –  altri

 

– –  altri

2205.1091

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1099

– – –  altri

 

–  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2205.9011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro

2205.9015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9019

– – –  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione

2205.9021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9029

– – –  altri

 

– –  altri

2205.9091

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9099

– – –  altri

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207.2000

–  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

–  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208.4011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.4012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.4013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.4014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.4015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.4016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.4019

– –  altri

 

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

 

– –  Gin

2208.5031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.5035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5039

– – –  altri

 

– –  Acquavite di ginepro (genièvre)

2208.5041

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.5045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5049

– – –  altra

 

–  Vodka

2208.6011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.6012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.6013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.6014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.6015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.6016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.6019

– –  altra

 

–  Liquori

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2208.7021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.7025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7029

– – –  altri

 

– –  altri

2208.7081

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7082

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7083

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7084

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.7085

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7086

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7089

– – –  altri

 

–  altri

 

– –  Acquavite (brennivín)

2208.9021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9029

– – –  altra

 

– –  Aquavit

2208.9031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.9035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9039

– – –  altra

2209.0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

 

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402.1001

– –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.1009

– –  altri

 

–  Sigarette contenenti tabacco

2402.2001

– –  introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale

2402.2009

– –  altre

 

–  altri

 

– –  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco

2402.9011

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9019

– – –  altri

 

– –  altri

2402.9091

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9099

– – –  altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

– –  Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

2403.1101

– – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1109

– – –  altro

 

– –  altro

2403.1901

– – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1909

– – –  altro

 

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403.9101

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9109

– – –  altri

 

– –  altro

 

– – –  Tabacco da fiuto contenente solutio ammoniae

2403.9911

– – – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9919

– – – –  altro

 

– – –  altro tabacco da fiuto

2403.9921

– – – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9929

– – – –  altro

 

– – –  altro

2403.9992

– – – –  Succedanei del tabacco da fiuto

2403.9993

– – – –  Succedanei del tabacco per uso orale

2403.9994

– – – –  altri, introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9999

– – – –  altri

▼M320

2. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

3.

 



Codice del SA

Designazione delle merci

 

 

2105

 

Gelati, anche contenenti cacao

2106

 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.90

– altre:

ex .90

– – Preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, contenenti più di 15 %, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte

4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.

ALLEGATO III DELLA TABELLA I

Regime di importazione norvegese

1.

Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:



 

Matrice ()

Composizione standard

Contenuto effettivo

Latte intero in polvere (*)

11,43

11,43

11,43

Latte scremato in polvere (*)

12,16

12,16

12,16

Burro (*)

12,74

12,74

12,74

Latte per iogurt

 ()

3,01

3,01

Latte per bevande

 ()

2,23

2,23

Latte intero liquido

 ()

1,43

Latte scremato liquido

 ()

1,07

Materia grassa del latte condensata

 ()

4,98

Latte condensato scremato

 ()

4,72

Latte in polvere con 20 % di materia grassa

 ()

11,41

Latticello in polvere

 ()

11,93

Crema

 ()

4,48

Miscela di crema

 ()

5,33

Crema acida pesante

 ()

6,69

Crema di latte in polvere

 ()

10,77

Polvere di siero di latte

 ()

3,00

Caseinati

 ()

33,47

Albumina del latte

 ()

33,47

Farina di frumento (*)

1,96

1,96

1,96

Farina di segala

1,96

2,16

1,96

Farina di grano duro

1,96

1,32

1,96

Farina di orzo

1,96

1,96

Farina di frumento di segala

1,96

1,96

Farina di granturco

0

0

Farina di riso

0

0

Farina di altri cereali

0

0

Frumento (grano) tenero

1,52

1,52

Frumento (grano) duro

0,98

0,98

Orzo

1,37

1,37

Avena

1,17

1,17

Segala

1,46

1,46

Frumento di segala

1,46

1,46

Granturco

0

0

Altri cereali

0

0

Crusca di frumento

1,96

1,96

Crusca di avena

1,96

1,96

Avena schiacciata

1,96

1,96

Malto di frumento

0

0

Malto di orzo

0

0

Glutine di frumento

0

0

Riso

0

0

Fecola di patate (*)

4,41

4,41

4,41

Altri amidi e fecole (*)

4,41

4,41

Amido modificato

4,41

4,41

Glucosio e sciroppo di glucosio

4,41

4,41

4,41

Zucchero

0

0

Maltodestrina

0

0

Patate

0,81

0,81

Farina e fiocchi di patate

3,75

12,01

12,01

Carne di manzo, disossata (14 % di grasso) (*)

25,89

25,89

25,89

Carne suina (23 % di grasso)

19,23

19,23

19,23

Carne ovina

8,63

8,63

Carne di pollame

3,02

3,02

Grassi diversi dal burro

0

0

Lamponi surgelati (*)

4,29  ()

4,29  ()

Concentrato di lampone

22,22  ()

22,22  ()

Ribes neri surgelati

0  ()

0  ()

Concentrato di ribes nero

0  ()

0  ()

Fragole surgelate

4,45  ()

4,45  ()

4,45  ()

Concentrato di fragole

23,05  ()

23,05  ()

Polpa di mela

0

0

Concentrato di mela

0

0

Formaggio (*)

20,08

20,08

20,08

Formaggio in polvere

12,45

12,45

Polvere di uovo intero (*)

45,37

45,37

45,37

Uova in guscio

9,48

9,48

Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi)

26,90

26,90

26,90

Tuorli essiccati

56,81

56,81

Pasta di uovo intero (uovo intero sgusciato)

9,32

9,32

9,32

Albume liquido

0

0

Albume in polvere

0

0

(1)   

Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole contrassegnate da un asterisco (*) costituiscono la base per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.

(2)   

Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente al coefficiente di conversione.

(3)   

Le aliquote di riferimento per dette materie prime saranno oggetto di una revisione comune annua entro il 15 giugno. Tale revisione comune prenderà in considerazione i prezzi sul mercato, la situazione del mercato, la produzione norvegese e le importazioni verso la Norvegia.

▼M142

2.

I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

3.

La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.

4.

La quantità de minimis, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.

5.

Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

6.



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

 

 

19.04

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); ►M142  cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi ◄ altrove:

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

.2010

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

21.04

 

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

– – in recipienti ermeticamente chiusi:

.1020

– – – Zuppe vegetali, anche precotte, non contenenti carne né estratti di carne

.1030

– – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce

.1040

– – – altri

 

– – altri:

.1050

– – – contenenti carne o estratti di carne

.1060

– – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce

.1090

– – – altri

▼M142

7.

I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

Dazio applicato (NOK/kg)

05.01

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani

Zero

05.02

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

Zero

05.03

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

Zero

05.05

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Zero

05.07

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Zero

05.08

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Zero

05.09

Spugne naturali di origine animale

Zero

05.10

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Zero

07.10

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

– granturco dolce

 

.4010

– – destinato all'alimentazione

1,73

.4090

– – altro

Zero

07.11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

– altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – granturco dolce

 

.9011

– – – destinato all'alimentazione

1,73

.9020

– – – altro

Zero

13.02

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– succhi ed estratti vegetali:

 

.1400

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

– – altri:

Zero

.1903

– – – miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

Zero

.1904

– – – per uso terapeutico o profilattico (medicinale)

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

Zero

ex .2000

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

14.01

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

Zero

14.02

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

Zero

14.03

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

Zero

14.04

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

Zero

.9000

– altri

Zero

15.17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16 :

– margarina, esclusa la margarina liquida:

– – altre:

– – – animale:

 

.1021

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – vegetale:

14,5 %

.1031

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– altre:

– – altre:

– – – margarina liquida:

14,5 %

.9032

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – miscele liquidi commestibili di oli animali e vegetali consistenti essenzialmente in oli vegetali:

14,5 %

.9041

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – altre:

10,2 %

.9091

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

Zero

ex .9098

– – – – miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

Zero

15.20

Glicerolo «glicerina» greggia; acque e liscivie glicerinose

 

.0010

– per uso alimentare

3,79

15.22

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

.0011

– per uso alimentare

3,79

17.02

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– fruttosio chimicamente puro

 

.5010

– – per uso alimentare

1,37

.5090

– – altri

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

Zero

ex .9022

– – maltosio chimicamente puro per uso alimentare

1,37

ex .9099

– – maltosio chimicamente puro per uso non alimentare

Zero

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

.1000

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

19.01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04 , non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove:

– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

.1010

– – a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04

– altre:

5,10  (1)

.9010

– – estratti di malto

Zero

19.04

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

.1010

– – «corn flakes»

– – altri:

Zero

.1091

– – – popcorn

Zero

.1099

– – – altri

– altri:

– – riso precotto non contenente alcun ingrediente aggiunto:

Zero

.9010

– – – per uso alimentare

1,11

.9020

– – – altri

Zero

19.05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie e essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

.2000

– pane con spezie (panpepato)

0,75

20.01

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

– altri:

– – ortaggi o legumi:

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9031

– – – – per uso alimentare

1,73

.9041

– – – – altri

– – – altri:

Zero

.9062

– – – – cuori di palma

2,22

.9063

– – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2,22

20.04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 :

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9011

– – – per uso alimentare

1,73

.9020

– – – altro

Zero

20.05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 :

– granturco dolce (Zea mays var. Saccharata):

 

.8010

– – per uso alimentare

1,73

.8090

– – altro

Zero

20.06

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

– altri prodotti:

 

ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

20.07

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– preparazioni omogeneizzate:

 

.1001

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5,30

ex .1009

– – altre, non contenenti zuccheri o altri dolcificanti, ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

3,28

ex .1009

– – altre

– altre:

– – di agrumi:

4,55

.9110

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

.9190

– – – altre

– – altre:

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Zero

.9902

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex .9903

– – – – di mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea), mirtillo (Vaccinium myrtillus), altre bacche della specie Vaccinium o mora della torba (linea tariffaria norvegese 0810.9010 ), o miscugli di tali bacche

1,76

ex .9903

– – – – altre

– – – altre:

5,30

.9907

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex .9908

– – – – ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

1,76

ex .9908

– – – – altre

5,30

20.08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

– – arachidi:

 

.1110

– – – burro di arachidi

– – – altre:

Zero

.1180

– – – – per uso alimentare

1,69

.1191

– – – – altre

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19 :

– – cuori di palma:

Zero

.9110

– – – per uso alimentare

– – altre:

4,67

ex .9903

– – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) per uso alimentare

2,67

21.01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

ex .1202

– – – preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .1209

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

Zero

ex .2010

– – estratti essenze e concentrati di tè, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– – altre:

Zero

ex .2091

– – – preparazioni a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .2099

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .3000

– succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta, estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

Zero

21.02

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02 ); lieviti in polvere, preparati:

– lieviti vivi:

 

.1010

– – lieviti madre

Zero

.1020

– – lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi

Zero (2)

.1090

– – altri

– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

Zero

.2010

– – lieviti per uso alimentare

2,58

.2020

– – altri lieviti inattivi

Zero

.2031

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso alimentare

2,58

.2040

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso non alimentare

Zero

.3000

– lieviti in polvere preparati

Zero

21.03

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

– salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

 

.2010

– – tomato ketchup

– farina di senape e senape preparata:

– – senape preparata:

Zero

.3009

– – – senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

21.04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

– – in recipienti a chiusura ermetica:

– – – brodi di carne

 

.1011

– – – brodi di carne, disseccati

Zero

21.05

Gelati, anche contenenti cacao:

– altri

 

.0090

– – altri

Zero

21.06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

 

.9010

– – preparazioni composte non alcoliche (dette «estratti concentrati») a base di prodotti della voce 13.02 , per la fabbricazione di bevande

Zero

.9020

– – preparazioni a base di succo di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande

– – altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

8,73 %

.9039

– – – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

– – caramelle e gomma da masticare, non contenenti zuccheri:

Zero

.9041

– – – caramelle

– – – gomma da masticare:

Zero

.9043

– – – – gomma da masticare contenente nicotina

Zero

.9044

– – – – altre

– – altre:

– – – succedanei della crema di latte

Zero

.9051

– – – – secchi

5,83

.9052

– – – – liquidi

2,92

22.02

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 :

 

.1000

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

– altre:

Zero

.9010

– – vini non alcolici

Zero

.9020

– – birra non alcolica (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol)

Zero

.9090

– – altre

Zero

22.03

Birra di malto

Zero

22.05

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Zero

22.07

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

.2000

– alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Zero

22.08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

.4000

– rum e tafia

Zero

.5000

– gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

Zero

.6000

– vodka

– liquori:

Zero

ex .7000

– – liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 5 %

– altri:

Zero

.9003

– – aquavit (spiriti distillati aromatizzati con semi di cumino)

Zero

22.09

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

Zero

24.02

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

– sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:

 

.1001

– – sigari

Zero

.1009

– – altri

Zero

.2000

– sigarette contenenti tabacco

Zero

.9000

– altre

Zero

24.03

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

.1000

– tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

– altri:

Zero

.9100

– – tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

– – altri:

Zero

.9910

– – – estratti e sughi di tabacco

Zero

.9990

– – – altri

Zero

29.05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– altri polialcoli:

 

.4300

– – mannitolo

Zero

.4400

– – D-glucitolo (sorbitolo)

Zero

33.02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

.1000

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

Zero

35.05

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

– destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

.1001

– – altri amidi e fecole esterificati o eterificati

7,40  (3)

.1009

– – altri

7,40  (3)

.2000

– colle

Zero

38.09

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– a base di sostanze amidacee

Zero

38.24

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

.6000

– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Zero

(1)   

L’elemento agricolo si basa sulla composizione standard di cui al protocollo 2 dell’ALS.

(2)   

Il regime di dazio libero si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

(3)   

Per usi tecnici, il dazio doganale è uguale a zero.

▼M108

8.



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

1806.2012

Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.2090

altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.3100

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — ripiene

1806.3200

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — non ripiene

1806.9010

altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (non presentata in tavolette, barre e bastoncini) di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.9022

Crema in polvere da tavola

1806.9090

altri preparati commestibili

2103.9099

Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diversi da: salsa «ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e senapa preparata, maionese, remoulade e «chutney» di mango liquido)

▼M142

9.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 ) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg.

10.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg.

11.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg.

▼M108

APPENDICE

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte

(in % sul peso)

Proteine del latte

(in % sul peso)

Latte scremato in polvere

(kg)

Latte intero in polvere

(kg)

Burro

(kg

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce

Da applicare

 

 

Amido/glucosio

0–5

0

 

5–15

12,5

(3,13 NOS + 9,38 PS)

15–25

22,5

(5,63 NOS + 16,88 PS)

25–50

43,75

(10,94 NOS + 32,81 PS)

50–75

68,75

(17,19 NOS + 51,56 PS)

75->

100

(25 NOS + 75 PS)

Farina/farina di cereali

0–5

0

 

5–15

12,5

 

15–25

22,5

 

25–35

32,5

 

35–45

42,5

 

45–55

52,5

 

55–65

62,5

 

65–75

72,5

 

75->

115

 

Carne

0–3

0

 

3–6

5,25

 

6–10

7,5

 

10–15

12,5

 

15–20

17,5

 

20->

50

 

Formaggio

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Uova

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Bacche

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 



Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia

Codice NO

Latte per iogurt

Fragole

Glucosio

Burro

Latte scremato in polvere

Latte intero in polvere

Farina di frumento

Fecola di patate

Polvere di uovo intero

Farina di grano duro

Pasta di uovo intero

Farina di segala

Carne bovina 14%

Carne suina 23%

Formaggio

Farina e fiocchi di patate

Tuorli d'uovo conservati

Latte per bevande

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0403 10 20

381

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 30

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 01

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 02

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 00

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 91

 

 

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 11

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 21

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 10

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 91

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 92

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

108

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

►M142  1905 32 00  ◄

 

 

 

 

 

3

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 40 00

 

 

 

 

2

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

5

5

15

 

 

 

1905 90 22

 

 

 

 

 

1

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 32

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1905 90 33

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2004 10 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2005 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2005 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2103 20 21

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 20 29

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ex 2104 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  (1)

 

 

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 20

 

6

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

3501 10 00

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 90 10

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

La composizione standard non si applica al brodo di carne secco.



TABELLA II

Numero della voce SA

Designazione delle merci

 

 

0901

 

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

 

1302

 

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

– Succhi ed estratti vegetali:

.12

– – di liquirizia

.13

– – di luppolo

.20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex .20

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %

 

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

.31

– – Agar-agar

.32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

.39

– – altri

1404

 

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

.20

– Linters di cotone

1516

 

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

.20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex .20

– – Olio di ricino idrogenato, detto «opalwax»

1518

 

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi, oli animali, vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

ex 1518

– Linossina

1520

 

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose (1)

1521

 

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522

 

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (2)

1803

 

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

 

Burro, grasso e olio di cacao

1805

 

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2002

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

.90

– altri

2008

 

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

.91

– – Cuori di palma (3)

2101

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

.11

– – Estratti, essenze e concentrati

.12

– – Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex .12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

ex .20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

.30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

ex .30

– – Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta

2103

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.10

– Salsa di soia

.30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex .30

– – Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %

.90

– altri:

ex .90

– – «Chutney» di mango liquido

2201

 

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2208

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.20

– Acquaviti di vino o di vinacce

.30

– Whisky:

.70

– Liquori:

ex .70

– – Altri de liquori contenendo, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %

.90

– altri:

ex .90

– – diversi dall'aquavit

(1)   

Per la Norvegia i prodotti a scopo alimentare classificati in questa voce sono coperti dalla Tabella I.

(2)   

Per la Norvegia il degras a scopo alimentare classificato in questa voce è coperto dalla Tabella I.

(3)   

Per la Norvegia i cuori di palma a scopo alimentare classificati in questa sottovoce sono coperti dalla Tabella I.

▼M298

PROTOCOLLO 4

relativo alle norme di origine

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Prescrizioni generali

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Unità di riferimento

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9

Assortimenti

Articolo 10

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

Articolo 12

Trasporto diretto

Articolo 13

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20

Separazione contabile

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

Articolo 22

Esportatore autorizzato

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 35

Composizione delle controversie

Articolo 36

Sanzioni

Articolo 37

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

Articolo 39

Condizioni speciali

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato IIIa:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Allegato IIIb:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa:

Testo della dichiarazione di origine

Allegato IVb:

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Allegato V:

Facsimile della dichiarazione del fornitore

Allegato VI:

Facsimile della dichiarazione a lungo termine del fornitore

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) 

«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) 

«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;

c) 

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) 

«merci», sia i materiali che i prodotti;

e) 

«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) 

«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) 

«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

h) 

«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) 

«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE;

j) 

«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) 

«classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) 

«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) 

«territori», comprensivi delle acque territoriali.



TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Prescrizioni generali

1.  

Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4;

b) 

i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 4 ), dell'Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell'Unione europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ( 5 ), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia ( 6 ), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE.
4.  
I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
5.  

Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) 

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) 

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano «interamente ottenuti» nel SEE:

a) 

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;

g) 

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;

j) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  

Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;

b) 

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;

c) 

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) 

il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA;

e

e) 

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.  
Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.  

In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:

a) 

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) 

in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la suddivisione e la riunione di imballaggi;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) 

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) 

la sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice frantumazione o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) 

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

o) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q) 

la macellazione di animali.

2.  
Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Unità di riferimento

1.  
L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibili;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2.  

Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) 

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

a) 

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;

e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7.  
I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 12

Trasporto diretto

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.

2.  

La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) 

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) 

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) 

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) 

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) 

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c) 

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 13

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;

c) 

i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;

e

d) 

dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali del paese d'importazione viene presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5.  
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

1.  

I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

b) 

un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

c) 

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.

2.  
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4.  

Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:

— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5.  

Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:

— 
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
6.  

Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— 
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)»,
— 
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

7.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  

In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure

b) 

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 5.
3.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5.  

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …) (data e luogo del rilascio)».
6.  
Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  

Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4.  
Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Separazione contabile

1.  
Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).
2.  
Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3.  
Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4.  
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5.  
Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6.  
Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1.  

Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.  

Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:

— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
3.  

La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:

— 
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
oppure
— 
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4.  

Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— 
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)»,
— 
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

5.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è dattiloscritta dall'esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
7.  
Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8.  
La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.  
Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma dell'accordo, a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4.  
Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5.  
Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2.  
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni.

Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5.  
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) 

una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) 

certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) 

dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;

f) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
3.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

4.  
Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.  
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nella valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4.  
Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

1.  
Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.  
La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4.  
Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

1.  
La verifica a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuata per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione della dichiarazione di origine o della dichiarazione di origine EUR-MED, nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di verifica.

A corredo della richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3.  
La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4.  
I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 37

Zone franche

1.  
Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE importati in una zona franca muniti di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.



TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

1.  
L'espressione «SEE» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari del SEE» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2.  
Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Condizioni speciali

1.  

Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:

1. 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii) 

che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6;

2. 

prodotti originari del SEE:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE;

b) 

i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii) 

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «SEE» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

▼M298 —————

▼M298

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Si veda l'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Qualsiasi riferimento alla «presente appendice» nelle note 1 e 3.1. dell'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto come un riferimento al «presente protocollo».

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Si veda l'allegato II dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIA

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Si veda l'allegato IIIa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIB

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Si veda l'allegato IIIb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVa

Testo della dichiarazione di origine

Si veda l'allegato IVa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVb

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Si veda l'allegato IVb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO V

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO VI

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

1. Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.

2. Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1. Qualora una parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti contraenti del SEE.

▼B

PROTOCOLLO 5

sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein ►M1  ————— ◄ )



1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, ►M1  il Liechtenstein può ◄ mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, ►M1  purché osservi ◄ le condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo, I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex  21 01 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.

2. Qualora in Liechtenstein ►M1  ————— ◄ si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.

3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.



TABELLA

Voce di tariffa

Designazione delle merci

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)

2707.1010/9990

2709.0010/0090

2710.0011/0029

Oli minerali e prodotti della loro distillazione

2711/1110/2990

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

ex tutti i capitoli della tariffa

Prodotti utilizzati come carburanti

ex  84 07

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020

ex  84 08

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120

ex  84 09

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:

- Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120

ex  87 02

Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg

ex  87 03

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

ex  87 04

Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg

ex  87 06

Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore

ex  87 07

Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine

ex  87 08

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000

- Paraurti e loro parti

2990

- Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portascì

- Freni e servofreni e loro parti

3100

- guarnizioni di freni montate

3990

- altri, esclusi i serbatoi dell’aria compressa, per freni

4090

- Cambi di velocità

5090

- Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione

6090

- Assi portanti e loro parti

7090

- Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati

9299

- Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm

9390

- Frizioni e loro parti

9490

- Volanti, piantoni e scatole dello sterzo

9999

- Altri, esclusi i coprivolante

▼M1

PROTOCOLLO 6

sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte del Liechtenstein



Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

▼B

PROTOCOLLO 7

sulle restrizioni quantitative che l’Islanda può mantenere



In deroga all’articolo 11 dell’accordo, l’Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:



Voce doganale islandese

Designazione

96.03

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

— Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi:

96.03 29

-- altri:

96.03 29 01

-- con la parte posteriore di materia plastica

96.03 29 09

-- altri

PROTOCOLLO 8

sui monopoli di Stato



1. L’articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:

— 
monopolio austriaco sul sale,
— 
monopolio islandese sui concimi,
— 
monopolio ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.

2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

PROTOCOLLO 9

sul commercio di pesce e di prodotti del mare



Articolo 1

1.  
Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
2.  
Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 2

1.  
All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
2.  

La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:

a) 

il 1o gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio 1994, il 1o gennaio 1995, il 1o gennaio 1996 e il 1o gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14 % del dazio di base.

3.  
Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma del l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi auto nomi al 1o gennaio 1992. Qualora, dopo il 1o gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.

Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.

4.  
Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra de cimale.
5.  
La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1.  
Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2.  
La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3.  
Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.

Articolo 5

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

Articolo 6

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

Articolo 7

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 02

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Salmoni

— Aringhe del Baltico

ex  03 03

Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Salmoni

— Aringhe del Baltico

ex  03 04

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

— Filetti di salmone freschi o refrigerati

— Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati

(Si utilizza il termine «filetti» anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre.)

Articolo 2

1.  

►M1  Il Liechtenstein può ◄ mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 01 - 0305

Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex  03 04 , diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1o gennaio 1993.

2.  

Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ►M1  il Liechtenstein può ◄ mantenere prelievi variabili nell'ambito della sua politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex capitolo 15

Grassi e oli per l'alimentazione umana

ex capitolo 23

Alimenti per animali da reddito

Articolo 3

1.  

La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 02

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Aringhe

— Merluzzi bianchi

2.  
Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

APPENDICE 2



TABELLA I

Voce del SA

Designazione delle merci

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0208 90

– altre:

– – di balena

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterifìcati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

ex 1516 10

– Grassi e oli animali e loro frazioni:

– – Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

ex 1603 00

– Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

ex 2301 10

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli:

– – Polvere di balena

2301 20 crostacei di

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 90

– Altri:

– – Prodotti detti «solubili» di pesci



TABELLA II

Codice NC

Designazione delle merci

0302 50

0302 69 35

0303 60

0303 79 41

0304 10 31

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 62 00

0303 71 00

ex 0304 10 39

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 63 00

0303 73 00

ex 0304 10 39

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 21 10

0302 21 30

0303 31 10

0303 31 30

ex 0304 10 39

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0305 62 00

0305 69 10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia

0305 51 10

0305 59 11

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, non salati

0305 30 11

0305 30 19

Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

0305 30 90

Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

1604 19 91

Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati

1604 30 90

Succedanei del caviale



TABELLA III

Codice NC

Designazione delle merci

0301

Pesci vivi

0302

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304

0303

Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304

0304

Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

0305

Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati



Addendum della Tabella III

Codice NC

Designazione delle merci

a) Salmoni:  Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell’Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho huchó).

0301 99 11

vivi

0302 12 00

freschi o refrigerati

0303 10 00

del Pacifico, congelati

0303 22 00

dell'Atlantico e del Danubio, congelati

0304 10 13

filetti freschi o refrigerati

0304 20 13

filetti congelati

ex 0304 90 97

altre carni di salmone congelate

0305 30 30

filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati

0305 41 00

affumicati, compresi i filetti

0305 69 50

salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati

1604 11 00

interi o in pezzi, preparati o conservati

1604 20 10

altre preparazioni e conserve

b)  Aringhe: (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 40 90

fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0302 70 00

fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati

0303 50 90

congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0303 80 00

fegati, uova e lattimi, congelati

ex 0304 10 39

filetti di aringhe, freschi

0304 10 93

lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0304 10 98

altra carne di aringhe, fresca

0304 20 75

filetti congelati

0304 90 25

altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0305 20 00

fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0305 42 00

aringhe affumicate, compresi i filetti

0305 59 30

aringhe secche, anche salate, ma non affumicate

0305 61 00

aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate

1604 12 10

filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

1604 12 90

aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate

ex 1604 20 90

altre aringhe preparate o conservate

e)  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90

freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio

0303 74 19

congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

0303 74 90

congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber australasicus)

ex 0304 10 39

filetti di sgombri, freschi

0304 20 51

filetti congelati (Scomber australasicus)

ex 0304 20 53

filetti congelati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

ex 0304 90 97

altra carne di sgombri, congelata

0305 49 30

affumicati, compresi i filetti

1604 15 10

interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

1604 15 90

interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber australasicus)

ex 1604 20 90

altri sgombri, preparati o conservati

d)  Gamberetti

0306 13 10

della famiglia Pandalidae, congelati

0306 13 30

del genere Crangon, congelati

0306 13 90

altri gamberetti, congelati

0306 23 10

della famiglia Pandalidae, non congelati

0306 23 31

del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

0306 23 39

altri gamberetti del genere Crangon

0306 23 90

altri gamberetti, non congelati

1605 20 00

preparati o conservati

e)  Ventagli - pettini maggiori (Pecten maximus)

ex 0307 21 00

vivi, freschi o refrigerati

0307 29 10

congelati

ex 1605 90 10

preparati o conservati

f)  Scampi (Nephrops norvegicus)

0306 19 30

congelati

0306 29 30

non congelati

ex 1605 40 00

preparati o conservati

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

— 
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

▼M1 —————

▼B

— 
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
— 
Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

PROTOCOLLO 10

sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci



CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) 

«controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;

b) 

«formalità», qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
2.  

Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:

— 
relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
— 
richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

▼M219

3.  
Le misure doganali di sicurezza di cui al capo II bis e agli allegati I e II del protocollo si applicano unicamente fra la Comunità e la Norvegia.
4.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II bis e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:

— 
il territorio doganale della Comunità,
— 
il territorio doganale della Norvegia.

▼B



CAPO II

PROCEDURE

Articolo 3

Controlli per sondaggio e formalità

1.  

Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:

— 
i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;
— 
i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
2.  
Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.
3.  
Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.
4.  
Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 4

Norme veterinarie

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 5

Norme fitosanitarie

1.  
I controlli fìtosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.
2.  
Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fìtosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTÀ), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fìtosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.
4.  
Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 6

Delega di competenze

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

Articolo 7

Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre, Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

Articolo 8

Orari di apertura dei posti di frontiera

1.  

Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:

a) 

i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:

— 
l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
— 
che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
b) 

per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.

2.  
Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
3.  
Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
4.  
Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

Articolo 9

Corsie di passaggio rapido

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

▼M219



CAPO II BIS

MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

Articolo 9 bis

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

a) 

«rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

b) 

«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale.

Articolo 9 ter

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1.  
Le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
2.  
Le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza definite nel presente capo quando il trasporto delle merci ha luogo fra i rispettivi territori doganali.
3.  
Prima di concludere un accordo con un paese terzo nel settore disciplinato dal presente capo le parti contraenti si consultano per accertarne la compatibilità con le disposizioni del presente capo, in particolare se tale accordo contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo. Ciascuna parte contraente garantisce che gli accordi con i paesi terzi non creino diritti e obblighi per un'altra parte contraente, salvo qualora il comitato misto SEE decida altrimenti.

Articolo 9 quater

Dichiarazioni preliminari all'arrivo e alla partenza

1.  
Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di entrata («dichiarazione sommaria di entrata»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
2.  
Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita («dichiarazione sommaria di uscita»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
3.  
Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita sono presentate prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.
4.  

La presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché le misure transitorie che derogano all'obbligo di presentazione di tali dichiarazioni siano applicabili nella Comunità.

Ove, in conformità al primo comma, la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non sia presentata, le autorità doganali effettuano l'analisi dei rischi in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 sexies al più tardi alla presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita, se del caso sulla base della corrispondente dichiarazione doganale o di altre informazioni disponibili.

5.  
Ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per accettare tali dichiarazioni.
6.  

L'allegato I del presente protocollo stabilisce:

— 
la forma della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le indicazioni che vi devono figurare,
— 
le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
— 
il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
— 
i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
— 
qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.
7.  
Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché contenga tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria.

Articolo 9 quinquies

Operatore economico autorizzato

1.  

Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» a qualsiasi operatore economico stabilito nel proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri previsti nell'allegato II del presente protocollo.

A determinate condizioni, tenendo conto in particolare di accordi internazionali con i paesi terzi, è tuttavia possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale di una parte contraente per categorie specifiche di operatori economici autorizzati. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

Un operatore economico autorizzato beneficia di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

2.  

L'allegato II del presente protocollo stabilisce:

— 
le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri e le condizioni di concessione di tale qualifica,
— 
il tipo di agevolazioni che possono essere concesse,
— 
le condizioni alle quali la qualifica è sospesa o revocata,
— 
le procedure per lo scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati,
— 
qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 sexies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.  
I controlli doganali diversi dai controlli a campione si fondano sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici di trattamento dei dati.
2.  
Ciascuna parte contraente definisce il proprio quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori prioritari di controllo in materia di sicurezza.
3.  
Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei propri sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.
4.  

Le parti contraenti collaborano al fine di:

— 
scambiare informazioni per migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli di sicurezza, e
— 
definire, entro un arco di tempo adeguato, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischio comuni e settori prioritari comuni di controllo nonché attuare un sistema elettronico comune di gestione dei rischi.
5.  
Il comitato misto SEE adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 septies

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.  
Il comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del presente capo e di accertare il rispetto delle disposizioni del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo.
2.  

Il controllo di cui al paragrafo 1 è assicurato mediante:

— 
una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza,
— 
un esame finalizzato a migliorare l'applicazione delle disposizioni del presente capo o a modificarle per meglio conseguirne gli obiettivi,
— 
l'organizzazione di riunioni fra esperti delle parti contraenti per discutere questioni specifiche e un riesame delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
3.  
Le misure adottate in conformità del presente articolo non violano i diritti degli operatori interessati.

Articolo 9 octies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle disposizioni del presente capo sono protette dalle norme sulla tutela del segreto professionale e dei dati personali vigenti nella parte contraente a cui le informazioni sono trasmesse.

Tali informazioni sono messe a disposizione unicamente delle autorità competenti della parte contraente e sono utilizzate da dette autorità esclusivamente ai fini indicati nel presente capo.

Articolo 9 nonies

Evoluzione del diritto

1.  
Tutte le modifiche della normativa comunitaria concernenti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti introdotte dal presente capo e dagli allegati I e II del presente protocollo formano oggetto della procedura stabilita nel presente articolo.
2.  
Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente capo, la Comunità consulta informalmente esperti dello Stato EFTA interessato secondo la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo.
3.  

Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.

Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.

4.  
Per le questioni di pertinenza dello Stato EFTA interessato la Comunità assicura la partecipazione, in qualità di osservatori, di esperti di detto Stato EFTA nel Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Articolo 9 decies

Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo

1.  
Se una parte contraente non rispetta le condizioni stipulate nel presente capo o se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza nelle parti contraenti non è più assicurata, un'altra parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del presente capo o adottare le misure opportune, previa consultazione del comitato misto SEE e unicamente per l'ambito e la durata strettamente necessari a risolvere la situazione. Gli articoli da 112 a 114 dell'accordo si applicano mutatis mutandis.
2.  
Se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più assicurata perché le modifiche di cui all'articolo 9 nonies, paragrafo 3, non sono state decise, l'applicazione del presente capo è sospesa alla data di applicazione della normativa comunitaria in questione, tranne qualora il comitato misto SEE, dopo aver esaminato le misure per mantenerne l'applicazione, decida altrimenti.

Articolo 9 undecies

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Articolo 9 duodecies

Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA

Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 9 terdecies

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

▼B



CAPO III

COOPERAZIONE

Articolo 10

Cooperazione tra autorità

1.  
Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
2.  
Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
3.  

La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a) 

la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;

b) 

la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;

c) 

l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;

d) 

la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.

4.  
Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

Articolo 11

Notifica di nuovi controlli e formalità

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

Articolo 12

Fluidità del traffico

1.  
Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
2.  
Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
3.  
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

Articolo 13

Assistenza amministrativa

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

Articolo 14

Gruppi di consultazione

1.  
Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2.  
Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Agevolazioni di pagamento

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

Articolo 16

Relazione con altri accordi e con la legislazione interna

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

▼M219

ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA

Articolo 1

Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.  
La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Può essere usata documentazione commerciale, portuale o relativa al trasporto, purché contenga le indicazioni necessarie.
2.  
La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ). La dichiarazione sommaria è compilata conformemente alle note esplicative di detto allegato ed è autenticata dalla persona che la redige.
3.  

Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta, o qualsiasi altro mezzo sostitutivo da esse stabilito di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:

a) 

quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) 

quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona,

sempreché le autorità doganali applichino a tali dichiarazioni un livello di gestione dei rischi equivalente a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.

La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige. Dette dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le indicazioni richieste nel paragrafo 2.

4.  
Ciascuna parte contraente definisce le condizioni e le procedure secondo le quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita può modificare una o più delle indicazioni in essa contenute dopo averla presentata alle autorità doganali.

Articolo 2

Deroghe all'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.  

Una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta per le merci seguenti:

a) 

energia elettrica;

b) 

merci importate o esportate mediante conduttura;

c) 

lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;

d) 

merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;

▼M258

e) 

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili, le palette, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e in acque interne;

▼M219

f) 

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g) 

merci corredate di carnet ATA e CPD;

h) 

le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

i) 

armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una parte contraente, o da esso esportate, dalle autorità competenti per la difesa militare delle parti contraenti, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

▼M258

j) 

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di sfruttamento o turbine eoliche gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:

i) 

merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii) 

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii) 

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv) 

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;

▼M219

k) 

merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite;

l) 

merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

▼M258

m) 

merci introdotte in una delle parti contraenti a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano o spedite da una delle parti contraenti verso tali territori;

n) 

merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate secondo le stesse procedure di cui all’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

▼M219

2.  
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti in accordi internazionali conclusi da una parte contraente con un paese terzo in materia di sicurezza, con riserva della procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo.

▼M258

3.  

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a) 

per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

b) 

per le merci vincolate ad un regime di transito, quando i dati richiesti per la dichiarazione sommaria di uscita figurano nella dichiarazione di transito elettronica e a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita;

c) 

per le merci caricate in un porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti per essere scaricate in un altro porto o aeroporto in tale territorio, quando durante uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori di tale territorio doganale le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile che le trasporta;

d) 

per le merci che, in un porto o in un aeroporto, non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

e) 

per le merci che sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

f) 

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del rispettivo territorio doganale delle parti contraenti, a condizione che:

i) 

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii) 

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii) 

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.

▼M219

Articolo 3

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.  
La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione tale ufficio doganale effettua l'analisi dei rischi nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche quando le merci sono destinate all'altra parte contraente.
2.  
La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita per le merci destinate a paesi terzi. Tuttavia, quando una dichiarazione di esportazione è utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita, essa è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di esportazione a destinazione di un paese terzo. Tale ufficio competente effettua l'analisi dei rischi sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari.
3.  

Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dalle autorità competenti della prima parte contraente alle autorità competenti della seconda. Le parti contraenti cercano di mettersi in contatto per utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga tutte le informazioni necessarie a certificare l'uscita delle merci in questione.

Il comitato misto SEE può tuttavia stabilire casi in cui la trasmissione delle informazioni non è necessaria, purché tali casi non pregiudichino il livello di sicurezza garantito dal presente protocollo.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione delle indicazioni di cui al primo comma alla data di applicazione del presente protocollo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale di un'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte.

Articolo 4

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.  
I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli indicati agli articoli 184 bis e 592 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2.  
Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo, i termini di cui al paragrafo 1 non si applicano qualora accordi internazionali in materia di sicurezza fra la parte contraente e paesi terzi dispongano altrimenti.

ALLEGATO II

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

TITOLO I

Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 1

Osservazioni generali

1.  

I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato comprendono:

a) 

un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;

b) 

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;

c) 

se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria; e

d) 

all'occorrenza, adeguate norme di sicurezza.

2.  
Ogni parte contraente stabilisce la procedura per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.
3.  
Le parti contraenti garantiscono che le rispettive autorità doganali verifichino il rispetto di tutte le condizioni e i criteri per la concessione della qualifica da parte dell'operatore economico autorizzato e li rivedano in caso di una modifica sostanziale della normativa applicabile o qualora emergano nuove circostanze che suscitino nelle autorità il ragionevole sospetto che l'operatore non rispetti più le condizioni e i criteri di cui trattasi.

Articolo 2

Comprovata osservanza

1.  

La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

a) 

il richiedente;

b) 

le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;

c) 

se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;

d) 

la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

2.  
L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.
3.  
Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
4.  
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Articolo 3

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente rispetta i seguenti obblighi:

a) 

utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

b) 

permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;

c) 

disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;

d) 

se del caso, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni di importazione e/o di esportazione;

e) 

disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;

f) 

assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabiliscano idonei contatti per informarne le autorità doganali;

g) 

disporre di misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

Articolo 4

Solvibilità finanziaria

1.  
Ai fini del presente articolo si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2.  
La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
3.  
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 5

Norme di sicurezza

1.  

La sicurezza del richiedente è considerata adeguata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

b) 

sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

c) 

le misure relative alla movimentazione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;

d) 

se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione e/o esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

e) 

il richiedente ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f) 

il richiedente effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g) 

il richiedente assicura che il proprio personale partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2.  
Se il richiedente, stabilito nelle parti contraenti, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente allegato.



TITOLO II

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Articolo 6

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Le autorità doganali concedono a un operatore economico autorizzato le agevolazioni seguenti:

— 
l'ufficio doganale competente può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale o prima della loro uscita, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare. Le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,
— 
un operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare tali dichiarazioni soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,
— 
un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. Le autorità doganali possono decidere diversamente, allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi,
— 
se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità doganale competente decide comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione doganale presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.



TITOLO III

Sospensione e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 7

Sospensione della qualifica

1.  

L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a) 

quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio della qualifica;

b) 

quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali;

c) 

su richiesta dell'operatore economico autorizzato quando questi sia temporaneamente incapace di soddisfare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.

2.  
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3.  
La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.
4.  
La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
5.  
Ciascuna parte contraente determina la durata del periodo di sospensione che consente all'operatore economico autorizzato di regolarizzare la situazione.
6.  
Quando l'operatore economico ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione.

Articolo 8

Revoca della qualifica

1.  

L'autorità doganale di rilascio revoca la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a) 

se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

b) 

se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;

c) 

se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

2.  
Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare la qualifica se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3.  
La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.



