ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 487

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
22 dicembre 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2022/C 487/01

Decisione Dell'ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, del 12 dicembre 2022, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

1

 

Consiglio

2022/C 487/02

Avviso all'attenzione di determinate entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

3

2022/C 487/03

Avviso all'attenzione di determinate persone ed enti creditizi principali oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

4

2022/C 487/04

Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

5

 

Commissione europea

2022/C 487/05

Tassi di cambio dell'euro — 21 dicembre 2022

7

2022/C 487/06

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 gennaio 2023 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, ]

8

 

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 487/07

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 487/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12


 

Rettifiche

 

Rettifica della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regolamento (UE) 2022/2379, per quanto riguarda l'importanza di istituire in tutti gli Stati membri un registro tenuto dalle autorità nazionali competenti sull'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura ( GU C 466 del 7.12.2022 )

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 487/1


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 12 dicembre 2022

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2022/C 487/01)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (2) (le «misure di attuazione»), l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve essere indicizzato, se del caso, ogni anno sulla base di dati elaborati in applicazione dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

(2)

La Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per la seconda metà del 2022 al 4,5 %. Pertanto, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere aumentato a 27 937 EUR, con effetto dal 1o luglio 2022.

(3)

Le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 30 è fissato a 27 937 EUR con effetto dal 1o luglio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

 


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


Consiglio

22.12.2022   

IT

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C 487/3


Avviso all'attenzione di determinate entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(2022/C 487/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle entità figuranti negli allegati VIII e IX della decisione 2014/512/PESC (1) e negli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 833/2014 (2), nonché all'attenzione del Fondo russo per gli investimenti diretti, entità figurante all'articolo 4 ter della decisione 2014/512/PESC e all'articolo 2 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti di tali entità.

Si informano le entità interessate che anteriormente al 3 gennaio 2023 possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni relative al mantenimento delle misure restrittive al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13.

(2)  GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1.


22.12.2022   

IT

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C 487/4


Avviso all'attenzione di determinate persone ed enti creditizi principali oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

(2022/C 487/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del sig. Khazalbek Atabekau (n. 10), sig. Andrei Galenka (n. 17), sig. Anatol Vasilieu (n. 20), sig. Leanid Zhurauski (n. 22), sig.ra Alena Dmuhaila (n. 35), sig.ra Sviatlana Katsuba (n. 39), sig. Igar Plysheuski (n. 41), sig.ra Marina Rakhmanava (n. 42), sig. Pavel Liohki (n. 64), sig. Ihar Lutsky (n. 65), sig. Dzmitry Kuryan (n. 71), sig. Dzmitry Shumlin (n. 73), sig. Siarhei Kalinnik (n. 75), sig. Aliaksandr Pietrash (n. 78), sig.ra Yuliya Hustyr (n. 85), sig.ra Natallia Buhuk (n. 89), sig.ra Alina Kasianchyk (n. 90), sig. Andrei Hrushko (n. 104), sig. Aleh Beliakou (n. 129), sig. Andrei Dailida (n. 131) e sig. Andrei Prokopuk (n. 179), persone che figurano nell'allegato I della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2), nonché all'attenzione di Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia) e Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione), enti creditizi principali che figurano nell'allegato V della decisione 2012/642/PESC del Consiglio e nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone e degli enti creditizi principali summenzionati.

Si informano tali persone e tali enti creditizi principali che anteriormente al 3 gennaio 2023 possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni e/o informazioni relative al mantenimento delle misure restrittive al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1 Affari globali e orizzontali

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 285 dell’17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 134 dell’20.5.2006, pag. 1.


