European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1192

26.4.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1192 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2024

relativa a una deroga temporanea concessa a Belgio, Francia e Paesi Bassi alle condizioni di commercializzazione di cui alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio per le sementi certificate di lino tessile

[notificata con il numero C(2024) 2563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/57/CE stabilisce i requisiti per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), di detta direttiva, le sementi certificate di lino tessile possono essere prodotte fino alla terza riproduzione a partire dalle sementi certificate e devono essere conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II di detta direttiva per le sementi certificate, comprese le rispettive condizioni per le ispezioni in campo per quanto riguarda l'identità varietale.

(2)

Le difficili condizioni di coltivazione del lino tessile degli ultimi anni, dovute a ondate di calore, siccità e precipitazioni limitate durante il periodo vegetativo, hanno determinato una grave carenza di sementi di lino tessile in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi.

(3)

Di conseguenza, Belgio, Francia e Paesi Bassi dispongono di quantitativi limitati di sementi di lino tessile, che non sono sufficienti per la semina.

(4)

Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che, per risolvere le difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di sementi di lino tessile pari a 1 500 tonnellate per il Belgio, 1 500 tonnellate per la Francia e 270 tonnellate per i Paesi Bassi, per un periodo che termina il 30 giugno 2024. Dalle informazioni trasmesse alla Commissione risulta inoltre che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 500 tonnellate per il Belgio, 4 000 tonnellate per la Francia e 400 tonnellate per i Paesi Bassi per la produzione di sementi di lino tessile, per un ulteriore periodo che termina il 30 giugno 2025.

(5)

Gli altri Stati membri non sono in grado di coprire i rispettivi fabbisogni di Belgio, Francia e Paesi Bassi.

(6)

Alla luce di tali circostanze, in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi certificate di lino tessile. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato necessario per risolvere le difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di lino tessile prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire dalla categoria delle sementi certificate di terza riproduzione soggette a requisiti ridotti rispetto a quelli di cui alla direttiva 2002/57/CE.

(7)

Come richiesto da tali Stati membri, le deroghe ai requisiti applicabili riguardano, da un lato, il numero di riproduzioni autorizzate oltre la terza riproduzione e, dall'altro, il mancato svolgimento di ispezioni in campo prima della certificazione delle sementi.

(8)

È pertanto opportuno che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di lino tessile prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire da una riproduzione successiva alla terza riproduzione di sementi certificate.

(9)

Come richiesto da tali Stati membri, le deroghe ai requisiti applicabili riguardano inoltre il mancato svolgimento di ispezioni in campo prima della certificazione delle sementi. È pertanto opportuno autorizzare la commercializzazione di sementi certificate di lino tessile prodotte in tali Stati membri a partire da una riproduzione successiva alla terza riproduzione, senza il previo svolgimento di ispezioni in campo.

(10)

Per ragioni di coordinamento e di controllo efficace di tale deroga, è opportuno che le autorità competenti di Belgio, Francia e Paesi Bassi si scambino reciprocamente informazioni e che notifichino anche alla Commissione i quantitativi di sementi di lino tessile soggetti alle deroghe e gli operatori interessati.

(11)

Al fine di garantire un monitoraggio efficace di detta deroga, è opportuno che Belgio, Francia e Paesi Bassi notifichino immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate non sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale

1.   Fino al 30 giugno 2024 gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di lino tessile prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di terza riproduzione» e che non sono state sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale, fatti salvi gli articoli da 3 a 5.

2.   Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera:

a)

1 500 tonnellate per la produzione in Belgio;

b)

1 500 tonnellate per la produzione in Francia;

c)

270 tonnellate per la produzione nei Paesi Bassi.

Articolo 2

Autorizzazione alla commercializzazione di sementi certificate di una riproduzione successiva alla terza riproduzione

1.   Fino al 30 giugno 2025 gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate prodotte in Belgio, Francia e nei Paesi Bassi a partire da sementi della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», fatti salvi il paragrafo 2 e gli articoli da 3 a 5.

2.   Il quantitativo totale delle sementi di cui al paragrafo 1 non supera:

a)

500 tonnellate per la produzione in Belgio;

b)

4 000 tonnellate per la produzione in Francia;

c)

400 tonnellate per la produzione nei Paesi Bassi.

Articolo 3

Requisiti relativi al contrassegno

Fatti salvi i requisiti relativi al contrassegno di cui alla direttiva 2002/57/CE, l'etichetta ufficiale reca le seguenti indicazioni:

a)

nel caso delle sementi di cui all'articolo 1, l'indicazione che tali sementi non sono state sottoposte a ispezione in campo per quanto riguarda l'identità varietale;

b)

nel caso delle sementi di cui all'articolo 2, l'indicazione che tali sementi sono di una riproduzione successiva alla terza riproduzione di sementi certificate.

Articolo 4

Scambio di informazioni sui quantitativi autorizzati

Le autorità competenti di Belgio, Francia e Paesi Bassi si informano reciprocamente e informano immediatamente la Commissione in merito agli operatori che si avvalgono di tali deroghe e agli operatori presso i quali sono state commercializzate dette sementi.

Articolo 5

Notifica dei quantitativi autorizzati

Belgio, Francia e Paesi Bassi notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2024

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1192/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)