TITOLO IV

Scambio di informazioni

Articolo 9

Scambio di informazioni

La Commissione europea e le autorità doganali dello Stato EFTA interessato si scambiano periodicamente i seguenti dati relativi all'identità degli operatori economici autorizzati:

a) 

numero di identificazione dell'operatore (TIN) in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification Number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

b) 

nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;

c) 

numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

d) 

situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);

e) 

periodi in cui la qualifica è stata modificata;

f) 

data a decorrere dalla quale il certificato è valido;

g) 

autorità che ha rilasciato il certificato.

▼B

PROTOCOLLO 11

sull'assistenza reciproca in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«normativa doganale» : le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b)

«dazi doganali» : tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;

c)

«autorità richiedente» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

d)

«autorità interpellata» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e)

«infrazione» : ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1.  
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2.  
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3.  

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) 

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

c) 

i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

— 
operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
— 
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
— 
merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Rilascio/Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

— 
rilasciare tutti i documenti e
— 
notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Articolo 6

Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1.  
Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

l'autorità richiedente;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della richiesta;

d) 

le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  
Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4.  
Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Adempimento delle richieste

1.  
Per adempiere le richieste di assistenza l’autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione.
2.  
Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l’assenso dell’altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di altra autorità della quale l’autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari di una Parte contraente, con l’assenso dell’altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  

Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) 

pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o

b) 

riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero

c) 

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3.  
Se l’assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1.  
Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell’ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2.  
Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3.  
Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un’altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1.  
La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2.  
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa del presente protocollo.

Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell’urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l’esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.

Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l’esame delle richieste.

3.  
Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1.  
Il presente protocollo completa e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2.  
Fatto salvo l’articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.

PROTOCOLLO 12

sugli accordi con i Paesi terzi relativi alla valutazione della conformità



Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l’uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità awierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell’accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE.

PROTOCOLLO 13

sulla non applicazione di misure antidumping e compensative



L’applicazione dell’articolo 26 dell’accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l’acquis comunitario è completamente integrato nell’accordo stesso.

Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l’elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:

— 
misure antidumping;
— 
dazi compensativi;
— 
misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

PROTOCOLLO 14

sugli scambi di prodotti carbosiderurgici



Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati «accordi di libero scambio») conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall’altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1.  
Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.
2.  
Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all’interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 3

Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 4

Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell’allegato XIV.

Articolo 5

Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all’industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell’accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all’industria siderurgica al più tardi al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.

Articolo 6

1.  
Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all’articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.
3.  
Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell’accordo.

Articolo 7

Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.

PROTOCOLLO 15

sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Articolo 1

Le disposizioni dell’accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

1.  
Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall’altro, possono mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l’ingresso, la residenza e l’occupazione.
2.  
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.

Articolo 6

1.  
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l’obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1o gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.
2.  
Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell’allegato V dell’accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1o gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1o gennaio 1997.
3.  
Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.

Articolo 7

Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al

— 
1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).
— 
1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all’accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;
— 
1o gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all’accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1o gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.

Articolo 8

1.  
Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ►M1  il Liechtenstein non introduce ◄ alcuna misura restrittiva in merito all’ingresso, all’occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

▼M1

2.  
Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein.

▼B

Articolo 9

▼M1 —————

▼B

2.  
Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

Articolo 10

Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall’accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 11

Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein ►M1  ————— ◄ , al momento della firma dell’accordo.

PROTOCOLLO 16

sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Articolo 1

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per «lavoratore stagionale» si intende, per quanto concerne ►M1  ————— ◄ il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi ►M1  ————— ◄ , della legislazione nazionale ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.

Articolo 2

Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità ►M1  ————— ◄ , della legislazione ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein, alle stesse condizioni ►M1  ————— ◄ , di un cittadino ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 3

Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata ►M1  ————— ◄ , ►M1  ————— ◄ dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:

a) 

Per ciascuno Stato l’ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

b) 

L’importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell’ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).

c) 

Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, ►M1  ————— ◄ a 50 persone ►M1  ————— ◄ .

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.

PROTOCOLLO 17

sull’articolo 34



1. L’articolo 34 dell’accordo non pregiudica l’adozione di disposizioni legislative o l’applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all’accesso di paesi terzi ai loro mercati.

Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall’accordo si seguono le procedure stabilite nell’accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.

In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti,

Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l’elusione.

2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall’articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all’interno della Comunità.

PROTOCOLLO 18

sulle procedure interne per l’attuazione dell’articolo 43



Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dell’accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell’accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.

Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un’opinione sull’introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.

PROTOCOLLO 19

sui trasporti marittimi



Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l’acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell’accordo sia completamente attuato.

Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.

1. 

Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.

2. 

Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.

3. 

Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.

Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.

4. 

Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall’articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.

Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall’articolo 1 del regolamento.

5. 

Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.

6. 

A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.

PROTOCOLLO 20

sull’accesso alle idrovie interne



1. 

Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l’obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.

2. 

Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all’interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1o gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.

3. 

Il complesso dell’acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.

Tuttavia l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell’accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1o gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.

PROTOCOLLO 21

sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese



Articolo 1

All’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell’accordo, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in modo che l’Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo.

La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l’attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell’ambito dell’accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

Articolo 2

Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell’accordo, vengano adottati nuovi atti per l’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell’accordo o per modificare gli atti citati nell’articolo 3 del presente protocollo, l’accordo che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l’Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

1.  
Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV dell’accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

1. 

▼M137 32004 R 0139: Articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, e articoli da 6 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

▼M43

2. 

►M225  32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, modificato da:

— 
32006 R 1792: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),
— 
32008 R 1033: Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008 (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3), ◄

▼M273

— 
32013 R 1269: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1),

▼M281

— 
32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

▼B

Norme procedurali generali

3. 

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
▼M160 modificato da:

— 
— 
32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1)

▼M185

— 
32006 R 1419: regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

▼B

4. 

►M154  32004 R 0773: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), ◄

▼M201

— 
32006 R 1792: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

▼M226

— 
32008 R 0622: Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3),

▼M281

— 
32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

▼M333

— 
32015 R 1348: Regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

▼M154 —————

▼B

Trasporti

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

10. 

374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1), ►M150   modificato da:

— 
32003 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
 ◄

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

13. 

387 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:

— 
391 R 1284: Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2),

▼M3

— 
392 R 2410: Regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 18),

▼M150

— 
32003 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),

▼M160

— 
32004 R 0411: Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

▼M70 —————

▼M154 —————

▼B

2.  

Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:

1. 

Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).

2. 

Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).

3. 

354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell’11.5.1954, pag. 350/54).

4. 

378 S 0715: Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU n. L 94 dell’8.4.1978, pag. 22).

5. 

384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).

▼M150 —————

▼B

Articolo 8

Le domande ►M150  ————— ◄ presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell’accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.

L’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo e dell’articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l’attuazione dell’accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande ►M150  ————— ◄ sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo.

▼M150 —————

▼B

Articolo 10

Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l’assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall’accordo.

Articolo 11

Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all’allegato XIV.

Articolo 12

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo.

Articolo 13

Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un’esenzione individuale rilasciata in forza dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell’entrata in vigore dell’accordo continuano a beneficiare dell’esenzione riguardo alle disposizioni dell’accordo fino alla data in cui scade l’esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest’ultima è anteriore.

▼M150

Clausola di riesame

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.

▼B

PROTOCOLLO 22

sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)



Articolo 1

Ai fini dell’attribuzione dei casi specifici di cui all’articolo 56 dell’accordo per «impresa» si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.

Articolo 2

Il fatturato ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l’accordo, nell’ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell’ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Articolo 3

▼M136

Il fatturato è sostituito:

a) 

per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) 

interessi e proventi assimilati;

ii) 

proventi su titoli:

— 
proventi di azioni, quote ed altri titoli a rendimento variabile,
— 
proventi da partecipazioni,
— 
proventi di partecipazioni in imprese collegate;
iii) 

proventi per commissioni;

iv) 

profitti da operazioni finanziarie;

v) 

altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nel territorio a cui si applica l’accordo comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell’istituto interessato avente sede nel territorio a cui si applica l’accordo;

b) 

per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, al netto delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e frase conclusiva dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nel territorio a cui si applica l’accordo.

▼B

Articolo 4

1.  

In deroga alla definizione di fatturato di cui all’articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 dell’accordo è costituito:

a) 

in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

b) 

in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

2.  
Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all’articolo 2.

Articolo 5

1.  
Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell’attribuzione del casi è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.
2.  
Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti ì prodotti e servizi secondo le disposizioni dell’articolo 2.

▼M150

PROTOCOLLO 23

sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)



PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.  
L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
2.  
Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.
3.  
Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee, il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tale trattato e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

▼M203

Articolo 1 bis

Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

▼M150



FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

1.  
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.
2.  
L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le informazioni ricevute nei loro rispettivi territori dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito all'avvio della prima misura formale di indagine nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo.
3.  
L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3

1.  

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:

— 
comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate;
— 
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 dell'accordo non applicabili; oppure
— 
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.
2.  
L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.
3.  
Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

Articolo 5

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.



COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6

1.  
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.
2.  
Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.
3.  
Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.
4.  
Le consultazioni possono avere luogo anche mediante procedura scritta. Tuttavia, se l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 lo richiede, l'organo di vigilanza competente convoca una riunione.



RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO

DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7

L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.



ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1.  
Quando l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, mediante semplice domanda o con decisione, richiede informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, esso invia contemporaneamente copia della domanda o della decisione all'altro organo di vigilanza.
2.  
A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua ispezioni nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.
3.  
L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente alle ispezioni effettuate dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 2.
4.  
Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che le ha chieste subito dopo il loro completamento.
5.  
Qualora svolga ispezioni nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che le predette ispezioni hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.
6.  
Qualora l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo intenda sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'altro organo di vigilanza, quest'ultimo ne viene informato. All'audizione possono essere presenti l'organo di vigilanza che non è competente nonché funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono dette audizioni.



SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 9

1.  
Ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.
2.  
Le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte.
3.  
Qualora le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, riguardino casi avviati in seguito a una domanda di trattamento favorevole, l'organo di vigilanza che le ha ricevute non può utilizzarle come base per iniziare un'ispezione di sua iniziativa. Ciò non pregiudica la facoltà dell'organo di vigilanza di avviare un'ispezione sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti.
4.  
Salvo quanto disposto al paragrafo 5, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse all'altro organo di vigilanza solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni, raccolte nel corso o a seguito di ispezioni o grazie a o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole, verranno trasmesse all'altro organo di vigilanza solo se il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole ha acconsentito alla trasmissione a detta autorità delle informazioni presentate volontariamente nella domanda di trattamento favorevole. Una volta dato, il consenso alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non può essere ritirato. Il presente paragrafo tuttavia non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.
5.  

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:

a) 

qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente;

b) 

qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente;

c) 

nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole.



SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 10

1.  
Al fine di espletare i compiti derivantigli dal presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono trasmettere agli Stati che fanno parte dei loro rispettivi territori tutte le informazioni acquisite o scambiate in virtù del presente protocollo.
2.  
La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3.  
Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

▼M154



ACCESSO AL FASCICOLO

Articolo 10 bis

Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.

▼M150



DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI

Articolo 11

1.  
Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza. Le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.
2.  
Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.
3.  

Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:

— 
alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti;
— 
al richiedente è stata inviata una lettera che lo informa che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia;
— 
è stata pubblicata l'intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 non applicabili, oppure un'intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.



LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.

▼M136

PROTOCOLLO N. 24

Cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.  
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2.  
Nei casi di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell’esame delle concentrazioni conformemente le disposizioni in appresso.
3.  
Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tali trattati e, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l’accordo.

Articolo 2

1.  

Nell’osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo quando:

a) 

il fatturato totale delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo; o

b) 

il fatturato totale realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; o

c) 

la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di questo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2.  

Inoltre, la cooperazione ha luogo quando:

a) 

la concentrazione soddisfa i criteri per il rinvio di cui all’articolo 6;

b) 

uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette e tutelare gli interessi legittimi di cui all’articolo 7.



FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

1.  
La Commissione delle Comunità europee trasmette all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.
2.  
La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l’attuazione dell’articolo 57 dell’accordo in stretto e costante collegamento con l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo quest’ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase del procedimento sino all’adozione di una decisione a norma dell’articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

I documenti da trasmettere dalla Commissione ad uno Stato AELS (EFTA) e da uno Stato AELS (EFTA) alla Commissione a norma del presente protocollo vengono presentati tramite l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).



AUDIZIONI

Articolo 4

Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee invita l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.



COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

Articolo 5

1.  
Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.
2.  
Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.
3.  
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.



DIRITTI DEI SINGOLI STATI

Articolo 6

1.  

La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA), integralmente, o in parte, un caso di concentrazione notificato quando:

a) 

rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

b) 

rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del territorio a cui si applica l’accordo.

2.  
Ai fini dell’applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi degli articoli 230 e 243 del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare provvedimenti provvisori.

▼M137

3.  
Qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee informa senza indugio l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) delle richieste ricevute dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Uno o più Stati AELS (EFTA) possono aderire alla richiesta di cui al primo comma qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA) e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati AELS (EFTA) che aderiscono alla richiesta.

Dopo il recepimento di una copia della richiesta di cui al primo comma, tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione sono sospesi negli Stati AELS (EFTA) fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al luogo in cui la concentrazione verrà esaminata. Non appena uno Stato AELS (EFTA) abbia informato la Commissione e le imprese interessate che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei relativi termini nazionali.

Qualora la Commissione decida di esaminare la concentrazione, lo Stato o gli Stati AELS (EFTA) che hanno aderito alla richiesta non applicano più alla concentrazione la propria normativa nazionale in materia di concorrenza.

▼M136

4.  
Prima di notificare una concentrazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento possono informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato AELS (EFTA) in questione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente paragrafo.

5.  
Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 di detto regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati CE e di almeno uno Stato AELS (EFTA), le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora almeno uno Stato AELS (EFTA) abbia espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso, lo Stato AELS (EFTA) competente conserva la propria competenza e il caso non viene rinviato a norma del presente paragrafo.

Articolo 7

1.  
Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CE) n. 139/2004, gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione del suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall’accordo.
2.  
Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.
3.  
Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall’accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione delle Comunità europee informa della sua decisione l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro 25 giorni dalla data della suddetta comunicazione.



ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1.  
Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un’impresa o a un’associazione di imprese situate nel territorio dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all’organo di vigilanza suddetto. Su richiesta specifica dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee trasmette inoltre alla suddetta autorità copie delle semplici richieste di informazioni relative ad una concentrazione notificata.
2.  
Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per adempiere ai compiti previsti dall’articolo 57 dell’accordo.
3.  
Quando la Commissione delle Comunità europee intende sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), questa ne viene informata in anticipo. All’audizione della persona possono essere presenti l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) oppure funzionari dell’autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono detti colloqui.

▼M137

4.  
A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad ►C1  ispezioni ◄ .
5.  
La Commissione delle Comunità europee ha diritto di farsi rappresentare e di partecipare attivamente alle ►C1  ispezioni ◄ di cui al paragrafo 4.
6.  
Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ►C1  ispezioni ◄ sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.

▼M136

7.  
Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.



SEGRETO D’UFFICIO

Articolo 9

1.  
Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate soltanto per procedimenti ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo.
2.  
La Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d’ufficio.
3.  
Le norme relative al segreto d’ufficio e all’uso riservato delle informazioni, contemplate dall’accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all’utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.



NOTIFICAZIONI

Articolo 10

1.  
Le imprese trasmettono le notificazioni all’organo di vigilanza competente, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, dell’accordo.
2.  
Le notifiche o le denunce presentate all’organo che, ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all’organo di vigilanza competente.

Articolo 11

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall’organo di vigilanza competente.



LINGUE

Articolo 12

1.  
Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto comunicare con l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da stessa scelta. La lingua scelta diventa in seguito la lingua del procedimento.
2.  
Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’organo di vigilanza.
3.  
Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto ad esigere che l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con essa in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo, si applica il paragrafo 2.
4.  
L’organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.



TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA

Articolo 13

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura, comprese le procedure di rinvio di una concentrazione tra la Commissione delle Comunità europee e uno o più Stati AELS (EFTA), le disposizioni di attuazione dell’articolo 57 dell’accordo si applicano anche ai fini della cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

Il calcolo dei termini di cui all’ ►M137  articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6, e articolo 22, paragrafo 2 ◄ , del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e per gli Stati AELS (EFTA), dal ricevimento dei relativi documenti da parte dell’Autorità.



DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

L’articolo 57 non si applica alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o in cui il controllo sia stato acquisito prima della data di entrata in vigore dell’accordo. Esso non si applica comunque alle concentrazioni nei cui confronti un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.

▼B

PROTOCOLLO 25

sulla concorrenza nel settore del carbone e dell’acciaio



Articolo 1

1.  

È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d’imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l’accordo, e in particolare:

a) 

a fissare o determinare i prezzi;

b) 

a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) 

a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

2.  

Tuttavia, l’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d’acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

a) 

che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;

b) 

che l’accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e

c) 

che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere dì determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l’accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l’accordo.

L’organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

3.  
Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1.  
È sottoposta ad autorizzazione preventiva dell’organo di vigilanza competente, ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio cui si applica l’accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell’articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l’operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.
2.  

L’organo dì vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, concede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l’operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

— 
di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure
— 
di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell’accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall’applicazione dell’accordo.
3.  
Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall’obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all’importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.
4.  
L’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l’accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell’accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.

Articolo 3

Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un’attività di produzione nell’industria del carbone e dell’acciaio nel territorio in cui si applica l’accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.

Articolo 4

L’allegato XIV dell’accordo contiene disposizioni specifiche per l’attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.

Articolo 5

L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l’attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell’allegato XIV dell’accordo,

Articolo 6

I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all’articolo 56 dell’accordo.

Articolo 7

Allo scopo di sviluppare e mantenere nell’intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un’attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell’accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23,

PROTOCOLLO 26

sui poteri e le funzioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato



▼M109

Articolo 1

All'Autorità di sorveglianza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 63 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

Articolo 2

Oltre agli atti elencati nell'allegato XV, ►M170  gli atti seguenti riflettono ◄ i poteri e le funzioni della Commissione delle Comunità europee per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea:

►M170  1. ◄  

399 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), ►M135  modificato da:

— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003. ◄

▼M201

— 
32006 R 1791: Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1),

▼M281

— 
32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

▼M170

2. 

32004 R 0794: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45, ►M227  modificato da:

— 
32008 R 0271: Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1)
 ◄

▼M283

— 
32014 R 0372: Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14).

▼B

PROTOCOLLO 27

sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato



Per garantire l’esecuzione, l’applicazione e l’interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:

a) 

Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su qUestioni di politica generale quali l’attuazione, l’applicazione e l’interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell’accordo.

b) 

La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all’altro organo di vigilanza.

c) 

Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all’altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.

d) 

Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese,

e) 

L’inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti,

f) 

In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.

g) 

Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.

PROTOCOLLO 28

sulla proprietà intellettuale



Articolo 1

Oggetto della protezione

1.  
Ai fini del presente protocollo il termine «proprietà intellettuale» comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all’articolo 13 dell’accordo.
2.  
Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, all’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l’esercizio coattivo di tali diritti.
3.  
Fatte salve le norme procedurali contenute nell’accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell’accordo.

Articolo 2

Esaurimento dei diritti

1.  
Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell’accordo.
2.  
Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

Articolo 3

Brevetti comunitari

1.  
Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l’Islanda tale data non sarà anteriore al 1o gennaio 1998.
2.  
Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.
3.  
La Comunità si impegna, dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all’articolo 8 dell’accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.
4.  
Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.
5.  
Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1o gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l’Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1o gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all’Islanda l’invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.
6.  
In deroga all’articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un’epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l’importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.

Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all’introduzione, da parte della Finlandia o dell’Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Articolo 4

Prodotti a semiconduttori

1.  
Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all’accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell’accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.
2.  
Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest’ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell’accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.
3.  
L’estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.
4.  
Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell’accordo.
5.  
Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all’accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell’accordo.

Articolo 5

Convenzioni internazionali

1.  

Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1o gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:

(a) 

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);

(b) 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);

(c) 

Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

(d) 

Protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid, 1989);

(e) 

Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

(f) 

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);

(g) 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).

2.  
Per l’adesione della Finlandia, dell’Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all’accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1996 e, per l’Islanda, del 1o gennaio 1997.
3.  
All’entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l’Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1o gennaio 1995.

Articolo 6

Negoziati nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall’accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell’Uruguay Round.

Articolo 7

Informazione e consultazione reciproche

Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.

Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.

Qualora tali misure siano state adottate prima dell’entrata in vigore dell’accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.

Articolo 9

Competenza

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.