22.12.2022   

IT

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C 487/5


Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 487/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di: sig. Viktor Alekseevich OZEROV (n. 9), sig. Vladimir Michailovich DZHABAROV (n. 10), sig. Andrei Aleksandrovich KLISHAS (n. 11), sig. Nikolai Ivanovich RYZHKOV (n. 12), sig. Aleksandr Borisovich TOTOONOV (n. 14), sig. Sergei Mikhailovich MIRONOV (n. 16), sig. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (n. 17), sig. Leonid Eduardovich SLUTSKI (n. 18), sig. Dmitry Olegovich ROGOZIN (n. 22), sig. Sergey Yurievich GLAZYEV (n. 23), sig.ra Valentina Ivanova MATVIYENKO (n. 24), sig. Sergei Evgenevich NARYSHKIN (n. 25), sig.ra Elena Borisovna MIZULINA (n. 33), sig. Valery Vasilevich GERASIMOV (n. 42), sig. Igor Vsevolodovich GIRKIN (n. 48), sig. Nikolai Platonovich PATRUSHEV (n. 74), sig. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (n. 75), sig. Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (n. 77), sig. Ramzan Akhmadovitch KADYROV (n. 80), sig. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (n. 81), sig. Pavel Yurievich GUBAREV (n. 82), Arkady Romanovich ROTENBERG (n. 92), sig. Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (n. 94), sig. Mikhail Sergeyevifch SHEREMET (n. 105), sig. Viktor Petrovich VODOLATSKY (n. 109), sig. Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (n. 110), sig. Ivan Ivanovich MELNIKOV (n. 113), sig. Alexander Mikhailovich BABAKOV (n. 119), sig. Oleg Konstantinovich AKIMOV (n. 121), sig. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (n. 131), sig. Eduard Aleksandrovich BASURIN (n. 137), sig. Alexander Vasilievich SHUBIN (n. 138), sig. Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (n. 143), sig. Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (n. 149), sig. Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV (n. 183), sig. Konstantin KNYRIK (n. 231), sig. Pyotr Olegovych TOLSTOY (n. 233), sig.ra Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA (n. 394), sig. Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK (n. 663), sig. Modest Alexeyevich KOLEROV (n. 685), sig. Roman Georgievich BABAYAN (n. 686), sig. Rustam Usmanovich MURADOV (n. 692), sig. Andrey Ivanovich SYCHEVOY (n. 693), sig. Peter Mikhaylovich FRADKOV (n. 696), sig. Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH (n. 718), sig. Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV (n. 726), sig. Sergei Petrovich ARENIN (n. 736), sig. Yuri Viktorovich ARKHAROV (n. 737), sig. Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV (n. 740), sig. Vladimir Andreyevich BEKETOV (n. 751), sig. Arsen Suleymanovich FADZAYEV (n. 759), sig. Yury Viktorovich FEDOROV (n. 760), sig. Nikolai Vasilyevich FYODOROV (n. 761), sig. Sergey Pavlovich IVANOV (n. 776), sig. Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN (n. 823), sig.ra Irina Alexandrovna PETINA (n. 829), sig. Alexander Vasilyevich RAKITIN (n. 832), sig. Lenar Rinatovich SAFIN (n. 849), sig. Peter Nikolayevich TULTAEV (n. 856), sig. Alexander Nikolayevich SHOKHIN (n. 884), sig.ra Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA (n. 912), sig.ra Lyudmila Vasilyevna RUKAVISHNIKOVA (n. 924), sig. Alexander Yevgenevych ANANCHENKO (n. 932), sig. Evgenij Evgenievich LAVRENOV (n. 938), sig. Aleksandr Aleksandrovich OPRISHENKO (n. 939), sig. Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV (n. 943), sig. Igor Nikolaevich HALEPA (n. 946), sig.ra Larisa Valentinovna TOLSTYKINA (n. 949), sig. Sergey Nikolaevich NEVEROV (n. 972), sig.ra Olga Alexandrovna MAKEEVA (n. 974), sig. Kirill Borisovich MAKAROV (n. 986), sig. Alexander Viktorovich MALKOV (n. 987), sig. Vladimir Anatolievich MEDVEDEV (n. 990), sig.ra Yulia Valentinovna MIKHAILOVA (n. 991), sig.ra Natalya Vladimirovna SERGUN (n. 1097), sig. Konstantin Evgenevich SKRYPNIK (n. 1099), sig. Yuriy Pavlovich YUROV (n. 1105), sig. Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV (n. 1107), sig. Andrei Fiodorovich SOPELNIK (n. 1108), sig. Oleg Valeryevich KOVAL (n. 1109), sig. Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV (n. 1111), sig. Mikhail Evgenievich MIZINTSEV (n. 1157), sig. Pavel Evgenevich PRIGOZHIN (n. 1174), sig. Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY (n. 1192), sig. Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO (n. 1193), sig. Aleksandr Yurievych KOBETS (n. 1194), sig. Vladimir Valeryevich ROGOV (n. 1195), sig. Alexandr Fedorovich SAULENKO (n. 1196), sig.ra Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA (n. 1210), cosiddetta «Repubblica popolare di Luhansk» (n. 3), cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk » (n. 4), cosiddetto «Stato federale di Novorossiya» (n. 5), Joint-stock company «Sparkling wine plant “Novy Svet”» (n. 20), Movimento pubblico «Repubblica di Donetsk» (n. 24), Movimento pubblico «Pace per la regione di Luhansk» (Mir Luganschine) (n. 25), Unione economica di Luhansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) (n. 28), JSC Russian Machines (n. 74), Novikombank (n. 80), Sovcombank (n. 81), VTB Bank (n. 82), JSC GTLK (n. 83), OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ) (n. 86), INDEPENDENT INSURANCE GROUP (n. 90), PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC (n. 91), Gruppo di società JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII (n. 92), OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant (n. 97), JSC REMDIZEL (n. 98), JSC SUKHOI Company (n. 99), JSC «121 AIRCRAFT REPAIR PLANT» (n. 100), Nightwolves MC (n. 103), Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) (n. 105), Russkiy Mir Foundation (n. 106), JSC Research and Production Association «Kvant» (n. 107), FORSS Group of Companies (n. 109), OJSC V. A. Degtyarev Plant (n. 113), JSC Irkut Corporation (n. 115), persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che, anteriormente al 3 gennaio 2023, possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