PROTOCOLLO 29

sulla formazione professionale



Onde promuovere la mobilità dei giovani all’interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell’accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all’entrata in vigore dell’accordo, per quanto concerne le tasse d’iscrizione imposte agli studenti stranieri.

PROTOCOLLO 30

sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico



▼M207

Articolo 1

Disposizioni generali

1.  
Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio statistico dell'EFTA (ESO) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il ►M228  comitato del sistema statistico europeo (CSSE) ◄ stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ , conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ stessa.
2.  
Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al presente protocollo, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.
3.  
Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'ESO opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.
4.  
Gli Stati EFTA si assumono le spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi.
5.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità derivanti dalla loro partecipazione ai programmi e alle attività contemplati dal presente protocollo diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo
6.  

►M228  Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). ◄ ►M338  , modificato da:

— 
32015 R 0759: Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
 ◄
7.  
Viene redatta e presentata alla conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione annuale congiunta ESO/Eurostat che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati in relazione al presente protocollo.

▼M274 —————

▼M207

Articolo 3

Programma statistico 2008-2012

1.  
Il programma statistico comunitario 2008-2012 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tutti i campi e i temi principali del programma statistico comunitario 2008-2012 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
2.  
A partire dal 1o gennaio 2008, l'Ufficio statistico dell'EFTA e Eurostat elaborano insieme un programma statistico annuale SEE specifico. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
3.  
A partire dal 1o gennaio 2008, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 03 e 29 01 04 01 (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.
4.  

Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— 
32007 D 1578: decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

▼M220

Articolo 4

Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)

1.  
Dal 1o gennaio 2009 gli Stati EFTA partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli obiettivi 1, 2 e 3 e le corrispondenti azioni dei programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.  
A partire dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 04 e 29 01 04 04 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi) del bilancio comunitario.
4.  

Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— 
32008 D 1297: decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

▼M265

Articolo 5

Programma statistico ►M274  2013- ►M345  2020 ◄  ◄

1.  

L’atto seguente è oggetto del presente articolo:

— 
32013 R 0099: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12). ►M274  , modificato da:
— 
32013 R 1383: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).
 ◄

▼M345

— 
32017 R 1951: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).

▼M265

2.  
Il programma statistico europeo ►M345  2013-2020 ◄ istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio e il ►M345  31 dicembre 2020 ◄ . Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo ►M345  2013-2020 ◄ sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.  
►M274  Uno specifico programma statistico annuale SEE ►M345  2013-2020 ◄ è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. ◄
4.  
►M345  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell’importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell’Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell’importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all’interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell’Unione europea per il periodo 2014-2020. ◄

▼M87 —————

▼B

PROTOCOLLO 31

sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà



▼M9

Articolo 1

Ricerca e sviluppo tecnologico

▼M162

1.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro di attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle attività di cui al paragrafo 9, partecipando ai relativi programmi specifici.

▼M181

2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼M9

3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 5.
4.  
Data la particolare natura della cooperazione prevista nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) vengono inoltre associati ai lavori del comitato della ricerca scientifica e tecnologica (Crest) e ad altri comitati comunitari che la Commissione delle Comunità europee consulta in questo settore, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.
5.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:



390 D 0221:

decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28),

394 D 1110:

decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1), ►M42  modificata da:

— 396 D 0616: decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996 (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69)

— 397 D 2535: decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1), ◄

▼M61

399 D 0182:

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, riguardante il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1),

▼M118

32002 D 1513:

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1) ►M146  come modificata da:

— 32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

 ◄

▼M188

32006 D 1982:

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

▼M269

32013 R 1291:

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M252

6.  
La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell’ambito dei programmi quadro delle attività dell’Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 8 quater, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo.

▼M9

7.  
L'accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell'ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ( 8 ) né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall'accordo.

▼M155

8.  

▼M250

a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:

— 
32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11), ►M295  modificato da:
— 
32014 R 0512: Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72).
 ◄
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.

d) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

e) 

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

f) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

g) 

A norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le ►C6  sezioni 1 e 2 del capo 3 ◄ , si applica al presente paragrafo.

h) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.

i) 

Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

j) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼M224

8 bis  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32008 R 0683: regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1), ►M250  modificato da:
— 
32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11). ◄
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

Inoltre, in base all’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l’esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l’altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all’osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.

▼M229

d) 

Procedure per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

A norma dell’articolo 4 della decisione 2009/334/CE della Commissione ( 9 ), ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che partecipi, in qualità di membro effettivo, alle riunioni del gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei).
La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.

▼M224

►M229  e) ◄  

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

►M229  f) ◄  

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.

▼M286

8aa.  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32013 R 1285: Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.

d) 

A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo.

e) 

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

f) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'Unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

g) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

h) 

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼M287

8ab.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32011 D 1104: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.

c) 

La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

d) 

L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.

e) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

f) 

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼M234

8 ter.  
Le parti contraenti incoraggiano un’adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri dell’UE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell’impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base ( 10 ).

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato «cielo unico europeo» che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’impresa comune SESAR.

▼M252

8 quater  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:

— 
32010 R 0911: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell’Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.

d) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼M259 —————

▼M288

8d.  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32014 R 0377: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

d) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

e) 

Il presente paragrafo non si applica ►M305  ————— ◄ al Liechtenstein.

▼M162

9.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005:

— 
Voce 08.14.01:«Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2005)».

▼M181

10.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:

— 
Linea di bilancio 02 04 02: «Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza».

▼M212

11.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in seguito denominato «l'Istituto», istituito dal seguente atto comunitario:

— 
32008 R 0294: regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), ►M269  modificato da:
— 
32013 R 1292: Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174). ◄

▼M269 —————

▼M212

c) 

Gli Stati EFTA applicano all'Istituto e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

d) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei loro pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Istituto.

e) 

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

f) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Istituto riguardante gli Stati EFTA.

▼M299

12.  
a) 

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32009 R 0723: Regolamento (CE) n. 723/2009, del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1), modificato dal:
— 
32013 R 1261: regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).
b) 

l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009 fa riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che non sono integrate nell'accordo. Tali riferimenti sono pertanto rilevanti solo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e lasciano impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

▼M331

13.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M341  gli esercizi finanziari 2017 e 2018 ◄ :

Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa».

b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

c) 

Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2017 del 27 ottobre 2017 entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.

d) 

L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).

▼M8

Articolo 2

Servizi dell'informazione e sicurezza dei sistemi d'informazione

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati EALS (EFTA) partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui ai ►M83  paragrafi 5 e 6 ◄ .
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai ►M83  paragrafi 5 e 6 ◄ , conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

▼M174

Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.

▼M8

3.  
►M174  A partire dall’inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione di tali programmi ed azioni. ◄
4.  
La valutazione e i cambiamenti sostanziali d'indirizzo delle attività dei programmi nel settore dei servizi dell'informazione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.
5.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli altri da essi derivanti:

— 
389 D 0286: Decisione 89/286/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (1989-1994) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12), modificata da
— 
394 D 0005: decisione 94/5/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 6 dell 8.1.1994, pag. 25);
— 
391 D 0691: decisione 91/691/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 41);
— 
392 D 0242: decisione 92/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (GU n. L 123 dell'8.5.1992, pag. 19);

▼M23

— 
396 D 0339: decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un’industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l’impiego dei contenuti multimediali nell’emergente società dell’informazione (Info 2000) (GU n. L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

▼M33

— 
396 D 0664: decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l’adozione di un programma comunitario pluriennale per la promozione della diversità linguistica nella società dell’informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40);

▼M71

— 
398 D 0253: decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10);

▼M81

— 
399 D 0276: decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1), ►M138  modificata da:
— 
32003 D 1151: decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1), ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12);

▼M103

— 
32001 D 0048: decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32);

▼M143

— 
32003 D 2256: decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12);
 ◄

▼M178

— 
32005 D 2113: Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34);

▼M171

— 
32005 D 0456: decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1);

▼M173

— 
32005 D 0854: Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1);

▼M218

— 
32008 D 1351: Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione(GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118);

▼M279

— 
32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), ►M334  modificato da:
— 
32017 R 1953: Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 1). ◄
Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma;

▼M285

— 
32014 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), ►M334  modificato da:
— 
32017 R 1953: Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 1). ◄

▼M83

6.  

A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla linea di bilancio seguente, inserita nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— 
B5-3 3 4: Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali.

▼M174

7.  

A decorrere dal 1o gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:

— 
395 R 2236: Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da:
— 
399 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1),
— 
32004 R 0788: Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17),
— 
32004 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46),
— 
32005 R 1159: Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).
— 
397 D 1336: Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12), modificata da:
— 
32002 D 1376: Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

▼B

Articolo 3

Ambiente

1.  

La cooperazione nel settore dell’ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:

▼M98

— 
politica e programmi d'azione relativi all'ambiente, in particolare nell'ambito delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:
— 
493 Y 0517: Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1);
— 
397 D 0150: Decisione 97/150/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997, che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 48);

▼M111

— 
32001 D 0704: Decisione 2001/704/CE della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 20);

▼M100

— 
398 D 2179: Decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenible «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1);

▼B

— 
integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;
— 
strumenti economici e fiscali;
— 
questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;
— 
importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.

La cooperazione include tra l’altro riunioni regolari.

▼M10

2.  
►M253  a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata l’«Agenzia», e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale ( 11 );

b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell’accordo;

c) 

In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa;

d) 

I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici;

e) 

I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità;

f) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;

g) 

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

h) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia;

i) 

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell’accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo;

j) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA. ◄

▼B

3.  
Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all’articolo 79, paragrafo 3 dell’accordo.

▼M101

4.  
►M112  Gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui al paragrafo 7. ◄
5.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle ►M112  azioni ◄ comunitarie di cui al paragrafo 7 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
6.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente agli ►M112  organismi ◄ che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle ►M112  azioni ◄ comunitarie di cui al paragrafo 7.
7.  

►M112  I seguenti atti comunitari, nonché gli atti comunitari derivati, sono oggetto del presente articolo:

a) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001: ◄

— 
32000 D 2850: decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
 ◄

▼M112

b) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2002:

— 
32001 D 1411: decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M195 —————

▼M172

d) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:

— 
32002 D 1600: decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

▼M327

e) 

32013 D 1386: Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

▼B

Articolo 4

▼M253

Istruzione, formazione, gioventù e sport

▼B

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, al programma comunitario Gioventù per l’Europa conformemente alla parte VI.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1o gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3.

▼M36

2 bis.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1997, alle azioni comunitarie collegate alla voce B3-1011 «Servizio volontario europeo» del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 1997.

▼M56

2b.  

A decorrere dal 1o agosto 1998, gli Stati EFTA partecipano al seguente programma comunitario:

398 D 1686: Decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che istituisce il programma d'azione della Comunità denominato «Servizio europeo per i giovani» (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1).

▼M93

2c.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2000, al seguente ►M51  programma ◄ comunitario:

— 
399 D 0382: decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33), ►M168  modificata da:
— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),
 ◄

▼M51

— 
399 D 0051: decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45),

▼M53

— 
32000 D 0253: decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1) , ►M128  modificata da:
— 
32003 D 0451: decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: degolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M67

— 
32000 D 1031: decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M63

2d.  

A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— 
B3-1 0 0 3:«Misure preparatorie per l'anno europeo delle lingue 2001».

▼M91

2e.  

A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati AELS (EFTA) partecipano al seguente programma:

— 
32000 D 1934: Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001 (GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1).

▼M125

2f.  

Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1o gennaio 2001 alle azioni comunitarie previste alle seguenti linee di bilancio, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2001, 2002 e 2003:

— 
B3-1 0 0 0A:«Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa»,
— 
B3-1 0 0 0:«Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani».

▼M126

2g.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, all'azione seguente:

— 
32003 D 0291: Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M140

2h.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 D 2317: Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

▼M141

2i.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 D 2318: Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9).

▼M147

2j.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

— 
linea di bilancio 15 07 03«Progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani».

▼M158

2k.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, ►M157   ►C2  ai seguenti programmi ◄  ◄ :

— 
32004 D 0790: decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24).

▼C2

— 
32004 D 0791: decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).
Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.
Gli Stati EFTA partecipano alle azioni 2, 3A, 3B e 3C del programma.

▼M166

— 
32004 D 2241: decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

▼M189

2l.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai seguenti programmi:

— 
32006 D 1719: decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30),
— 
32006 D 1720: decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

▼M221

2m.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32008 D 1298: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

▼M270

2 quindecies.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32013 R 1288: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

▼M36

3.  
►M270  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies e 2 quindecies. ◄

▼B

4.  
Fin dall’inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.
5.  
►M8  A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi Eurydice e Arion, se del caso anche attraverso contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. ◄ Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.
6.  
Le Parti contraenti incoraggiano l’opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all’espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) ( 12 ).

▼M110

7.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono risultare dai seguenti atti comunitari:

— 
398 H 0561: Raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56).
— 
32001 H 0166: Raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51),

▼M204

— 
32006 H 0961: Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5),
— 
32006 H 0962: Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

▼M216

8.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro dei seguenti atti comunitari:

— 
32008 H 0506(01): raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1),

▼M231

— 
32008 H 1213: raccomandazione 2008/C 319/03 del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8),

▼M232

— 
32009 H 0708(01): raccomandazione 2009/C 155/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 1),
— 
32009 H 0708(02): raccomandazione 2009/C 155/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 11),

▼M284

— 
32012 H 1222(01): raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1),

▼M336

— 
32017 H 0615: Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15),

▼M349

— 
32018 H 0502: Raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

▼B

Articolo 5

Politica sociale

1.  
Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all’articolo 79, paragrafo 1 dell’accordo comprende tra l’altro riunioni e contatti tra esperti, l’esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l’organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.
2.  

Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

— 
388 Y 0203: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)
— 
391 Y 0531: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)

▼M22

— 
395 D 0593: Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1996-2000) (GU n. L 335 del 30.12.1995, pag. 37)
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a questo programma d’azione comunitaria a norma delle disposizioni di cui all’appendice 2 del presente protocollo.

▼B

— 
390 Y 627(06): Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull’azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)
— 
386 X 0379: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l’occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)
— 
389 D 0457: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l’integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani ( 13 ).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.

▼M13

4.  
Durante il 1995, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie a favore dei disabili secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 1 del presente protocollo. Durante tale periodo gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento, a norma della sezione «Aspetti di bilancio» del programma di lavoro di cui sopra.

▼M251

5.  
Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all’undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2007 ►M254  , al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2009 ►M275  , alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio ►M306  gli esercizi finanziari 2014 ►M314  2015 ►M329  , 2016 ►M342  , 2017 e 2018 ◄  ◄  ◄  ◄ di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014 ◄  ◄ e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2012 ►M280  , al programma di cui al quattordicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2014. ◄ ►M346  , al programma di cui al quindicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2018 ◄ .

▼M13

6.  
A decorrere da tale data, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento dei programmi e delle azioni di cui ai ►M275  paragrafi 8, 12 e 13 ◄ a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
7.  
A decorrere dall'inizio della collaborazione ai programmi ed alle azioni di cui ai ►M275  paragrafi 8, 12 e 13 ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione e nello sviluppo di tali programmi e azioni.
8.  

Le Parti contraenti si impegnano in particolare a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie eventualmente intraprese ai sensi dei seguenti atti comunitari:

— 
393 D 0136: decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).
— 
394 D 0782: decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

▼M54

— 
32000 D 0293: decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

▼M104

— 
32001 D 0051: decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22), ►M175  , modificata da:
— 
32005 D 1554: decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).
 ◄

▼M114

— 
32001 D 0903: decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003 (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15).

▼M115

— 
32002 D 0050: decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M132

— 
32000 D 0750: decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

▼M152

— 
32004 D 0803: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

▼M183

— 
32006 D 0771: decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).

▼M190

— 
32006 D 1672: decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1), rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12.

▼M200

— 
32007 D 0779: decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

▼M222

— 
32008 D 1098: decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

▼M251

— 
32011 D 0940: decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

▼M280

— 
32013 R 1381: Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
Il Liechtenstein partecipa soltanto alle eventuali attività finanziate dalle linee di bilancio 33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza e 33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità.
La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma.

▼M346

— 
32017 D 0864: Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1).

▼B

►M13  9. ◄   
Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.
►M13  10. ◄   
Le Parti contraenti incoraggiano l’opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all’espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 14 ).

▼M230

11.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito: «l’Agenzia», istituita dal seguente atto comunitario:

— 
31994 R 2062: Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), come modificato da:
— 
31995 R 1643: Regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1),
— 
32003 R 1654: Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38),
— 
32005 R 1112: Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.

d) 

Gli Stati EFTA, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009, informano l’Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2062/94, come successivamente modificato.

e) 

In particolare, nel periodo indicato alla lettera d), gli Stati EFTA designano le istituzioni incaricate di provvedere al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia.

f) 

Gli Stati EFTA comunicano inoltre all’Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete.

g) 

Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione degli Stati EFTA.

h) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

i) 

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

j) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 15 ), i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell’Agenzia.

k) 

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo.

l) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 16 ) si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2062/94, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

▼M254

12.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell’Unione europea per gli ►M261  esercizi finanziari 2012 e 2013 ◄ :

— 
linea di bilancio 04 01 04 08: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa»,
— 
linea di bilancio 04 03 05: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼M275

13.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M306  gli esercizi finanziari 2014 ►M314  2015 ►M329  , 2016 ►M342  , 2017 e 2018 ◄  ◄  ◄  ◄ :

— 
linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼B

Articolo 6

Protezione dei consumatori

1.  
Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell’intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi,
2.  

Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l’influenza e la partecipazione dei consumatori:

▼M8

— 
392 Y 0723: risoluzione del Consiglio, del 13 luglio 1992, sulle future priorità per lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 186 del 23.7.1992, pag. 1).
— 
593 DC 0378: secondo piano triennale della Commissione 1993-1995.

▼B

— 
388 Y 1117(01): Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

▼M94

3.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

— 
399 D 0283: decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1).

▼M145

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

— 
32004 D 0020: decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M191

3 bis.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:

— 
32006 D 1926: decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39);

▼M290

3 ter.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32014 R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M94

4.  
►M290  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. ◄
5.  
►M290  Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività. ◄

▼B

Articolo 7

▼M106

Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese

▼B

1.  

La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:

— 
rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all’attività delle imprese;
— 
informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;
— 
incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.

▼M8

2.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 5.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ►M315  al presente articolo ◄ , conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
4.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ►M315  al presente articolo ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
5.  

Le Parti contraenti cercano in particolare di consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono scaturire dai seguenti atti comunitari:

— 
393 D 0379: decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68);

▼M34

— 
397 D 0015: decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell’Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25);

▼M8

— 
389 Y 1007(01): risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1);
— 
390 X 0246: raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55);
— 
393 Y 1203(01): risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità (GU n. C 326 del 3.12.1993, pag. 1);

▼M74

— 
398 D 0347: decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43), per quanto riguarda le attività relativa alla linea B5-5 1 1, Joint European Venture, del bilancio generale delle Comunità europee;

▼M106

— 
32000 D 0819: decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84) ►M135  , modificata da:
— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003; ◄

▼M163

— 
32004 D 0593: decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004 (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3);

▼M176

— 
32005 D 1776: decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005 (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14);

▼M192

— 
32006 D 1639: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);

▼M276

— 
32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M148

6.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari ►M264  anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

— 
linea di bilancio 12 01 04 01«Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa»
— 
linea di bilancio 12 02 01«Attuazione e sviluppo del mercato interno».

▼M179

7.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264  anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

▼M213

— 
Linea di bilancio 02.03.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»;

▼M213

8.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264  anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

— 
Linea di bilancio 02.01.04.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa».

▼M289

9.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

— 
Linea di bilancio 02 03 01:«Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,
— 
Linea di bilancio 12 02 01:«Attuazione e sviluppo del mercato interno».

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

▼M308

10.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:

— 
Linea di bilancio 02.03.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,
— 
Linea di bilancio 12.02.01: «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

▼M315

12.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M321  gli esercizi finanziari 2016 ►M347  , 2017 e 2018 ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari».

▼M316

12.  

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M330  gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ◄ :

— 
Linea di bilancio 02 03 01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi».

▼M317

13.  

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M322  gli esercizi finanziari 2016 ►M348  , 2017 e 2018 ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 33 02 03 01: «Diritto societario».

▼M330

14.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2017, alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M347  gli esercizi finanziari 2017 e 2018 ◄ :

— 
Linea di bilancio 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno».

▼M8

Articolo 8

Turismo

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
4.  

Le parti contraenti si adoperano in particolare per consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
392 D 0421: decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitario a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

Articolo 9

Settore audiovisivo

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.
4.  

In particolare le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare ►M20  dai seguenti atti comunitari ◄ :

— 
390 D 0685: decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere losviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 37);

▼M20

— 
395 D 0563: decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25);
— 
395 D 0564: decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33);

▼M102

— 
32001 D 0163: decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M165

— 
32004 D 0845: decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. l), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 1,

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M102

— 
32000 D 0821: decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82) ►M165  , modificata da:
— 
32004 D 0846: decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. l), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2,
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M193

— 
32006 D 1718: decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12); rettifica nella GU L 31 del 6.2.2007, pag 10.

▼M244

— 
32009 D 1041: decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M271

— 
32013 R 1295: Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221). ►M339  , modificato da:
— 
32018 R 0596: Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 1).
 ◄
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼B

Articolo 10

Protezione civile

1.  
Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

▼M41

3.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nell’intento di migliorare l’assistenza reciproca nell’ambito dello Spazio economico europeo in caso di disastro naturale o tecnologico nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

— 
491 Y 0727(01): Risoluzione 91/C 198/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1).
4.  

Le parti contraenti si adoperano in particolare per rafforzare la cooperazione nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

— 
494 Y 1110(01): Risoluzione 94/C 313/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 31 ottobre 1994, relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1).

▼M73

5.  
►M116  Gli Stati EFTA partecipano ai programmi d'azione e ai meccanismi comunitari di cui al paragrafo 8. ◄
6.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai ►M116  programmi d'azione e meccanismi comunitari ◄ di cui al paragrafo 8 a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
7.  
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al ►M55  comitato ◄ CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei ►M116  programmi d'azione e meccanismi comunitari ◄ di cui al paragrafo 8.
8.  

►M116  Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e tutti gli atti ad essi connessi:

a) 

Atti comunitari che entrano in vigore il o prima del 1o gennaio 2000: ◄

— 
398 D 0022: decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20);

▼M55

— 
399 D 0847: decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53), ►M167   ►C3  modificata da:
— 
32005 D 0012:decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7).
 ◄  ◄

▼M116

b) 

►M206  Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008:

— 
32007 D 0779: Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9). ◄

▼M197

c) 

Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007:

— 
32007 D 0162: decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

▼M277

d) 

Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014:

— 
32013 D 1313: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M247

9.  
a) 

Le parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall’atto seguente:

— 
32008 L 0114: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75);
b) 

per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all’articolo 80 dell’accordo SEE;

c) 

a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.

▼M8

Articolo 11

Agevolazione degli scambi

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.
4.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:

— 
387 D 0499: decisione 87/499/CEE del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 285 dell'8.10.1987, pag. 35);
— 
389 D 0241: decisione 89/241/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1989, recante modifica della decisione 87/499/CEE, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 97 dell 11.4.1989, pag. 46)
— 
391 D 0385: decisione 91/385/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che istituisce la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) (GU n. L 208 del 30.7.1991, pag 66).

Articolo 12

Trasporti e mobilità

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie di cui alla linea di bilancio B6-8351 «Trasporti e mobilità», registrata nel bilancio CE per l'esercizio 1994.

▼M195

2.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 R 1382: regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1), modificato dal:
— 
32004 R 0788: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
3.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:

— 
32006 R 1692: regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12, ►M233  modificato da:
— 
32009 R 0923: regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1).
 ◄

▼M195

4.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle azioni e ai programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼M195

5.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi comunitari di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M309

6.  

Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32013 R 1315: Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). ►M319  , modificato da:
— 
32016 R 0758: Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).
 ◄

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 52 del regolamento.

▼M14

Articolo 13

Cultura

1.  
La cooperazione nel settore della cultura è rafforzata nel quadro delle attività e dei programmi comunitari ad esso relativi. Gli Stati EFTA partecipano alle diverse attività comunitarie in campo culturale comprendenti lo scambio di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e vari avvenimenti culturali.

▼M149

2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE ed agli altri organismi che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6.

▼M79

4.  

Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e gli atti a questi connessi:

— 
396 D 0719: Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20) ►M80  modificata da:
— 
399 D 0477: decisione n. 477/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2); ◄
— 
397 D 2085: Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26) ►M80  modificata da:
— 
399 D 0476: decisione n. 476/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1);
 ◄
— 
397 D 2228: decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31);

▼M64

— 
32000 D 0508: decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M156

— 
32004 D 0626: decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3),

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼M194

— 
32006 D 1855: decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

▼M82

5.  

A decorrere dal 1o gennaio 1999 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999:

— 
B3-2 0 0 5:«Azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura».

▼M149

6.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

— 
linea di bilancio 15 04 02 03«Azioni preparatorie alla cooperazione in campo culturale».

▼M205

7.  

Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32006 H 0585: Raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e 'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28).

▼M21

Articolo 14

Programmi relativi all’energia e attività nel campo dell’energia connesse all’ambiente:

1.  
Dal 1o gennaio 1996 gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera a) e alle relative azioni.
2.  
Dal 1o gennaio 1996, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera b) e alle relative azioni.

▼M57

2a.  
A decorrere dal 1o gennaio 1998, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera c), e alle azioni connesse.

▼M99

2b.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5(d) e alle relative azioni.

▼M89

2c.  
A partire dal 1o gennaio 2000, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5 e) e alle relative azioni.

▼M90

2d.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5 f) e alle relative azioni.

▼M130

2e.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica «COOPENER» e delle relative azioni.

▼M151

— 
gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2005, al settore specifico «COOPENER» e alle relative azioni del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g).

▼M21

3.  
Gli Stati EFTA/SEE contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui al ►M130  paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◄ e alle relative azioni, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
4.  
Dall’inizio della cooperazione ai programmi di cui al ►M130  paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◄ e alle relative azioni, gli Stati EFTA/SEE partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione di tali programmi e azioni.
5.  

Le parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:

a) 

393D 0500: decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18.9.1993, pag. 41);

b) 

396D 0737: decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente un programma pluriennale per la promozione dell’efficienza energetica nella Comunità (programma Save II) (GU n. L 335 del 24.12.1996, pag. 50).

▼M57

c) 
— 
398 D 0352: decisione 98/352/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53).

▼M99

d) 

399 D 0022: decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).

▼M89

e) 

32000 D 0646: decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).

▼M90

f) 

32000 D 0647: decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6).

▼M130

g) 

32003 D 1230: decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29), ►M146  come modificata da:

— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
 ◄

▼M19

Articolo 15

Occupazione

1.  
La cooperazione nel settore dell’occupazione è rafforzata dalla partecipazione degli Stati EFTA alla rete EURES (European Employment Services). Gli Stati EFTA partecipano a tutte le varie attività della Comunità nell’ambito di EURES, tra l’altro attraverso scambi di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e altre manifestazioni analoghe.
2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 1 ►M278  e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014 ◄ conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
3.  
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai gruppi di lavoro e agli altri organismi comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività connesse alla rete EURES.

▼M184

4.  
I paragrafi da 1 a 3 di cui sopra si applicano al Liechtenstein a decorrere dal 1o gennaio 2007.

▼M72

5.  
►M278  Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014. ◄
6.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 8 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
7.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai lavori del comitato CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui al paragrafo 8.
8.  

Le parti contraenti cercano in particolare di rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che potranno nascere ►M119  dagli atti seguenti ◄ :

— 
398 L 0171: decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26),

▼M119

— 
32002 D 1145: decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M278

— 
32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238), ►M337  modificato da:
— 
32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1). ◄
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto ►M307  alle componenti Progress ed EURES ◄ del programma.

▼M291

9.  

►M324  Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui ai seguenti atti dell'UE:

— 
32014 D 0573: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.
— 
32016 D 0344: Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12). ◄

▼M17

Articolo 16

Sanità pubblica

1.  

La cooperazione nel settore della sanità pubblica è rafforzata mediante la partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie connesse alle seguenti disposizioni comunitarie:

▼M120 —————

▼M85

— 
398 D 2119: decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1), ►M210  modificata da:
— 
32007 D 0875: Decisione 2007/875/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).
 ◄

▼M294

Nell’ambito della cooperazione di cui al presente trattino, gli Stati EFTA prendono atto delseguente atto:
— 
32012 H 0073: Raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31).

▼M120

— 
32002 D 1786: decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M208

— 
32007 D 1150: decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

▼M209

— 
32007 D 1350: decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

▼M292

— 
32014 R 0282: Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M300

— 
32013 D 1082: Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
Ai sensi della decisione n. 1082/2013, il Liechtenstein deve sostenere tutti i costi derivanti dal suo coinvolgimento nelle attività. Quando il Liechtenstein parteciperà al terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), come stabilito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, si applicheranno le consuete disposizioni in materia di rimborso delle spese.

▼M120 —————

▼M17

►M120  2. ◄   
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
►M120  3. ◄   
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1.

▼M159

4.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito «il Centro», istituito dal seguente atto comunitario:

— 
32004 R 0851: Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

d) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.

e) 

Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.

f) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

g) 

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

h) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.

▼M37

Articolo 17

▼M177

Trasmissione telematica di dati.

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1997, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai progetti e alle attività dei programmi comunitari di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera a) ◄ , secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 3 del presente protocollo, e a decorrere dal 1o gennaio 2006 partecipano ai progetti e alle attività del programma comunitario di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera b) ◄ , nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼M236

A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼M318

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).

▼M37

2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziaramente ai ►M177  programmi ◄ di cui al ►M236  paragrafo 6 ◄ , secondo l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente, gi… dalla fase di avvio del programma di cooperazione di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera a) ◄ , alle parti inerenti al SEE del comitato per la telematica nelle amministrazioni (Telematics in Administration Committee — TAC), che assiste la Commissione CE nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto riguarda le parti di progetto pertinenti del programma.

▼M177

4.  
Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera b) ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del Comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico, che assiste la Commissione europea nell'attuazione, la gestione e lo sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

▼M236

5.  
Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera c), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il «comitato ISA»), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

▼M318

bis.  
Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma.

▼M37

►M236  6. ◄   

►M88  Gli atti comunitari seguenti sono oggetto del presente articolo: ◄

▼M177

a) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 1997:

▼M37

— 
395 D 0468: Decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all’interno della Comunit… (IDA) (GU L 269 dell’11. 11. 1995, pag. 23),

▼M88

— 
399 D 1719: Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti d'interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1), ►M127  modificata da:
— 
32002 D 2046: Decisione n. 2046/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12),

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼M88

— 
399 D 1720: Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9), ►M127  modificata da:
— 
32002 D 2045: Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M177

b) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2006:

— 
32004 D 0387: Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25,

▼M302 —————

▼M236

c) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2010:

— 
32009 D 0922: Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

▼M318

d) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2016:

— 
32015 D 2240: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M58

Articolo 18

Scambi fra amministrazioni di funzionari nazionali

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1999, alle attività pertinenti del piano d'azione e del programma comunitari di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al piano d'azione e al programma di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA), fin dall'inizio della cooperazione nell'ambito del piano d'azione e del programma di cui al paragrafo 4, partecipano pienamente ai lavori del comitato che assiste la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo del piano d'azione e del programma, quando il comitato è chiamato a considerare questioni che rientrano nell'ambito dell'accordo.
4.  

L'oggetto del presente articolo sono i seguenti atti comunitari, nonché gli atti da essi derivanti:

— 
392 D 0481: Decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (GU L 286 dell'1.10.1992, pag. 65), modificata da:
— 
398 D 0889: Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consgilio, del 7 aprile 1998 (GU L 126 del 28.4.1998, pag. 6).

▼M65

Articolo 19

Riduzione delle disparità economiche e sociali

1.  
Le parti contraenti rafforzano la loro cooperazione nel settore della riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il versamento da parte degli Stati SEE EFTA di un contributo finanziario. A tal fine, è istituito uno strumento finanziario per il periodo 1999-2003.
2.  
Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo e conformemente alle modalità stabilite all'appendice 4 del presente protocollo, gli Stati SEE EFTA versano un contributo pari a 119,6 milioni di EUR a favore della cooperazione di cui al precedente paragrafo 1. Tale contributo sarà reso disponibile per l'impegno in cinque quote annue uguali.

▼M13

Appendice 1 al protocollo 31

HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO

1995

1.    ORGANI CONSULTIVI ( 17 )

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

1.1.   COMITATO CONSULTIVO — tre riunioni

— 
due rappresentanti del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

1.2.   FORUM EUROPEO DEI DISABILI — tre riunioni

— 
dodici ONG EUROPEE già istituite, in rappresentanza dei disabili e delle organizzazioni di disabili negli Stati AELS (EFTA);
— 
due rappresentanti esistenti delle PARTI SOCIALI, in rappresentanza degli interessi delle parti sociali negli Stati AELS (EFTA);
— 
un rappresentante di una ONG o del Consiglio nazionale dei disabili designato da ciascuno Stato AELS (EFTA).

1.3.   GRUPPO DI CONTATTO — tre riunioni

— 
un rappresentante del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA);
— 
una persona che rappresenti le ONG e i Consigli nazionali dei disabili degli Stati AELS (EFTA) appartenenti al Forum.

2.    GRUPPI DI LAVORO ( 18 )

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

2.1.   GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO HANDYNET — tre riunioni

— 
un rappresentante di ciascun Centro nazionale di coordinamento (CNC).

2.2.   GRUPPO DI STUDIO HANDYNET SUL THESAURUS — tre riunioni

— 
un rappresentante di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.3.   GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'ISTRUZIONE INTEGRATA — tre riunioni

— 
due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.4.   GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'OCCUPAZIONE — tre riunioni

— 
un rappresentante governativo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.5.   GRUPPI DI LAVORO HELIOS SULLA VITA AUTONOMA

— 
Sport — due riunioni
due rappresentanti del Comitato nazionale per lo sport per i disabili di ciascuno Stato AELS (EFTA).
— 
Mobilità e trasporti — due riunioni
due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).
— 
Turismo — due riunioni
tre rappresentanti di ONG/organizzazioni turistiche di ciascuno Stato AELS (EFTA).

3.    ATTIVITÀ DI SCAMBIO ( 19 )

3.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sulle questioni prioritarie, le relative attività e i risultati.

3.2. Gli Stati AELS (EFTA) sono invitati a designare partecipanti ai seminari/conferenze organizzati affinché i rappresentanti delle «Attività» possano elaborare un bilancio del loro lavoro eseguito durante l'anno.

3.3. Pianificazione e preparazione della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle «Attività» in programma dal 1o gennaio 1996, comprendente:

a) 

scelta di «Attività» da parte dei governi degli Stati AELS (EFTA) entro il 30 settembre 1995 — quattro settori: riabilitazione funzionale, integrazione educativa, integrazione economica, integrazione sociale/vita autonoma. (Numero di «Attività» da stabilirsi);

b) 

riunione iniziale (simposio) per le «Attività» in ciascun settore e decisione sulla partecipazione a questioni specifiche.

4.    HANDYNET () 

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, con l'obiettivo di inserire nella banca dati tutti le informazioni di interesse degli Stati AELS (EFTA) entro il 1o gennaio 1996:

— 
I CNC raccolgono i dati e li trasmettono al gruppo di esperti HELIOS.
— 
Il gruppo di esperti HELIOS inserisce i dati su CD-ROM e fornisce CD-ROM aggiornati (3 volte all'anno) — gratuitamente per i CNC e i Centri raccolta dati (CCD).
— 
I Centri d'informazione e consulenza (CIC) forniscono accesso alle informazioni su CD-ROM ai disabili, tramite reti, ecc.

5.    COOPERAZIONE CON LE ONG () 

5.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sui temi e sul calendario delle manifestazioni organizzate dalle ONG e sovvenzionate (fino al 50 % e con un massimale) dal programma HELIOS II (EUROPROGRAMMI proposti da ciascuna delle 12 ONG europee appartenenti al Forum).

5.2. Rappresentanti degli Stati AELS (EFTA), delle ONG, ecc. sono invitati a presenziare alle manifestazioni aperte alla partecipazione di altre organizzazioni.

5.3. Le ONG europee esaminano le richieste di inclusione negli EUROPROGRAMMI 1996 di manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA) e sottopongono un parere alla Commissione che prende la decisione definitiva. (Le manifestazioni organizzate nell'ambito degli EUROPROGRAMMI sono sovvenzionate fino al 50 %, con un massimale).

6.    SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA

6.1. La Commissione distribuisce la HELIOS REVIEW, HELIOS FLASH e altra documentazione alle organizzazioni e alle persone negli Stati EFTA che ne fanno richiesta.

6.2. Giornata annuale dei disabili (3 dicembre) — persone e organizzazioni degli Stati AELS (EFTA) saranno invitati a partecipare a manifestazioni a livello europeo.

6.3. Competizioni e premi HELIOS — partecipazione alla conferenza annuale.

6.4. Stand informativi (conferenze, fiere, ecc.)

Sarà esaminata l'eventualità di includere località e strutture di Stati AELS (EFTA) nel programma annuale.

6.5. Giornata nazionale di informazione su HELIOS.

1996

1. & 2.    ORGANISMI CONSULTIVI, GRUPPI DI LAVORO

Partecipazione come per il 1995, ma la Commissione si fa carico delle spese dei partecipanti secondo i criteri seguenti:

— 
Rappresentanti governativi — spese di viaggio.
— 
Altri — spese di viaggio, diaria e indennità per spese contingenti.

Qualora un partecipante sia accompagnato da un'altra persona in quanto disabile, le spese dell'accompagnatore saranno rimborsate secondo gli stessi criteri.

3.    ATTIVITÀ DI SCAMBIO

Piena partecipazione alle spese condizioni degli Stati membri della CE, inclusa la partecipazione di rappresentanti delle «Attività» designate alle:

— 
visite di studio, corsi di formazione, ecc. organizzati su temi specifici — tutti i costi saranno sostenuti dalla Commissione con un massimale per ciascuna «Attività», e
— 
seminari/conferenze tenuti alla fine dell'anno. Tutti i costi sono sostenuti dalla Commissione.

4.    HANDYNET

Vedi 1995.

5.    COOPERAZIONE CON LE ONG

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE ivi comprese:

5.1. 

Le ONG nazionali e i Consigli nazionali dei disabili che sono membri del Forum:

— 
organizzano una conferenza nazionale di dimensione europea su uno dei temi prioritari di HELIOS II — la Commissione sostiene il 50 % dei costi con un massimale;
— 
partecipano alla Giornata nazionale di informazione — la Commissione paga il 100 % dei costi con un massimale.
5.2. 

ONG europee — Gli EUROPROGRAMMI includeranno manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA).

6.    SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA

6.1. Come per il 1995.

6.2. Gare e premi HELIOS:

— 
ciascuno Stato AELS (EFTA) nomina un membro della giuria;
— 
possono essere premiati progetti di organizzazioni di Stati AELS (EFTA);
— 
piena partecipazione alla conferenza annuale, con rimborso delle spese analogo a quello degli Stati membri della CE.

HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO

ASPETTI DI BILANCIO

1995

Nessun contributo diretto al bilancio della CE.

Gli Stati AELS (EFTA) pagano:

— 
tutte le spese da essi incorse per la loro partecipazione;
— 
tutti i costi relativi ai necessari servizi forniti dal gruppo di esperti HELIOS, come gli stipendi e le spese di viaggio e di attrezzatura sostenute dagli esperti in conseguenza dell'estensione del programma agli Stati AELS (EFTA);
— 
tutti i costi relativi al personale supplementare specificamente assunto per collaborare alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

Proposte di aumento di organico:

— 
due esperti destinati al gruppo di esperti HELIOS a Bruxelles, che collaborino alle attività relative a Handynet; un segretario/a che li affianchi.

Nota:

Nella prima metà del 1995 gli esperti di bilancio della CE e degli Stati AELS (EFTA) si riuniranno per iniziare a preparare il bilancio 1996, secondo la procedura di cui al protocollo 32 dell'accordo. Gli incontri condurranno alle decisioni finali sul contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) al bilancio generale della CE e comprenderanno anche gli aspetti relativi all'aumento di organico.

1996

Contributo integrale al bilancio della CE [ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo].

▼M22

Appendice 2 del protocollo 31

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano al programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1o gennaio 1996 — 31 dicembre 2000).

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al programma conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione di cui al punto 1.