Commissione europea

22.12.2022   

IT

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C 487/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 dicembre 2022

(2022/C 487/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0636

JPY

yen giapponesi

140,29

DKK

corone danesi

7,4380

GBP

sterline inglesi

0,87651

SEK

corone svedesi

11,0623

CHF

franchi svizzeri

0,9836

ISK

corone islandesi

152,10

NOK

corone norvegesi

10,4309

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,218

HUF

fiorini ungheresi

402,93

PLN

zloty polacchi

4,6665

RON

leu rumeni

4,8937

TRY

lire turche

19,8541

AUD

dollari australiani

1,5859

CAD

dollari canadesi

1,4475

HKD

dollari di Hong Kong

8,2902

NZD

dollari neozelandesi

1,6850

SGD

dollari di Singapore

1,4366

KRW

won sudcoreani

1 367,63

ZAR

rand sudafricani

18,3529

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4219

HRK

kuna croata

7,5419

IDR

rupia indonesiana

16 573,77

MYR

ringgit malese

4,7197

PHP

peso filippino

58,556

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,907

BRL

real brasiliano

5,4913

MXN

peso messicano

20,9919

INR

rupia indiana

88,1090


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.12.2022   

IT

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C 487/8


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 gennaio 2023

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, (1) ]

(2022/C 487/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 448 del 25.11.2022, pag. 3.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.1.2023

2,56

2,56

0,36

2,56

7,43

2,56

2,92

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

2,56

15,10

2,56

2,56

2,56

2,04

2,56

2,56

2,56

7,62

2,56

8,31

2,44

2,56

2,56

2,77


(1)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


Garante europeo della protezione dei dati

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 487/9


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE

(2022/C 487/07)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)

Il 16 settembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.

La proposta intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei media, in particolare promuovendo l’attività e gli investimenti transfrontalieri nei servizi di media, aumentando la cooperazione e la convergenza normativa, agevolando la fornitura di servizi di media di qualità e garantendo un’allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche nel mercato interno dei media.

Il GEPD accoglie con favore l’obiettivo della proposta di proteggere la libertà e il pluralismo dei media, quale prerequisito per il funzionamento del mercato interno dell’UE dei servizi di media e, altrettanto importante, fattore chiave per la preminenza del diritto e la responsabilità democratica nell’Unione.

Il GEPD raccomanda tuttavia di chiarire in primis la portata del regolamento futuro, in senso sia personale sia materiale. In particolare, rileva che, nonostante l’intenzione della Commissione, chiaramente espressa nella proposta, di stabilire norme che garantiscano la protezione a livello dell’UE delle fonti di giornalisti, compresi i freelance, l’ambito di applicazione della proposta, così come attualmente definito, comprende solo i fornitori di servizi di media, e non tutti i giornalisti. Il GEPD raccomanda di aggiungere un riferimento esplicito ai giornalisti nelle pertinenti disposizioni del futuro regolamento, in modo da chiarire che qualsiasi giornalista, anche freelance o libero professionista, rientri nell’ambito di applicazione del futuro regolamento e possa quindi anche poter contare su una solida protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche. In aggiunta, raccomanda di chiarire i criteri per determinare quando un giornalista manca nella giurisdizione di uno Stato membro. Il GEPD raccomanda inoltre di chiarire orizzontalmente che il futuro regolamento lascia impregiudicata e non condiziona negativamente la legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (1), la direttiva (2) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (3).