▼M37

Appendice 3 del protocollo 31

Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA) Programma di lavoro

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano unicamente ai seguenti progetti e attività connessi all’articolo 2 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all’interno della Comunità (IDA):

— 
Introduzione pratica della posta elettronica sulla base del sistema X.400;
— 
Attività orizzontali (architettura, servizi generici, TESTA);
— 
Azione orizzontale: interoperabilità tra sistemi telematici nazionali;
— 
Azioni orizzontali: servizi generici — sorveglianza dell’offerta di mercato;
— 
Attività orizzontali: interoperabilità del contenuto delle informazioni;
— 
Attività orizzontali: aspetti giuridici e di sicurezza;
— 
Attività di sensibilizzazione e di promozione a favore dell’IDA;
— 
Attività orizzontali: controllo delle qualità e assistenza al progetto;
— 
TESS (telematica per la sicurezza sociale) = SOSENET (rete per la sicurezza sociale);
— 
EURES (sevizi europei per il lavoro):
L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1997 sulla base dei risultati della revisione congiunta di cui all’articolo 9 del protocollo 15 dell’accordo.
— 
EUPHIN (rete europea di informazione sulla sanità pubblica);
— 
ANIMO (sistema di gestione del trasporto di animali):
La Norvegia e l’Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE. L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.
— 
PSYSAN — Cataloghi comuni delle varietà;
— 
PHYSAN — Europhyt;
Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
— 
SHIFT (sistema per l’assistenza ai posti di frontiera per l’ispezione sanitaria di importazioni prove nienti da paesi terzi);
La Norvegia e l’Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.
— 
ITCG (traffico illegale di beni culturali);
— 
SIMAP (sistema di informazioni sugli appalti pubblici);
— 
TARIC (tariffa integrata delle Comunità europee);
— 
EBTI (informazioni tariffarie europee vincolanti);
— 
TRANSIT (transito comunitario/comune);
— 
CCN/CSI (rete comune per le comunicazioni);
— 
EIONET (rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale);
— 
EMEA (agenzia europea di valutazione dei medicinali);
Gli Stati AELS (EFTA) vi participeranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
— 
DSIS (servizi decentralizzati di informazione statistica);
— 
EXTRACOM;
— 
SERT (statistiche d’impresa e reti telematiche);
— 
STATEL — Servizi generici (attività orizzontali).

▼M88

I.   PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

▼M127

Gli Stati EFTA partecipano ai seguenti progetti d'interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee per la trasmissione di dati fra amministrazioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata.

▼M88

A.   IN GENERALE

— 
Realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.
— 
Realizzazione delle reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a sostegno dell'azione delle parti contraenti del presente accordo ai sensi dell'accordo stesso.
— 
Realizzazione delle reti che, nel quadro del presente accordo e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione delle parti contraenti del presente accordo, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nello Spazio economico europeo, ovvero di interessi fondamentali delle parti contraenti.

▼M127

— 
La realizzazione delle reti agevolerà la cooperazione fra le autorità giudiziarie (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

▼M88

B.   RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE

— 
Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche di dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitarie.
— 
Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.
— 
Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.
— 
Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria, e tra queste e le federazioni di categoria, per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.
— 
Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

▼M127

— 
Reti telematiche in materia di istruzione e cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

▼M88

— 
Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

▼M127

— 
Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della tutela della salute pubblica a supporto dello scambio di informazioni tra le parti contraenti del presente accordo.

▼M127

— 
Reti telematiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare il capitolo sulle amministrazioni on-line, al fine di farne beneficiare i cittadini e le imprese.
— 
Reti telematiche riguardanti la politica dell'immigrazione, segnatamente attraverso il miglioramento dello scambio elettronico di dati con le amministrazioni nazionali al fine di agevolare le procedure di informazione e di consultazione (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

▼M88

C.   RETI INTERISTITUZIONALI

— 
Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:
— 
per facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche di dati terminologiche, e
— 
per condividere i documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

D.   GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA

— 
Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

II.   AZIONI E MISURE ORIZZONTALI

Gli Stati EFTA partecipano alle seguenti misure e azioni orizzontali per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

— 
servizi generici,
— 
strumenti e tecniche comuni,
— 
interoperabilità del contenuto dell'informazione,
— 
prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento,
— 
controllo e garanzia di qualità,
— 
interoperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali,
— 
diffusione delle migliori prassi.

▼M65

Appendice 4del protocollo 31

STRUMENTO FINANZIARIO SEE

Modalità di applicazione

1.   Definizioni

Ai fini della presente appendice:

1. 

per Stato beneficiario si intende uno Stato che riceve finanziamenti da parte degli Stati SEE EFTA conformemente alla decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE del 22 maggio 2000. Lo Stato beneficiario è rappresentato da un'autorità che sarà nominata con il compito di gestire il finanziamento SEE EFTA nel paese e di stipulare con il Comitato i contratti relativi ai progetti. La responsabilità finanziaria nei confronti degli Stati SEE EFTA appartiene allo Stato beneficiario.

2. 

Per promotore del progetto si intende l'organismo che elabora il progetto. Le sovvenzioni sono erogate al promotore del progetto tramite lo Stato beneficiario.

3. 

Il Comitato è l'organismo istituito dagli Stati EFTA con il compito di svolgere le funzioni illustrate al punto 7.

4. 

Per agente di controllo si intende un organismo indipendente che, in base ad un accordo concluso con lo Stato beneficiario, controlla l'avanzamento del progetto e riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. L'agente di controllo è nominato dallo Stato beneficiario sulla base di una proposta o di una valutazione e approvazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il consenso del Comitato.

2.   Stati beneficiari

La seguente tabella riporta i nomi degli Stati beneficiari e le rispettive quote di finanziamento:



(in EUR)

Paese

1999

2000-2003

Totale

Spagna

10 859 680

59 321 600

70181280

Portogallo

5 023 200

16 265 600

21288800

Grecia

5 812 560

16 265 600

22078160

Irlanda

1 698 320

3 827 200

5525520

Regno Unito (Irlanda del Nord)

526 240

0

526240

Totale

23 920 000

95 680 000

119600000

3.   Forma dell'assistenza

L'assistenza verrà fornita interamente in forma di aiuti non rimborsabili. Uno Stato beneficiario può tuttavia sottoporre al Comitato proposte per l'utilizzazione di parti della propria quota a favore della riduzione degli oneri degli interessi su progetti finanziati prevalentemente mediante prestiti. Qualunque sostegno di questo tipo verrà fornito egualmente in forma di aiuto non rimborsabile.

Il contributo SEE EFTA non eccede il 50 % del costo del progetto, tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti del bilancio nazionale centrale, regionale o locale, per i quali il contributo non eccede l'8,5 % del costo complessivo. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.

La responsabilità degli Stati SEE EFTA nei confronti dei progetti è limitata al conferimento di fondi conformemente al piano concordato, a condizione che dalle relazioni di controllo risulti che l'attuazione del progetto è conforme alla proposta.

4.   Attività ammissibili

I finanziamenti sono attribuiti a progetti nei settori dell'ambiente, compreso il rinnovamento urbano, la riduzione dell'inquinamento urbano e la tutela del patrimonio culturale europeo, dei trasporti, compresa l'infrastruttura, e dell'istruzione e formazione, compresa la ricerca accademica. Le parti contraenti concordano di destinare in linea di massima almeno i 2/3 dell'importo complessivo a progetti nel settore dell'ambiente, come da definizione sopra fornita.

5.   Progetti

Il complessivo importo di 119,6 milioni di EUR è reso disponibile per l'impegno in ragione del 20 % all'anno, cumulativamente a partire dal 1999. I progetti di maggiore entità possono essere presentati per il finanziamento suddivisi in diverse parti e il Comitato considererà i meriti specifici di ciascuna proposta del progetto.

6.   Requisiti di controllo

Per ciascun progetto, accanto al piano e al calendario del progetto, al bilancio e al calendario dei pagamenti, viene elaborato anche un piano di controllo. Tale piano individua i punti fondamentali del progetto. L'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato nelle fasi importanti del progetto, conformemente al piano stabilito, generalmente almeno una volta all'anno, fornendo, tra l'altro, informazioni riguardo ai seguenti elementi:

— 
Rispetto dei requisiti formali relativi alla gara e al rilascio di permessi e certificati.
— 
L'avanzamento del progetto rispetto al piano originale.
— 
Eventuali variazioni in materia, ad esempio, di bilancio, di programma delle erogazioni, di contratti, di effettiva attuazione e di data di conclusione. Ripercussioni sulla portata del progetto, benefici e tempi di conclusione. Se opportuno, misure adottate per attenuare le conseguenze delle variazioni.
— 
Situazione contabile del progetto.
— 
Conformità dello stato di avanzamento del progetto ai requisiti necessari per l'erogazione della quota successiva.

Se la relazione non corrisponde al piano concordato, il Comitato può chiedere che lo Stato beneficiario fornisca ulteriori informazioni. Le semplici richieste di chiarimenti e di informazioni non presenti nella relazione possono essere rivolte all'agente di controllo, informandone debitamente lo Stato beneficiario. Il Comitato può decidere di non autorizzare ulteriori pagamenti finché la relazione non corrisponda all'accordo. Gli Stati SEE EFTA possono procedere ad una verifica contabile dei progetti, come specificato al punto 10, paragrafo 13.

7.   Impostazione organizzativa

Gli Stati EFTA istituiscono un Comitato che ha il compito di

— 
approvare i progetti da finanziarie,
— 
approvare il piano di controllo e di erogazione di ciascun progetto,
— 
supervisionare il funzionamento globale dell'assistenza, principalmente sulla base delle relazioni di controllo,
— 
autorizzare i pagamenti ai beneficiari conformemente al piano di erogazione, in base alle relazioni di controllo.

La BEI ha il compito di

— 
valutare i progetti proposti e riferire allo Stato beneficiario,
— 
proporre, o valutare e approvare, l'agente di controllo nello Stato beneficiario, che dovrà essere approvato dal Comitato e dallo Stato beneficiario.

Gli Stati beneficiare hanno il compito di

— 
ricevere ed avallare i progetti proposti per il finanziamento,
— 
presentare i progetti alla BEI per la valutazione e, successivamente, alla Commissione e al Comitato insieme alla valutazione della BEI.

La Commissione ha il compito di

Esaminare i progetti proposti per verificarne la compatibilità con gli obiettivi comunitari, in particolare con le norme di cofinanziamento. Ai fini di tali norme, i contributi SEE EFTA sono equiparati ai finanziamenti comunitari.

L'agente di controllo ha il compito di

— 
controllare i progetti secondo un piano di relazioni allegato al piano del progetto approvato,
— 
riferire allo Stato beneficiario e al Comitato.

8.   Regime linguistico

Possono essere utilizzate le lingue ufficiali dell'accordo SEE. Tutti i documenti presentati al Comitato devono essere forniti dallo Stato beneficiario o dal promotore del progetto nella traduzione inglese.

9.   Disposizioni finanziarie

Gli Stati SEE EFTA devono prevedere, oltre all'importo proveniente dal fondo di 119,6 milioni di EUR concordato, un ulteriore contributo per la valutazione e il controllo pari allo 0,5 % di ciascun versamento a favore dello Stato beneficiraio. Tutte le parti devono provvedere alle proprie spese amministrative.

La BEI, che funge da consulente per i promotori dei progetti o gli Stati beneficiari, addebita ai suoi committenti il costo dei propri servizi.

Gli Stati EFTA hanno il compito di attuare un'adeguata gestione finanziaria. I pagamenti agli Stati beneficiari vengono eseguiti in base ad ordini del Comitato, il quale ne assicura la puntuale esecuzione. Gli interessi che maturano sui fondi prima che questi vengano erogati ai beneficiari appartengono ai finanziatori.

10.   Breve descrizione della procedura

1. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario le grandi linee del progetto.

2. Lo Stato beneficiario propone i punti essenziali del progetto alla Commissione e al Comitato nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea.

▼M131

Il comitato può dispensare dal requisito della consultazione preliminare, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario e sulla base di criteri obiettivi.

▼M65

3.  ►M131  Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, o qualora sia stato deciso di dispensare da tale consultazione, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso. ◄ La valutazione concerne gli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali della proposta.

4. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficirio il piano del progetto, che comprende il bilancio, il calendario, il piano di erogazione, il piano di controllo e il rapporto di valutazione della BEI.

5. Lo Stato beneficiario sottopone alla Commissione il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 affinché ne sia autorizzata l'ammissibilità.

6. Contemporaneamente, lo Stato beneficiario sottopone il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 al Comitato per l'approvazione.

7. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o proporre una revisione del piano del progetto, in particolare per gli aspetti concernenti il piano di controllo e di erogazione. Il Comitato approva il progetto (riveduto) o esprime un rifiuto motivato. In caso di approvazione, lo Stato beneficiario riceve una lettera di impegno in cui sono specificate le condizioni.

8. Tra l'agente di controllo e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto basato sul piano di controllo.

9. Tra il promotore del progetto e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto, mentre tra lo Stato beneficiario e il Comitato viene firmato un accordo di sovvenzione.

10. La prima quota, pari al 10 % è erogata allo Stato beneficiario dopo la firma da parte del promotore del progetto del contratto con l'appaltatore. Le quote successive saranno versate secondo il piano di erogazione in proporzione all'effettiva attuazione del progetto e subordinatamente ad una relazione di controllo soddisfacente e all'approvazione del Comitato.

11. Il promotre del progetto si occupa dell'attuazione del progetto e l'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato.

12. Se i pagamenti non possono essere eseguiti conformemente al piano, sono previste consultazioni tra lo Stato beneficiario e il Comitato.

13. Se il Comitato o l'organo contabile dell'EFTA desiderano ottenre informazioni che esulano da quelle contemplate nel piano di controllo, possono effettuare la propria revisione contabile sul progetto o affidarne il compito ad un revisore contabile esterno, sostenendone i costi. Lo Stato beneficiario può affiancare il revisore contabile. Il promotore del progetto e qualunque altro organismo gestisca il progetto per suo conto devono concedere al revisore contabile lo stesso accesso alle informazioni che concederebbero, come opportuno, alle proprie autorità nazionali o ai propri revisori contabili.

14. Se il piano di controllo lo richiede, l'agente di controllo fornisce una relazione finale o una relazione valutativa.

11.   Osservazioni finali

Tranne nei casi in cui le mutate circostanze richiedano altrimenti, il nuovo strumento finanziario sarà gestito secondo gli stessi criteri seguiti per la gestione del vecchio meccanismo finanziario. Ove necessario è possibile l'elaborazione di ulteriore documentazione.

▼B

PROTOCOLLO 32

sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82



▼M215

Articolo 1

Procedura di determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati EFTA per ciascun esercizio finanziario (n)

1.  
Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea trasmette al comitato permanente degli Stati EFTA il documento di programmazione finanziaria riguardante le attività da realizzare nel periodo rimanente del quadro finanziario pluriennale pertinente e contenente gli stanziamenti di impegno indicativi previsti per queste attività.
2.  
Entro il 15 febbraio dell'esercizio (n–1), il comitato permanente degli Stati EFTA trasmette alla Commissione europea l'elenco delle attività comunitarie che gli Stati EFTA desiderano includere per la prima volta nell'allegato SEE del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n–1). L'elenco lascia impregiudicate eventuali nuove proposte presentate dalla Comunità nel corso dell'esercizio e la posizione definitiva adottata dagli Stati EFTA per quanto riguarda la loro partecipazione a queste attività.
3.  

Entro il 15 maggio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA la sua posizione in merito alle richieste di partecipare degli Stati EFTA ad attività dell'esercizio finanziario (n), unitamente alle seguenti informazioni:

a) 

gli importi indicativi iscritti «per informazione», come stanziamenti di impegno e di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per le attività a cui gli Stati EFTA partecipano o desiderano partecipare e calcolati conformemente all'articolo 82 dell'accordo;

b) 

gli importi stimati corrispondenti ai contributi degli Stati EFTA, iscritti «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio.

La posizione della Commissione europea non preclude la possibilità di proseguire le discussioni sulle attività per le quali non ha autorizzato la partecipazione degli Stati EFTA.

4.  
Qualora gli importi di cui al paragrafo 3 non risultino conformi all'articolo 82 dell'accordo, il comitato permanente degli Stati EFTA può chiedere di correggerli entro il 1o luglio dell'esercizio (n–1).
5.  
Gli importi di cui al paragrafo 3 vengono adeguati dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea, nel rispetto dell'articolo 82 dell'accordo. Gli importi adeguati vengono comunicati senza indugio al comitato permanente degli Stati EFTA.
6.  
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio generale dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i presidenti del Comitato misto SEE confermano, mediante scambio di lettere avviato dalla Commissione europea, che gli importi iscritti nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.
7.  
Entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), il comitato permanente degli Stati EFTA comunica alla Commissione europea la ripartizione definitiva del contributo tra i diversi Stati EFTA. Questa ripartizione ha carattere vincolante.

Qualora tale informazione non sia fornita entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), si applicano in via provvisoria le percentuali della ripartizione applicata durante l'esercizio (n–1). Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

8.  
Se per il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), a meno che non si concordi una data successiva a causa di circostanze eccezionali, non è stata adottata una decisione del Comitato misto SEE che dispone la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività inserita nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n), o se l'osservanza degli eventuali requisiti costituzionali ai fini di questa decisione non viene notificata entro questa data, la partecipazione degli Stati EFTA all'attività in questione è rinviata all'esercizio (n+1) salvo diverso accordo fra le parti.
9.  
Una volta stabilita la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività per un esercizio finanziario (n), il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica a tutte le operazioni effettuate sulle linee di bilancio corrispondenti in quell'esercizio finanziario, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 2

Messa a disposizione dei contributi degli Stati EFTA

1.  
Basandosi sull'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea, nella sua versione definitiva a norma dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, la Commissione europea stabilisce, per ciascuno Stato EFTA, una richiesta di fondi calcolata in base agli stanziamenti di pagamento e a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento finanziario ( 20 ).
2.  
La richiesta di fondi deve pervenire agli Stati EFTA entro il 15 agosto dell'esercizio finanziario (n) e fissare il 31 agosto di detto esercizio (n) come termine ultimo per il pagamento del rispettivo contributo da parte di ciascuno Stato EFTA.

Se il bilancio generale dell'Unione europea non è adottato entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), o entro la data concordata a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, a motivo di circostanze eccezionali, il pagamento viene richiesto sulla base dell'importo indicativo figurante nel progetto preliminare di bilancio. Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

3.  
I contributi sono espressi e versati in EUR.
4.  
A tal fine, ciascuno Stato EFTA apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in EUR intestato alla Commissione europea.
5.  
Qualsiasi ritardo nei versamenti sul conto di cui al paragrafo 4 comporta il pagamento di interessi da parte dello Stato EFTA in questione al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1o luglio dell'anno in questione, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Condizioni di attuazione

1.  
Gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA vengono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
2.  
Per quanto riguarda le procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della CE, a tutti gli Stati EFTA nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati EFTA.

Articolo 4

Regolarizzazione del contributo EFTA alla luce dell'attuazione

1.  
I contributi degli Stati EFTA, determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo, restano invariati nel corso dell'esercizio finanziario (n) in questione.
2.  

Dopo la chiusura dei conti relativi a ciascun esercizio finanziario, nell'ambito dell'elaborazione dei conti annuali per l'esercizio (n+1) la Commissione europea calcola il risultato dell'esecuzione del bilancio degli Stati EFTA prendendo in considerazione:

a) 

l'importo dei contributi versati dagli Stati EFTA a norma dell'articolo 2;

b) 

l'importo della quota degli Stati EFTA nelle cifre globali dell'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti alle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA; e

c) 

qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati EFTA sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati EFTA in natura (ad esempio supporto amministrativo).

3.  
Tutte le somme recuperate da terzi a titolo di ciascuna delle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.
4.  
La regolarizzazione dei contributi degli Stati EFTA per l'esercizio finanziario (n), calcolata in funzione del risultato dell'esecuzione del bilancio, avviene nell'ambito della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario (n+2) e si basa sulla ripartizione definitiva tra gli Stati EFTA nell'esercizio (n).
5.  
Il Comitato misto SEE adotta, all'occorrenza, norme complementari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4. Ciò vale in particolare per le spese attinenti alla Comunità che ciascuno Stato EFTA sostiene individualmente o per i loro contributi in natura.

Articolo 5

Informazione

1.  
Alla fine di ciascun trimestre, la Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate che alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.
2.  
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario (n), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente, che figurano nel volume corrispondente dei conti annuali redatti conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario.
3.  
La Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

Articolo 6

Controllo

1.  
Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata, come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA, è effettuato conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del regolamento finanziario e dei regolamenti applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.
2.  
Vengono conclusi opportuni accordi tra le autorità competenti in materia di audit della Commissione europea e degli Stati EFTA al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo del fattore di proporzionalità

I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.

▼B

PROTOCOLLO 33

sulle procedure di arbitrato



1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.

2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.

3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.

4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.

PROTOCOLLO 34

sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie



Articolo 1

Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell’accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.

Articolo 3

Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all’articolo 2 pervenute.

PROTOCOLLO 35

sull’attuazione delle norme SEE



Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo;

e considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,



Articolo unico

Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.

PROTOCOLLO 36

sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE



Articolo 1

Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall’articolo 95 dell’accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell’accordo e del presente statuto.

Articolo 2

▼M135

Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.

▼B

Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 3

Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Il Comitato nomina l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 4

Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all’anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decìde in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l’Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 6

I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.

PROTOCOLLO 37

contenente l’elenco di cui all’articolo 101



1. Comitato scientifico dell’alimentazione umana (Decisione 74/234/CEE della Commissione).

2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).

3. Comitato scientifico veterinario (Decisione 81/651/CEE della Commissione).

▼M309 —————

▼B

5.  ►M242  Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] ◄

▼M262 —————

▼B

7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (Regolamento n. 17/62 del Consiglio).

8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni (Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).

▼M202 —————

▼M76

10. Comitato per le specialità medicinali (seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio).

11. Comitato per i medicinali veterinari (direttiva 81/851/CEE del Consiglio).

▼M249 —————

▼M78

13.  ►M323  ————— ◄ (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M117

14. «Comitato per i medicinali orfani» [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio].

▼M123

15. Comitato permanente sui biocidi (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M133

16. Il gruppo «Politica dello spettro radio» (decisione 2002/622/CE della Commissione).

▼M303 —————

▼M199

18. Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione).

19. Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).

▼M202

20. Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (decisione 2007/172/CE della Commissione).

▼M262 —————

▼M211

22. il comitato europeo dei valori mobiliari (decisione 2001/528/CE della Commissione).

▼M262 —————

▼M211

25. il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/9/CE della Commissione).

26. il comitato bancario europeo (decisione 2004/10/CE della Commissione).

▼M217

27. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali per uso umano) (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

28. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali veterinari) (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M219

29. Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].

▼M250 —————

▼M229

32. Consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (decisione 2009/334/CE della Commissione).

▼M237

33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).

▼M246

34.  ►M326  Gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (Decisione (UE) 2016/566 della Commissione). ◄

▼M249

35. Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M250

36. Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [Regolamento (UE) n. 912/2010].

37. Consiglio di amministrazione [Regolamento (UE) n. 912/2010].

▼M260

38. Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).

▼M282

39. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (Decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi).

▼M340

40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼B

PROTOCOLLO 38

sul meccanismo finanziario



Articolo 1

1.  
Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
2.  
Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.

Articolo 2

1.  
Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.
2.  
L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di ►M1  due ◄ punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.
3.  
È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
4.  
Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.

▼M1

5.  
Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all’articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell’arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l’accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l’arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore.

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  
L’importo totale delle sovvenzioni di cui all’articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell’arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l’accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l’arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore.

▼B

2.  
Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.

Articolo 4

1.  
L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
2.  
Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
3.  
L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.

Articolo 5

Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.

Articolo 6

La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.

Articolo 7

Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.

Appendice del protocollo 38

Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell’assistenza finanziaria

Andalucía
Asturias
Castilla y Léon
Castilla-La Mancha
Ceuta y Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia

▼M135

PROTOCOLLO 38 bis

sul meccanismo finanziario del SEE





Articolo 1

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

Articolo 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

Articolo 3

1.  

Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:

a) 

Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,

b) 

Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,

c) 

Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,

d) 

Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,

e) 

Sanità e assistenza ai minori.

2.  
La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

Articolo 4

1.  
Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60 % del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85 % del costo totale. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La Commissione delle Comunità europee ►M187  può selezionare ◄ i progetti presentati, in base alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari.
4.  
La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:



Stato beneficiario

Percentuale del contributo totale

Repubblica ceca

8,09 %

Estonia

1,68 %

Grecia

5,71 %

Spagna

7,64 %

Cipro

0,21 %

Lettonia

3,29 %

Lituania

4,50 %

Ungheria

10,13 %

Malta

0,32 %

Polonia

46,80 %

Portogallo

5,22 %

Slovenia

1,02 %

Slovacchia

5,39 %

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.

Articolo 7

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunità è tenuto in debito conto.

Articolo 8

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
2.  
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessità.
3.  
I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

Articolo 10

Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1o maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato.

▼M187

ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38bis

sul meccanismo finanziario del SEE per la Repubblica di Bulgaria e la Romania



Articolo 1

1.  
Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.
4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90 % dei costi del progetto.

Articolo 2

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di EUR per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull’applicazione provvisoria dell’accordo, e impegnati in un’unica quota nel 2007.

▼M239

PROTOCOLLO 38 TER

SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)



Articolo 1

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli «Stati AELS (EFTA)») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all’articolo 3.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario previsto all’articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

1.  

I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a) 

tutela e gestione dell’ambiente;

b) 

cambiamento climatico ed energia rinnovabile;

c) 

società civile;

d) 

sviluppo umano e sociale;

e) 

tutela del patrimonio culturale.

2.  
La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.
3.  
L’obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30 % per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10 % per il settore prioritario c). Secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell’importo del contributo.

Articolo 4

1.  
Il contributo AELS (EFTA) non supera l’85 % del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100 % del costo del programma.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione europea.
4.  
La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all’erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1o maggio 2009-31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:



 

Fondi

(in milioni di EUR)

Bulgaria

78,60

Repubblica ceca

61,40

Estonia

23,00

Grecia

63,40

Cipro

3,85

Lettonia

34,55

Lituania

38,40

Ungheria

70,10

Malta

2,90

Polonia

266,90

Portogallo

57,95

Romania

190,75

Slovenia

12,50

Slovacchia

38,35

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell’Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All’attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1. 

In tutte le fasi dell’attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).

2. 

Al fine di garantire un’attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d’intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3. 

Dopo la conclusione del memorandum d’intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell’entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell’attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4. 

Per garantire un’ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).

5. 

Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l’assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6. 

Tutti i progetti previsti nell’ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7. 

I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall’importo totale di cui all’articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l’attuazione di cui al paragrafo 8.

8. 

Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l’attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d’intesa.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, le parti contraenti riesaminano, alla luce dell’articolo 115 dell’accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all’interno dello spazio economico europeo.

▼M268

ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA

Articolo 1

1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.

▼M301

PROTOCOLLO 38 QUATER

sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021)



Articolo 1

1.  
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia («Stati EFTA») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
2.  
Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 2

1.  
L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 548,1 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 221,16 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.
2.  
L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

1.  

Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:

a) 

innovazione, ricerca, istruzione e competitività;

b) 

inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;

c) 

ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;

d) 

cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;

e) 

giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente protocollo.

2.  
a) 

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

b) 

Il 10 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della società civile, che viene messo a disposizione in conformità del criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.

Articolo 4

1.  
Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, gli Stati EFTA concludono un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.
2.  
La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

Articolo 5

1.  
Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:



Stato beneficiario

Fondi (in milioni di EUR)

Bulgaria

115,0

Croazia

56,8

Cipro

6,4

Repubblica ceca

95,5

Estonia

32,3

Grecia

116,7

Ungheria

108,9

Lettonia

50,2

Lituania

56,2

Malta

4,4

Polonia

397,8

Portogallo

102,7

Romania

275,2

Slovacchia

54,9

Slovenia

19,9

Articolo 7

1.  
Vengono messi a disposizione 55,25 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1.
2.  

Il 70 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:

a) 

programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;

b) 

programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;

c) 

condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

3.  
Il 30 % del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, segnatamente la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 8

Gli Stati EFTA effettuano un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

Articolo 9

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati EFTA assicurano che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 10

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.

1. 

In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati EFTA.

2. 
a) 

Gli Stati EFTA amministrano il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

b) 

Salvo altrimenti convenuto nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati EFTA amministrano il fondo a favore della società civile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

3. 

Gli Stati EFTA concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione del fondo di cui al paragrafo 2, lettera a), che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

a) 

Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta degli Stati EFTA o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.

b) 

L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.

c) 

Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.

d) 

In caso di irregolarità, gli Stati EFTA possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

e) 

Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.

f) 

Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

4. 

I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. 

Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

6. 

Gli Stati EFTA riferiscono in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE e, se del caso, agli undici obiettivi tematici dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ( 21 ).

Articolo 11

Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 quater

Innovazione, ricerca, istruzione e competitività

1. 

Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI

2. 

Ricerca

3. 

Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile

4. 

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

5. 

Problemi di salute pubblica in Europa

6. 

Inclusione ed autonomia dei Rom

7. 

Bambini e giovani a rischio

8. 

Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro

9. 

Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

10. 

Ambiente ed ecosistemi

11. 

Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica

12. 

Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

13. 

Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale

14. 

Società civile

15. 

Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza

16. 

Diritti umani — attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

17. 

Asilo e migrazione

18. 

Servizi correzionali e custodia cautelare

19. 

Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità

20. 

Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto

21. 

Violenza domestica e di genere

22. 

Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse

▼B

PROTOCOLLO 39

sull’ecu



Ai fini dell’accordo per «ecu» s’intende l’ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell’accordo i termini «unità di conto europea» vengono sostituiti da «ecu».

PROTOCOLLO 40

sulle Svalbard



1. All’atto della ratifica dell’accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall’applicazione dell’accordo.

2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l’associazione europea di libero scambio, l’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l’accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.

PROTOCOLLO 41

sugli accordi vigenti



A norma dell’articolo 126 dell’accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).



▼M1 —————

▼B

1.12.1987

Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d’Austria, dall’altro, sulla collaborazione nel campo dell’economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio.

19.11.1991

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia.

PROTOCOLLO 42

sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici



Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all’accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l’altro, l’obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell’accordo.

PROTOCOLLO 43

sull’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia



Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell’accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.

▼M1 —————

▼M135

PROTOCOLLO 44

▼M268

Sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello spazio economico europeo

1.

Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

a) 

all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e

b) 

nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci «Periodo transitorio» dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2.

Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

▼B

PROTOCOLLO 45

sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo



Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.

PROTOCOLLO 46

sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca



Alla luce dei risultati del riesame biennale dell’andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.

PROTOCOLLO 47

sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino



Le Parti contraenti autorizzano l’importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell’accordo, riportata ►M7  nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

▼M7

Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell’appendice 2.

▼B

Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall’uva ottenute esclusivamente in quel territorio».

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento ►M7  nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

▼M12

Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo.

▼M198

Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.

▼M180

APPENDICE 1

▼M248 —————

▼M257 —————

▼M248

8. 

►M310  32013 R 1308: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) 

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 1, paragrafo 2, lettera l), cfr. allegato I, parte XII,
articolo 3, paragrafo 1, cfr. allegato II, parte IV,
articolo 75, paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m), paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera d),
articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, cfr. allegato VII, parte II, cfr. appendice I dell'allegato VII,
articolo 80, cfr. allegato VIII,
articoli 81 e 82,
articolo 83, paragrafi 2 e 3,
articoli 92 — 108,
articoli 112 e 113,
articoli 117 — 121,
articolo 146 e
articolo 147, paragrafi 1 e 2.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) 

I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 229 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto. ◄

9. 

32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), ►M266  modificato da:

— 
32013 R 0144: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56) ◄ ,

▼M272

— 
32012 R 0314: Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.

▼M272

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) 

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b),
articoli 22 e 23,
articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 4 e 5, cfr. allegato VI,
articoli 25 e 26, cfr. allegato VIII,
articolo 29, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3,
articolo 31, paragrafi 1, 2, 5 e 6, cfr. allegato IX bis,
articoli da 32 a 35,
articolo 47,
articolo 48, paragrafo 1, e
articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) 

L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:

Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione «Spazio economico europeo» anziché il logo dell'Unione e l'indicazione «Unione europea».

c) 

Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase «Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.» è sostituita da «L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.».

d) 

Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:

— 
«— 

in norvegese:

a) 

for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

b) 

for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”

c) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

d) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”

e) 

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”.»

▼M248

10. 

32009 R 0606: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), ►M256  modificato da:

— 
32009 R 1166: Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 27),
— 
32011 R 0053:Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1) ◄ ,

▼M266

— 
32013 R 0144:Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56),

▼M272

— 
32012 R 0315: Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38),

▼M296

— 
32013 R 1251: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 28),
— 
32014 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 9),

▼M311

— 
32015 R 0596: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/596 della Commissione, del 15 aprile 2015 (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 21),

▼M312

— 
32015 R 1576: Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015 (GU L 246 del 23.9.2015, pag. 1),

▼M325

— 
32016 R 0765: Regolamento delegato (UE) 2016/765 della Commissione, dell'11 marzo 2016 (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 1).

▼M335

— 
32017 R 1961: Regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017 (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 25).

▼M248

11. 

32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), ►M256  modificato da:

— 
32010 R 0401: Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 (GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 13), rettificato dalla GU L 248 del 22.9.2010, pag. 67,
— 
32011 R 0538: Regolamento (UE) n. 538/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 6), ◄

▼M257

— 
32011 R 0670: Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6),

▼M267

— 
32012 R 0579: Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012 (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4),
— 
32012 R 1185:Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell’11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18),

▼M281

— 
32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),

▼M304

— 
32013 R 0753: Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013 (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21),

▼M332

— 
32017 R 1353: Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017 (GU L 190 del 21.7.2017, pag. 5).

▼M267

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) 

all’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.»

b) 

Nella tabella della parte A dell’allegato X è inserito quanto segue:



«in norvegese:

sulfitter” o “svoveldioksid

egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin

melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein” »

c) 

Nella tabella dell’allegato Xa è aggiunto quanto segue:



«NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av” »

▼M256

12. 

32010 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 3).

▼M266

13. 

32013 R 0172: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).

▼M313

14. 

32014 R 1271: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).

▼M328

15. 

32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).

▼M344

16. 

32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).

▼M7

APPENDICE 2

che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si intende per:

a) 

«normativa concernente il commercio del vino»: qualsiasi disposizione del presente protocollo;

b) 

«autorità competente»: ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l’osservanza della normativa concernente il commercio del vino;

c) 

«autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

d) 

«autorità richiedente»: l’autorità competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

e) 

«autorità interpellata»: l’organismo o l’autorità competente all’uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

f) 

«infrazione»: qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificate nella presente appendice. La corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino è garantita, in particolare, tramite l’assistenza reciproca, l’individuazione e l’esame delle infrazioni a detta normativa.
2.  
L’assistenza per questioni relative alla normativa in parola, contemplata nella presente appendice, si applica a qualsiasi autorità delle Parti contraenti. Essa non pregiudica le norme relative alla procedura penale o alla cooperazione giudiziaria reciproca fra le Parti contraenti in materia penale.



TITOLO II

CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE

Articolo 3

Principi

1.  
Le Parti contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire l’assistenza di cui all’articolo 2 mediante misure di controllo appropriate.
2.  
Tali controlli sono effettuati sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, le Parti contraenti provvedono affinché i controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3.  

Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un’efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:

— 
abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti;
— 
abbiano accesso ai locali commerciali (o ai depositi) e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
— 
abbiano la possibilità di effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti;
— 
abbiano la possibilità di prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
— 
abbiano la possibilità di consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
— 
abbiano la possibilità di prendere adeguati provvedimenti cautelari per quanto riguarda l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e l’esportazione in un’altra Parte contraente nonché la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l’elaborazione di un siffatto prodotto, qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione del presente protocollo, soprattutto in caso di manipolazione fraudolenta e di rischi per la salute pubblica.

Articolo 4

Autorità di controllo

1.  
Qualora una Parte contraente designi più autorità competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.
2.  

Ogni Parte contraente designa un’unica autorità di contatto. L’autorità designata:

— 
trasmette, ai fini dell’attuazione della presente appendice, le richieste di cooperazione alle autorità di contatto delle altre Parti contraenti;
— 
riceve da tali autorità le richieste di cooperazione che trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte contraente interessata da cui dipende;
— 
rappresenta tale Parte contraente rispetto alle altre Parti contraenti nel quadro della cooperazione di cui al titolo IH;
— 
notifica alle altre Parti contraenti le misure adottate ai sensi dell’articolo 3.



TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO

Articolo 5

Assistenza a richiesta

1.  
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di verificare la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino, incluse le informazioni riguardanti operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2.  
Dietro richiesta motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata effettua o prende le misure necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o controlli specifici atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.
3.  
L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un’autorità nazionale.
4.  

D’intesa con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l’incarico:

— 
di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio ha sede l’autorità interpellata, relative alla verifica della corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti di registri; ovvero
— 
di assistere alle azioni richieste conformemente al paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d’intesa con l’autorità competente interpellata.

5.  
L’autorità competente richiedente che desidera inviare presso una Parte contraente un agente designato conformemente al disposto del paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino del suddetto comma, ne informa l’autorità interpellata in tempo utile, anteriormente all’inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell’autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell’autorità richiedente:

— 
esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,
— 
godono, nei limiti che la Parte contraente da cui dipende l’autorità interpellata impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione:
— 
del diritto di accesso di cui all’articolo 3, paragrafo 3,
— 
di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’autorità interpellata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3,
— 
adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti della Parte contraente sul cui territorio si svolgono le operazioni di controllo.
6.  

Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all’autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:

— 
le risposte a tali richieste e
— 
le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un’autorità competente:

— 
invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un’autorità competente di un’altra Parte contraente,
— 
risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un’autorità competente di un’altra Parte contraente.

Articolo 6

Notifica urgente

Qualora un’autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata

— 
che un prodotto contemplato nel presente protocollo non è conforme alla normativa concernente il commercio del vino o è stato oggetto di azioni fraudolente per essere elaborato o commercializzato e
— 
che tale mancata osservanza della normativa riguarda più specificamente una o più altre Parti contraenti e può avere come conseguenze misure amministrative o azioni giudiziarie;

essa notifica immediatamente il fatto, tramite l’autorità di contatto da cui dipende, all’autorità di contatto della Parte contraente interessata.

Articolo 7

Forme e contenuto delle richieste di assistenza

1.  
Le richieste ai sensi della presente appendice sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali, le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

— 
denominazione dell’autorità richiedente che inoltra la richiesta;
— 
misura richiesta;
— 
oggetto e motivazione della richiesta;
— 
leggi, norme e altri strumenti giuridici in questione;
— 
indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
— 
sintesi dei fatti pertinenti.
3.  
Le richieste sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.
4.  
Se la richiesta non soddisfa i requisiti di forma, può esserne chiesta la correzione o il completamento; possono, tuttavia, essere adottate misure cautelari.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  

Le Parti contraenti o l’autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:

— 
pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, ovvero
— 
riguardare norme valutarie o fiscali.
2.  
L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3.  
Se l’assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Disposizioni comuni

1.  

Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

— 
la composizione e le caratteristiche organolettiche;
— 
la designazione e la presentazione;
— 
l’osservanza delle norme che disciplinano l’elaborazione e la commercializzazione del prodotto in questione.
2.  

Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:

— 
allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi di informazione e
— 
ad eventuali azioni amministrative o giudiziarie intentate in seguito alle operazioni in causa.
3.  
Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione della presente appendice sono a carico della Parte contraente che ha designato un agente per le misure di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4.
4.  
Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Prelievo di campioni

1.  
Nell’ambito dell’applicazione dei titoli II e III l’autorità competente di una Parte contraente può chiedere all’autorità competente di un’altra Parte contraente di procedere al prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte contraente.
2.  
L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e stabilisce, fra l’altro, in quale laboratorio detti campioni debbano essere analizzati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per l’analisi di campioni paralleli. A tal fine l’autorità interpellata trasmette un adeguato numero di campioni all’autorità richiedente.
3.  
In caso di disaccordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in relazione ai risultati dell’analisi di cui al paragrafo 2, si fa ricorso ad un’analisi di arbitrato effettuata da un laboratorio designato di comune accordo.

Articolo 12

Obbligo di osservare la riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente appendice sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata in forza delle pertinenti leggi applicabili nella Parte contraente che le ha ricevute o delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2.  
La presente appendice non impone alla Parte contraente la cui legislazione o le cui procedure amministrative impongono limiti più rigorosi per la tutela di segreti industriali e commerciali rispetto alle disposizioni previste nella presente appendice di fornire informazioni qualora la Parte contraente richiedente non provveda all’osservanza di tali limiti più rigorosi.

Articolo 13

Uso delle informazioni

1.  
Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente appendice; esse possono essere utilizzate per altri fini in ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2.  
Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate per violazione delle norme penali di diritto comune a condizione che siano state ottenute nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.
3.  
Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai tribunali possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Articolo 14

Informazioni ottenute in forza della presente appendice — Valore probante

Le constatazioni effettuate dagli agenti all’uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell’applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.

Articolo 15

Persone oggetto dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.

Articolo 16

Attuazione

1.  

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:

— 
gli elenchi delle autorità di contatto designate in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa della presente appendice;
— 
gli elenchi dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.
2.  
Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di attuazione adottate conformemente alle disposizioni della presente appendice. In particolare si trasmettono reciprocamente le disposizioni nazionali e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare pertinenza per la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino.

Articolo 17

Complementarità

La presente appendice integra e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

▼B

PROTOCOLLO 48

sugli articoli 105 e 111



Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

PROTOCOLLO 49

su Ceuta e Melilla



I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.

▼M121

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo



LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 22 ).

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3)

Il regime prefenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 23 ) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4)

Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

(5)

Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ( 24 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni ceche.