In secondo luogo, sebbene il GEPD sostenga pienamente l’obiettivo della proposta di fornire garanzie specifiche per la libertà e il pluralismo dei media, nutre dubbi sull’efficacia pratica delle misure proposte per conseguire l’obiettivo perseguito. In particolare, il GEPD ritiene che, nella sua forma attuale, l’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) della proposta, in particolare per quanto riguarda le eccezioni al divieto di intercettazione, soggette ai fornitori di servizi di media di sorveglianza, anche mediante l’impiego di software spia sui loro dispositivi, non fornisca garanzie sufficienti e manchi di chiarezza giuridica. Il GEPD invita i colegislatori a definire ulteriormente e limitare la possibilità di rinunciare alla protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche, in linea con i principi di rigorosa necessità e proporzionalità quali interpretati nella giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare, resta convinto che l’unica opzione praticabile ed efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali nell’Unione, compresa la libertà dei media, da software spia di tipo militare altamente avanzati, sia un divieto generale di sviluppo e diffusione con eccezioni molto limitate ed esaustivamente definite, integrate da solide garanzie, come quelle suggerite nelle osservazioni preliminari del GEPD sui moderni software spia.

In terzo luogo, per quanto riguarda l’autorità o l’organismo nazionale indipendente incaricato di trattare i reclami in relazione a violazioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), della proposta, il GEPD raccomanda di garantire che il futuro regolamento stabilisca esplicitamente garanzie specifiche di indipendenza e fornisca una base giuridica esplicita per la cooperazione tra le autorità di controllo competenti, ciascuna delle quali agisce nei rispettivi settori di competenza. Inoltre, il GEPD consiglia che il futuro regolamento richieda una cooperazione strutturata tra le autorità di controllo competenti, comprese le autorità di protezione dei dati, e faccia esplicito riferimento alle autorità di controllo nazionali competenti coinvolte nella cooperazione e identifichi le circostanze in cui dovrebbe avere luogo la cooperazione. In particolare, il GEPD raccomanda di garantire che le autorità competenti indipendenti designate a norma del futuro regolamento abbiano il potere e il dovere di consultare le altre autorità di controllo nazionali competenti, comprese le autorità per la protezione dei dati, nel quadro delle loro indagini e delle loro valutazioni di conformità. Per quanto riguarda le autorità nazionali per la protezione dei dati, il GEPD raccomanda specificatamente di chiarire che le autorità competenti indipendenti di cui al futuro regolamento debbano essere in grado di fornire alle autorità di controllo competenti ai sensi del RGPD e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni ottenute nel contesto di audit e indagini sul trattamento di dati personali e includere una base giuridica esplicita a tal fine.

Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni riguardanti i fornitori di servizi di media, in particolare i loro titolari e titolari effettivi, il GEPD raccomanda di specificare esplicitamente nella proposta l’obiettivo, o gli obiettivi, di interesse pubblico perseguiti e di garantire che l’elenco delle categorie di informazioni da rendere disponibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della proposta sia chiaramente definito ed esplicitamente elencato nel futuro regolamento.

Infine, il GEPD raccomanda di chiarire se i dati personali saranno trattati nel corso della cooperazione o dell’assistenza reciproca tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione previsti nella proposta e, in caso affermativo, di stabilire esplicitamente le finalità del trattamento, le categorie specifiche di dati personali da trattare, il periodo di conservazione dei dati e l’individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 16 settembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE («la proposta») (4).

2.

La proposta si articola intorno a quattro obiettivi specifici, vale a dire: 1) promuovere l’attività e gli investimenti transfrontalieri nei servizi di media armonizzando alcuni aspetti dei divergenti quadri nazionali per il pluralismo dei media, in particolare al fine di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri; 2) aumentare la cooperazione e la convergenza normativa attraverso strumenti transfrontalieri di coordinamento, nonché pareri e orientamenti a livello di UE; 3) agevolare la fornitura di servizi di media di qualità riducendo il rischio di ingerenze indebite, pubbliche e private, nella libertà editoriale e 4) garantire un’allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche nel mercato interno dei media aumentando la trasparenza e l’equità nella misurazione dell’audience e nell’allocazione della pubblicità statale (5).

3.

Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 16 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 (6). Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 54 della proposta. A tale riguardo, il GEPD rileva altresì con soddisfazione di essere già stato consultato informalmente in precedenza, a norma del considerando 60 del regolamento (UE) 2018/1725.