(6)

Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle citate procedure.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre.Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

za Českou republiku

signatory

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti

Codice NC ( 25 )

0101 10 90
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0105 19
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 31
0307 91 00
0407 00
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603 10 30
0603 90 00
0604
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 90
0710 10 00
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1603 00 10
1605 90 30
1703
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002
2003
2005 90 10
2005 90 50
2006 00 91
2006 00 99
2007 91 90
2007 99 10
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 92 72
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90

ALLEGATO A(b)



Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

Aliquota del dazio applicabile (3) (4)

(% dazio NPF)

Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dall'1.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0101 90 19

Cavalli vivi, non destinati alla macellazione

67

illimitata

illimitata

 

 

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

20

178 000 capi

178 000 capi

0

 (5) (11)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

20

153 000 capi

153 000 capi

0

 (5) (11)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6 % ad valorem

7 000 capi

7 000 capi

0

 (6) (11)

0103 91 10

0103 92 19

Animali vivi delle specie suine domestiche

20

1 500

1 500

0

 (11)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

2 150

2 150

0

 (7) (11)

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3 500

3 500

0

 (11)

ex  02 03

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

13 000

14 500

1 500

 (10) (11) (14)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 (10) (11)

0207

Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

11 700

13 050

1 350

 (10) (11)

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

4 188

5 500

0

 (10) (11)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

esenzione

150

300

0

 (10)

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

300

600

0

 (10)

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

1 375

1 500

0

 (10) (11)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

6 630

7 395

765

 (10) (11)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

20

375

375

0

 (11) (12)

0408 19 81

Tuorli di uova, liquidi

0408 19 89

Tuorli di uova, congelati

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

20

2 750

2 750

0

 (11) (13)

0408 99 80

Uova di volatili, altre

ex 0603 10 10

ex 0603 10 20

ex 0603 10 40

ex 0603 10 50

ex 0603 10 80

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o novembre — 31 maggio)

2 % ad valorem

illimitata

illimitata

 

 

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

20

250

250

0

 (11)

ex 0707 00 05

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio — 31 ottobre)

80

illimitata

illimitata

 

 (9)

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Arance dolci, fresche

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, fresche

esenzione

500

500

0

 (11)

0809 20 05

0809 20 95

Ciliege

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0809 40 05

Prugne

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0810 20 10

Lamponi, freschi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 10 90

Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 19

Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 31

Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 39

Ribes nero, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 10 11

0811 20 11

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 85

Frutta

20

500

500

0

 

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

100 000

200 000

0

 (10)

1002

Segala

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1003

Orzo

esenzione

42 125

50 000

0

 (10) (11)

1004

Avena

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

10 000

20 000

0

 (10)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1101 00

Farine di frumento (grano) e frumento segalato

20

16 875

16 875

0

 

1107

Malto

esenzione

45 250

45 250

0

 (10) (11)

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali

esenzione

875

875

0

 (11)

1514 11 10

1514 91 10

Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana

esenzione

11 375

11 375

0

 (11)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

3 680

4 370

690

 (10) (11)

da1602 41 a1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

da1602 31 a1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 300

1 450

150

 (10) (11)

1602 50 31

Altre preparazioni o conserve di carni,

65

illimitata

illimitata

 

 

1602 50 39

di frattaglie o di sangue, della specie bovina, altre

65

 

 

1602 50 80

65

 

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (11)

2007 10 10

Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

esenzione

445

500

0

 (10) (11)

2007 99 31

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

83

illimitata

illimitata

 

 (9)

2009 11 19

Succhi di frutta

esenzione

1 000

1 200

200

 (11)

2009 11 99

 

2009 12 00

 

2009 19 19

 

2009 19 98

 

2009 21 00

 

2009 29 19

 

2009 29 99

 

2009 31 19

 

2009 31 51

 

2009 31 59

 

2009 31 91

 

2009 31 99

 

2009 39 19

 

2009 39 39

 

2009 39 55

 

2009 39 59

 

2009 39 95

 

2009 39 99

 

2009 41 91

 

2009 41 99

 

2009 49 19

 

2009 49 93

 

2009 49 99

 

2009 61 10

 (9)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (9)

2009 69 51

 (9)

2009 69 59

 (9)

2009 69 90

 

2009 79 11

2009 79 91

Succhi di mela

esenzione

250

250

 

 (9)

(1)   

Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(2)   

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(3)   

Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(4)   

Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(5)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(6)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(7)   

La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(8)   

Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(9)   

Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.

(10)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(11)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(12)   

In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(13)   

In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(14)   

Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1.

I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:



Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero, fresco

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco

23,3

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero

99,5

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri

79,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

39,0

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

29,5

2.

I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3.

Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.

4.

Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5.

Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice della tariffa doganale ceca ( 26 )

0101 90 11
0105 19 20
0105 19 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 30
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 10
0602 10 90
0602 20 10
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 91
0602 90 99
0603 90 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 10
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 51 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 60
0709 90 90
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 10
0809 20 05
0809 20 95
0809 30
0809 40 05
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
0909 30 00
0909 40 00
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1502 00 90
1503 00
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1703 10 00
1703 90 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002 10 10
2002 10 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50
2008 70
2008 92 72
2008 99 41
2008 99 51
2009 50 10
2009 50 90
2009 61
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98

ALLEGATO B(b)



Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale ceca (1)

Designazione delle merci (2)

Dazio ad valorem applicabile (3)

Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dall'1.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

13 000

14 500

1 500

 (4) (5)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

esenzione

0203 19 55

0203 29 55

Carni di animali della specie suina, altre

15

illimitata

illimitata

 

 

0204

Carni di animali della specie ovina

esenzione

150

300

0

 

0207

Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

5 200

5 800

600

 (4) (5)

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

1 000

1 000

0

 (4) (5)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

esenzione

250

500

0

 (4)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

5

illimitata

illimitata

 

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

12,5

illimitata

illimitata

 

 

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

300

600

0

 (4)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

573

800

0

 (4) (5)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

6 630

7 395

765

 (4) (5)

0408 11

Tuorli di uova di volatili, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0408 91

Tuorli di uova di volatili, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 10

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o gennaio — 31 maggio)

(1o novembre — 31 dicembre)

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 20

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 40

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 50

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 80

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 10

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o giugno — 31 ottobre)

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 20

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 40

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 50

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 80

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Patate, altre

6

15 000

15 000

0

 

ex 0702 00

Pomodori freschi

8

2 000

2 000

0

 

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

(1o aprile — 30 novembre)

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 90

Altri

6

illimitata

illimitata

 

 

ex 0705 11 00

Lattughe a cappuccio

(1o aprile — 30 novembre)

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0710 21 00

Piselli, congelati

4,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola

(1o gennaio — 14 luglio)

(1o novembre — 31 dicembre)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 20

Golden delicious

(1o agosto — 31 dicembre):

10

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 50

Granny Smith

(1o agosto — 31 dicembre:

10

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 90

Altre

(1o agosto — 31 dicembre):

10

illimitata

illimitata

 

 

1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

25 000

50 000

0

 (4)

1002

Segala

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1003

Orzo

esenzione

20 000

40 000

0

 (4)

1004

Avena

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1005 90 00

Granturco, altro

esenzione

42 150

10 000

0

 (4) (5)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1107

Malto

esenzione

2 500

5 000

0

 (4)

1515 90 51

Altri grassi e oli vegetali fissi, altri

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1515 90 91

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1515 90 99

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1516 10

Grassi e oli animali

10

400

400

0

 

1516 20

Grassi e oli vegetali

9

1 000

1 000

0

 

1516 20 95

Grassi e oli vegetali

esenzione

2 000

2 000

0

 

1516 20 96

esenzione

 

1516 20 98

esenzione

 

1517 10 90

Margarina

10

530

530

0

 

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

3 680

4 370

690

 (4)

da 1602 41 a 1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

da 1602 31 a 1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 300

1 450

150

 (4)

ex 1602 20 90

Pâté, di varia grandezza

9

479

479

0

 

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina, altre

9

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 

2007 10 10

Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

esenzione

445

500

0

 (4) (5)

2008 92

Miscugli di frutta

4

illimitata

illimitata

 

 

2009 69

Succhi di uva, altri

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 11

2009 79 91

Succhi di mela

10

illimitata

illimitata

 

 

2309 90

Alimenti per animali

1,2

illimitata

illimitata

 

 

2401

Tabacchi non lavorati

2,4

2 000

2 000

0

 

(1)   

Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

(2)   

La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)   

Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(4)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

(5)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

image

image

ALLEGATO C

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex 2204 10

Vini spumanti

esenzione

13 000

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 29

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice della tariffa doganale ceca

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

2204 10 11

Vini spumanti di qualità

esenzione

20 000

ex 2204 10 19

Vini spumanti di qualità (1)

2204 2111-78

2204 2181-82

2204 2187-98

2204 2912-75

2204 2981-82

2204 2987-98

Vini di uve fresche di qualità

2204 29

Vini di uve fresche

25%

300 000

(1)   

Tranne il vino spumante elaborato con l'aggiunta di CO2.

4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

a) 

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) 
i) 

originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 27 );

ii) 

originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.

▼M122

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo



LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 28 ).

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3)

Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 29 ) per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4)

Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 3 maggio 2000 e il 21 giugno 2002.

(5)

Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ( 30 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica slovacca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni slovacche.

(6)

Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica slovacca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, che figura nell'allegato C, costituisce parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica slovacca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle summenzionate procedure.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre.V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisíetri.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca di seguito elencati sono aboliti

Codice NC ( 31 )

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 10
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0701 90 50
0703 10 11
0703 20 00
0703 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0806 20
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1105 20 00
1106 10 00
1106 30 90
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1512 21
1512 29
1513
1515
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1522 00 91
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 90 20
2001 90 50
2003 20 00
2003 90 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 19 11
2008 19 19
2008 19 51
2008 19 95
2008 19 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 68
2008 99 99
2009 11 19
2009 11 99
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 93
2009 49 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309

ALLEGATO A(b)



Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica slovacca sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (2)

(% dazio NPF)

Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annua dal 1o.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

20

178 000 capi

178 000 capi

0

 (3) (9)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

20

153 000 capi

153 000 capi

0

 (3) (9)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6 %

ad valorem

7 000 capi

7 000 capi

0

 (4) (9)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

4 300

4 300

0

 (5) (9)

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

3 500

3 500

0

 (8) (9)

ex  02 03

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 800

3 000

300

 (8) (9) (12)

da0210 11 a0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

esenzione

 (8) (9)

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

da 0206 10 a 29

0210 20

Carni di animali della specie bovina (frattaglie)

esenzione

500

1 000

0

 (8)

ex  02 07

Polli, freschi, refrigerati o congelati

(escluse le voci 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 89 )

esenzione

1 560

1 740

180

 (8) (9)

da1602 31 a1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

2 500

3 500

0

 (8) (9)

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

 

 

 

 

 

0404

Prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

250

500

0

 (8) (9)

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

750

750

0

 (8) (9)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

2 930

3 000

300

 (8) (9)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili, in guscio

20

3 125

3 125

0

 (9)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

20

250

250

0

 (9) (10)

0408 19 81

Tuorli di uova, liquidi

0408 19 89

Tuorli di uova, congelati

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

20

1 250

1 250

0

 (9) (11)

0408 99 80

Uova di volatili, altre

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

esenzione

2 600

2 900

300

 (7) (8) (9)

ex 0707 00 05

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio-31 ottobre)

80

illimitata

illimitata

 

 (7)

ex 0708 10 00

Piselli, freschi o refrigerati (1o settembre-31 maggio)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 0708 10 00

Piselli, freschi o refrigerati (1o giugno-31 agosto)

esenzione

130

145

15

 (9)

0709 90 70

Zucchine

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0806 10 10

Uve da tavola

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0808 10

Mele, fresche

esenzione

7 625

15 000

0

 (7) (8) (9)

0809 20

Ciliege

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0809 30 90

Pesche

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0809 40 05

Prugne

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

esenzione

250

250

0

 (6) (9)

0810 20 10

Lamponi, freschi

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

esenzione

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

esenzione

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 90

Altre bacche

24

illimitata

illimitata

 

 

0811 10 90

Fragole, congelate

36

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 19

Bacche, con aggiunta di zucchero, congelate

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 31

Lamponi, senza aggiunta di zucchero, congelati

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 39

Ribes nero, congelato

esenzione

330

370

40

 (6) (9)

0811 20 39

Ribes nero, congelato

28

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato

esenzione

350

390

40

 (6) (9)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato

33

illimitata

illimitata

 

 (6)

ex  08 11

Altre frutta, escluse le voci 0811 10 90 , 0811 20 19 , 0811 20 31 , 0811 20 39 , 0811 20 51 , 0811 20 59 , 0811 20 90 , 0811 90 50 , 0811 90 70 , 0811 90 75 , 0811 90 80 , 0811 90 85 , 0811 90 95

20

250

250

0

 (9)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

50 000

100 000

0

 (8)

1002

Segala

esenzione

1 000

2 000

0

 (8)

1003

Orzo

esenzione

16 000

15 000

0

 (8) (9)

1004

Avena

esenzione

500

1 000

0

 (8)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

35 000

70 000

0

 (8)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

500

1 000

0

 (8)

1101 00

Farine di frumento (grano) e frumento segalato

20

16 875

16 875

0

 (9)

1107 10 99

Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento

esenzione

18 125

18 125

0

 (9)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

300

350

50

 (8) (9)

da1602 41 a1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina

esenzione

100

200

0

 (8)

1703

Melassi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

125

125

0

 (9)

ex 2001 90 96

Asparagi

esenzione

130

145

15

 (9)

2002

Pomodori, preparati o conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (8) (9)

2007 99 31

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

83

illimitata

illimitata

 

 (7)

2009 12 00

Succhi di frutta

esenzione

500

600

100

 (9)

2009 19 98

2009 21 00

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 19

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 61 10

 (7)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (7)

2009 69 51

 (7)

2009 69 59

 (7)

2009 69 90

 

2009 71

2009 79

Succhi di mela

esenzione

250

250

0

 (7) (9)

2009 71

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 30

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 93

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 99

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 80 99

Succo di ribes nero

36

illimitata

illimitata

 

 

(1)   

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)   

Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5)   

La Comunità può tenere conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6)   

Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7)   

La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(10)   

In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(11)   

In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(12)   

Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1.

I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica slovacca, sono stabiliti nel modo seguente:



Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero, fresco

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco

23,3

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

99,5

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altri

79,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

39,0

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

29,5

2.

I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3.

Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità slovacche per consentire loro di rimediare alla situazione.

4.

Su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5.

Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice della tariffa doganale slovacca ( 32 )

0101 90 11
0101 90 19
0102 90 90
0103 91 90
0103 92 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 31
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 34 10
0207 34 90
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 99 10
0210 99 71
0210 99 79
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 80
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0703 10 11
0703 90 00
0709 51 00
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 90
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 10 10
0806 20
0808 20 90
0809 20 05
0809 20 95
0809 30 90
0809 40 05
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1205 10 10
1205 90 00
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 29 60
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1503 00 11
1503 00 19
1503 00 30
1503 00 90
1510 00 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 91
2005 60 00
2005 90 10
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 99
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 90
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2309

ALLEGATO B(b)



Le importazioni nella Repubblica slovacca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale slovacca

Designazione delle merci (1)

Dazio ad valorem applicabile

Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dal 1o.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

1 750

3 500

0

 (2)

da 0206 10 a 29

0210

Carni di animali della specie bovina (frattaglie)

esenzione

500

1 000

0

 (2)

0204

Carni di animali della specie ovina

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (2)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 800

3 000

300

 (2) (3) (4)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0207

Polli, freschi, refrigerati o congelati

esenzione

650

725

75

 (2) (3)

da 1602 31 a 1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

350

500

0

 (2) (3)

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

 

 

 

 

 

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

250

500

0

 (2) (3)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

252

300

0

 (2) (3)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

1 895

2 100

195

 (2) (3)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 50

Patate, di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Patate, altre

6

500

500

0

 (3)

0702 00 00

Pomodori, freschi

esenzione

2 600

2 900

300

 (2) (3)

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

(dal 15 aprile al 30 novembre)

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 90

Altri

6

illimitata

illimitata

 

 

ex 0705 11 00

Cavoli a cappuccio

(dal 1o aprile al 30 novembre)

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0708 10 90

Piselli, freschi o refrigerati

(dal 1o giugno al 31 agosto)

esenzione

130

145

15

 (3)

0708 90 00

Legumi di granella

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0709 60 10

Peperoni

4,3

illimitata

illimitata

 

 

0709 60 99

Altri

4,3

illimitata

illimitata

 

 

0807 11 00

Cocomeri

4

illimitata

illimitata

 

 

0809 10 00

Albicocche

4,2

illimitata

illimitata

 

 

0809 30 10

Pesche noci

4

illimitata

illimitata

 

 

0808 10

Mele, fresche

esenzione

7 500

15 000

0

 (2) (3)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

15 000

30 000

0

 (2)

1002

Segala

esenzione

1 000

2 000

0

 (2)

1003

Orzo

esenzione

15 000

30 000

0

 (2)

1004

Avena

esenzione

500

1 000

0

 (2)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

5 350

10 000

0

 (2)

1006

Riso

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

500

1 000

0

 (2)

1107 10 99

Malto

esenzione

1 500

3 000

0

 (2)

1516 10

Grassi e oli animali

10

1 000

1 000

0

 (3)

1516 20

Grassi e oli vegetali

9

1 000

1 000

0

 (3) (5)

1517 10 90

Margarina

10

270

270

0

 (3)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

300

350

50

 (2) (3)

da 1602 41 a 1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

ex 1602 20 90

Pâté, di diverse grandezze

9

265

265

0

 (3)

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina

esenzione

100

200

0

 (2)

1703

Melassi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (2)

ex 2001 90 96

Asparagi

esenzione

130

145

15

 (3)

2002

Pomodori, preparati o conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (2) (3)

2005 90 60

Carote

5

illimitata

illimitata

 

 

2005 90 70

Miscugli di ortaggi

5

illimitata

illimitata

 

 

2005 90 80

Altri

5

illimitata

illimitata

 

 

2008 50

Albicocche

4

illimitata

illimitata

 

 

2008 70

Pesche

4

illimitata

illimitata

 

 

2008 92 16

2008 92 16

2008 92 16

Miscugli di frutta

4

illimitata

illimitata

 

 

2009 69 71

Succhi d'uva

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 69 79

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 71

Succhi di mela

10

illimitata

illimitata

 

 

2009 79

10

illimitata

illimitata

 

 

2401

Tabacchi non lavorati

2,4

1 000

1 000

0

 (3)

(1)   

La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

(3)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(4)   

Esclusi i filetti presentati separatamente.

(5)   

Escluse le voci 1516 20 95, 1516 20 96 e 1516 20 98.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

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ALLEGATO C

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1.

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovacca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex  22 04

Vini di uve fresche

esenzione

2 500

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica slovacca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni nella Repubblica slovacca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice della tariffa doganale slovacca

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

10 000

ex 2204 21

Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

2204 29

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

25 %

20 000

4.

La Repubblica slovacca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Il presente accordo riguarda il vino

a) 

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) 
i) 

originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 33 );

ii) 

originario della Repubblica slovacca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovacca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7.

Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti convengono di proseguire immediatamente i negoziati già avviati allo scopo di concludere rapidamente un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni delle bevande spiritose e dei vini, compreso lo «Slovenske Tokajske Vino» originario della parte slovacca della regione di coltivazione del Tokaj.

9.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

10.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

11.

Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica slovacca.



( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

( 1 ) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

( 2 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 3 ) Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.

( 4 ) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

( 5 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 6 ) 387 D 0516: decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1).

( 7 ) Decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22).

( 8 ) 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), ►M235  modificato da:

— 
32008 R 1361: Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12), ◄

▼M293

— 
32014 R 0721: Regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

▼M234

( 9 ) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

( 10 375 R 0337: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:

— 
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 99)
— 
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

▼M135

— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.

( 11 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29) ►M8   Per quanto riguarda la decisione 91/49/CEE del Consiglio, si concorda che, a decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alle spese amministrtive relative alle azioni di svolgimento dei programmi della Comunità di cui alla linea di bilancio B3-4104, «Azioni a favore degli anziani». ◄

( 12 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

— 
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)
— 
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

▼M161

— 
1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 del 1o.1.1995, pag. 1).

▼M135

— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.

( 13 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

( 14 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 15 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

( 16 ) Decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

( 17 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

( 18 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

( 19 ) 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

( 20 ) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

( 21 ) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

( 22 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

( 23 ) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

( 24 ) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

( 25 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

( 26 ) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

( 27 ) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

( 28 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

( 29 ) Quale definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001).

( 30 ) Quale definito nel decreto del governo della Repubblica slovacca n. 598/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica slovacca.

( 31 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).