4.   CONCLUSIONI

46.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

(1)

aggiungere un riferimento esplicito ai «giornalisti» nelle pertinenti disposizioni del futuro regolamento, in modo che qualsiasi giornalista, anche freelance o libero professionista, rientri nell’ambito di applicazione del futuro regolamento e possa quindi anche poter contare su una solida protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche e chiarire i criteri per determinare quando rientra nella giurisdizione di uno Stato membro;

(2)

chiarire orizzontalmente che il futuro regolamento lascia impregiudicata e non condiziona negativamente la legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie;

(3)

definire ulteriormente e limitare la possibilità di rinunciare alla protezione delle fonti e delle comunicazioni giornalistiche ai sensi dell’articolo 4, lettere b) e c), della proposta, in linea con i principi di rigorosa necessità e proporzionalità. In particolare, il GEPD resta convinto che l’unica opzione praticabile ed efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali nell’Unione, compresa la libertà dei media, da software spia di tipo militare altamente avanzati, sia un divieto generale di sviluppo e diffusione con eccezioni molto limitate ed esaustivamente definite, integrate da solide garanzie, come quelle suggerite nelle osservazioni preliminari del GEPD sui moderni software spia (7);

(4)

assicurare che il futuro regolamento stabilisca esplicitamente garanzie specifiche di indipendenza per le autorità o gli organismi incaricati di trattare i reclami in relazione a violazioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) della proposta;

(5)

assicurare che il futuro regolamento: 1) offra una base giuridica esplicita per la cooperazione tra le autorità di controllo competenti, ciascuna delle quali agisce nei rispettivi settori di competenza; 2) richieda una cooperazione strutturata tra le autorità di controllo competenti, comprese le autorità per la protezione dei dati; 3) faccia esplicito riferimento alle autorità nazionali di controllo competenti coinvolte nella cooperazione e individui le circostanze in cui dovrebbe avere luogo la cooperazione. In particolare, il GEPD raccomanda di garantire che le autorità competenti indipendenti designate ai sensi del futuro regolamento abbiano il potere e il dovere di consultare le altre autorità nazionali di controllo competenti, comprese le autorità per la protezione dei dati, nel contesto delle loro indagini e delle loro valutazioni di conformità. Per quanto riguarda le autorità nazionali per la protezione dei dati, il GEPD raccomanda specificatamente di chiarire che le autorità competenti indipendenti di cui al futuro regolamento debbano essere in grado di fornire alle autorità di controllo competenti ai sensi del RGPD e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni ottenute nel contesto di audit e indagini sul trattamento di dati personali e includere una base giuridica esplicita a tal fine;

(6)

specificare esplicitamente nel futuro regolamento l’obiettivo, o gli obiettivi, di interesse pubblico perseguiti con l’articolo 6, paragrafo 1, sulle informazioni che i fornitori di servizi di media dovrebbero rendere accessibili per quanto riguarda i loro titolari e titolari effettivi e garantire che l’elenco delle categorie di informazioni da rendere disponibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della proposta sia chiaramente definito ed esplicitamente elencato nel futuro regolamento;

(7)

chiarire esplicitamente se i dati personali saranno trattati nel contesto della cooperazione tra organismi nazionali di regolamentazione ai sensi dell’articolo 13 della proposta e, in caso affermativo, specificare anche la finalità del trattamento, le categorie specifiche di dati personali da trattare, il periodo di conservazione dei dati e l’individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità e degli organismi nazionali di regolamentazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.

Bruxelles, 11 novembre 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 dell’4.5.2016, pag. 1.).

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 dell’31.7.2002, pag. 37.).

(3)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 dell’4.5.2016, pag. 89.).

(4)  COM(2022) 457 final.

(5)  COM(2022) 457 final, pag. 3.

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.).

(7)  Osservazioni preliminari del GEPD sui moderni software spia, pubblicate il 15 febbraio 2022.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 487/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 487/08)

1.   

In data 16 dicembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KKR &Co («KKR», Stati Uniti),

Serentica Renewables Private Limited - Mauritius («Serentica Mauritius», Maurizio), di proprietà in ultima istanza di Volcan Investments Limited,

Serentica Renewables Singapore Private Limited («Serentica Renewables Singapore», Singapore).

KKR e Serentica Mauritius acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Serentica Renewables Singapore.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR è un'impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo;

Serentica Mauritius opera nel settore dell'elaborazione, sviluppo, proprietà e gestione di progetti in materia di energie rinnovabili in India;

3.   

Serentica Renewables Singapore viene costituita per elaborare, sviluppare, detenere e gestire progetti di produzione di energia rinnovabile, progetti di pubblica utilità e progetti di transizione energetica e decarbonizzazione esclusivamente in India.

4.   

A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 487/14


Rettifica della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regolamento (UE) 2022/2379, per quanto riguarda l'importanza di istituire in tutti gli Stati membri un registro tenuto dalle autorità nazionali competenti sull'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 466 del 7 dicembre 2022 )

(2022/C 487/09)

In copertina, nell’indice, e a pagina 21, nel titolo della sezione,

anziché:

«CONSIGLIO»,

leggasi:

«PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO»